Applicazione delle nuove regole che fissano le modifiche alle capacità assunzionali ed al
tetto del fondo per la contrattazione decentrata in caso di variazione del numero di
dipendenti a partire dallo 1 gennaio 2019. Ed ancora definizione della nozione di spesa del
personale e chiarimento sul rapporto tra i maggiori oneri derivanti dalle assunzioni ulteriori
che le regioni virtuose possono effettuare ed il tetto alla spesa del personale. Non
applicazione delle riduzioni del fondo in caso di diminuzione del personale in servizio
rispetto a quello presente nell’ente al 31.12.2018. Sono queste le indicazioni di maggiore
rilievo contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 2019
“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato
delle regioni”, provvedimento che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 4
novembre.
Una importante indicazione contenuta nel provvedimento è dettata per la definizione della
spesa per il personale. Essa viene così definita: “impegni di competenza per spesa
complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro,
nonchè per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti
capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo
rendiconto della gestione approvato”. Come si vede siamo dinanzi ad una definizione
diversa rispetto a quella contenuta nel comma 557 della legge n. 296/2006, nozione che
abbiamo fin qui utilizzato per dimostrare il rispetto del tetto di spesa del personale, cioè il
non superamento di quanto sostenuto allo stesso titolo mediamente nel triennio
2011/2013 per gli enti che erano soggetti al patto di stabilità e nel 2008 per gli enti che
erano esclusi. In tale nozione, infatti da un lato si stabiliva che essa dovesse essere
calcolata “al lordo degli oneri rifessi a carico delle amministrazioni e dell’Irap” ed ancora
che essa dovesse essere calcolata “con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali”, mentre nella nuova nozione l’Irap non deve essere calcolata, ma non
possono essere esclusi i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali. Si deve
comunque chiarire che la inclusione dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali
sembra portarsi dietro, visto che non vi sono eccezioni di sorta, anche i costi per il
personale delle categorie protette entro la quota d’obbligo, quelli per il salario accessorio,
quelli derivanti da trasferimenti dalla Unione europea o da privati etc. Viene confermata
invece la inclusione delle risorse per le collaborazioni coordinate e continuative e per il
personale dell’ente utilizzato da strutture dallo stesso controllate. Viene chiarito che il
riferimento va “agli impegni di competenza” e non alla cassa e che ci si deve basare sui
dati dell’ultimo rendiconto approvato, quindi non necessariamente di quello del 2018. Si
deve sottolineare che continua a sussistere, fatto salvo che per le assunzioni aggiuntive, il
vincolo del rispetto del tetto di spesa del personale, tetto che deve essere calcolato con
metodi diversi.
Altra importante indicazione è la seguente: viene confermato che il vincolo del rispetto del
tetto di spesa del personale di cui al comma 557 quater della legge n. 296/2006 non è
abolito. Viene precisato che i maggiori oneri derivanti dalle assunzioni aggiuntive di
personale nelle regioni “virtuose” non devono essere considerati ai fini del rispetto del tetto
di spesa del personale: la mancanza di questo chiarimento avrebbe svuotato in molte
amministrazioni la possibilità di utilizzare questo ampliamento delle capacità.