Le risorse che le amministrazioni pubbliche destinano al finanziamento del salario accessorio sia dei dirigenti sia dei dipendenti non devono superare il tetto delle risorse destinate a queste stesse finalità nell’anno 2016. In questa direzione vanno le previsioni dettate dal D.Lgs. di riforma del lavoro pubblico. Viene invece abrogato il vincolo alla loro riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, anche tenendo conto del personale assumibile. Tali disposizioni si applicano già a partire dal 2017 e sono contestualmente abrogate le disposizioni previste dal comma 236 della legge n. 208/2015, cioè il divieto di superamento del tetto del fondo del 2015 e l’obbligo di riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale, tenendo conto di quello assumibile. Le amministrazioni regionali e/o locali che non hanno rispettato il patto di stabilità nel 2015 possono assumere come base il tetto del fondo del 2015. Sono queste le principali indicazioni contenute nel decreto legislativo di riforma del testo unico delle leggi sul lavoro pubblico approvato dal Governo.
Si deve inoltre segnalare che il decreto contiene 2 ulteriori disposizioni sulle risorse per la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata del personale del comparto regioni ed enti locali: con la prima si consente una stabilizzazione degli incrementi della parte variabile legati alla attivazione di nuovi servizi e/o al loro miglioramento ovvero al mantenimento della loro qualità, con la seconda si consentirà per il triennio 2018/2020 il superamento del tetto del fondo da parte delle regioni e delle città metropolitane virtuose nella gestione delle risorse umane.