Sono numerose e molto rilevanti le novità dettate in materia di personale dipendente e
dirigente delle PA dal d.l. n. 80/2021, “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, per come
convertito con modificazioni dalla legge n. 113/2021. Molte di esse sono immediatamente
operative, altre hanno bisogno di recepimento da parte dei singoli enti, altre necessitano
della adozione di specifici provvedimenti, altre sono rinviate alla stipula dei CCNL del
triennio 2019/2021.
La logica ispiratrice del decreto può essere sintetizzata in una scommessa o investimento
sui lavoratori delle PA e sulla loro crescita professionale, unitamente alla spinta a
modifiche della organizzazione che aiutino i soggetti pubblici nella attuazione del PNRR e
nello sforzo di modernizzazione e miglioramento del paese. Siamo all’interno delle
indicazioni contenute nel Patto Governo- sindacati per l’innovazione del lavoro pubblico e
la coesione sociale.
Il testo è stato modificato in numerosi ed importanti punti nel corso dell’esame
parlamentare, ma sicuramente non è stato stravolto. Non si può comunque mancare di
sottolineare che esso solleva numerose incertezze nella concreta applicazione, a partire
dalle disposizioni sulla mobilità volontaria negli enti locali che hanno meno di 100
dipendenti in servizio a tempo indeterminato. Si deve comunque segnalare che, in
particolare a seguito della correzione parlamentare, i termini per l’adozione degli specifici
provvedimenti attuativi sono sicuramente brevi, ma non sono irrealistici, come molto è fin
qui avvenuto nelle scelte legislative.
Le disposizioni per il personale dipendente che toccano da vicino le amministrazioni locali
e regionali sono contenute negli articoli 1, 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 6, 6 bis, 7 e 9. Si
devono inoltre segnalare le novità dettate per Formez PA dall’articolo 4 e per la Scuola
Nazionale dell’Amministrazione dall’articolo 5. In particolare, l’articolo 1 detta le
disposizioni per le assunzioni straordinarie e per il conferimento di incarichi di
collaborazione per l’attuazione del PNRR. L’articolo 2 consente a tutte le PA il ricorso
all’apprendistato. L’articolo 3 introduce la nuova area del personale di elevata
qualificazione, modifica le progressioni orizzontali, amplia e rende permanenti le
progressioni verticali, detta nuove disposizioni per le modalità di accesso alla dirigenza,
modifica la disciplina della mobilità volontaria e valorizza il dottorato di ricerca. L’articolo 3
bis prevede la possibilità per gli enti locali di dare corso a selezioni uniche per la
formazione di elenchi di idonei per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato.
L’articolo 3 ter allenta i vincoli per le assunzioni a tempo determinato. L’articolo 3 quater
allunga la possibilità di ricorso ai vicesegretari. L’articolo 6 introduce il Piano Integrato di
attività ed organizzazione. L’articolo 6 bis consente l’assunzione di un numero maggiore di
segretari comunali. L’articolo 7 consente assunzioni a tempo determinato di dipendenti di
elevata qualificazione per l’attuazione del PNRR. L’articolo 9 consente, sempre per le
stesse finalità, il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni alle
amministrazioni pubbliche. Ricordiamo che gli articoli da 11 alla fine sono dettate per la
giustizia civile e per quella amministrativa.