Le regioni non possono approvare leggi sul rapporto di lavoro dei dipendenti sia propri che di propri enti e/o agenzie, essendo la materia compresa nell’ambito delle disposizioni legislative nazionali, in quanto siamo nell’ambito dell’applicazione dei principi dell’ordinamento civile. Possono essere così sintetizzate le principali indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 100/2019. Tale divieto si estende anche agli enti pubblici economici, nei quali come è noto si applicano interamente le disposizioni dettate per i dipendenti privati.

Il caso specifico riguarda l’inquadramento dei dipendenti un ente pubblico economico della regione Veneto.

L’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione “riserva allo Stato la legislazione esclusiva in materia di ordinamento civile, ivi compresa la disciplina del contratto di lavoro, esclusi coli i profili relativi alla tutela e sicurezza del lavoro ed alla formazione professionale, che appartengono invece alla competenza esclusiva delle Regioni, per cui le norme regionali censurate introdurrebbero una deroga alla normativa statale in tema di rapporto di lavoro, intervenendo in una materia riservata alla competenza legislativa dello Stato”.

Ed ancora, “in relazione all’articolo 97, secondo comma, della Costituzione, il rimettente (nda il Tribunale di Venezia) rileva che la norma regionale assegna all’ente pubblico, sia pure economico un ambito di discrezionalità irragionevole nel determinare il trattamento economico-retributivo spettante al personale.., con conseguente violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa”.