A giudizio dell’Aran le amministrazioni pubbliche non possono rigettare per ragioni organizzative e/o di carichi di lavoro le richieste di permessi motivate dalla necessità di visite mediche, esami diagnostici o clinici etc. Ricordiamo che questo permesso è stato introdotto dall’articolo 35 del CCNL 21.5.2018 e che siamo in presenza di una scelta che è completamente inedita.

Si deve pervenire a questa conclusione sulla base delle due seguenti motivazioni:

  • Il dettato letterale, che ci induce a ritenere che “il dipendente vanta un vero e proprio diritto soggettivo alla fruizione dei permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni, specialistiche od esami diagnostici”;
  • La logica ispiratrice del dettato contrattuale, per la quale “alla base del riconoscimento di questa particolare tipologia di permessi (l’esigenza di effettuazione di una terapia, di una visita o di un esame diagnostico, come pure il ricorso a prestazioni specialistiche, anche con finalità di mera prevenzione)” vi sono motivazioni “indubbiamente più rilevante e meritevole di tutela rispetto ai particolari motivi personali o familiari”, di cui all’articolo 32 dello stesso CCNL.