Appartiene alla sfera dell’apprezzamento discrezionale dell’ente la scelta di declassare il
comune nelle fasce utili per la nomina del segretario; in questa direzione vanno le
indicazioni contenute nella sentenza della seconda sezione del Consiglio di Stato n.
128/2022.
Viene in premessa ricordato che con “nota del 14.6.2012 del Ministero dell’Interno, ex
Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari Provinciali e Comunali si ricorda che l’art. 11,
comma 10, del d.P.R. n. 465/1997, prevede che gli enti riclassificati in base al previgente
ordinamento possono, nel caso di avvicendamento elettorale o in altra ipotesi di vacanza
della sede, decidere se nominare un segretario appartenente alla fascia professionale
corrispondente a quella demografica dell’ente, ovvero un segretario inquadrato nella fascia
professionale superiore risultante dall’intervenuta riclassificazione. La norma in questione,
in definitiva, consente ai sindaci dei comuni interessati di variare, ogni volta si presenti la
necessità di scegliere un nuovo segretario a seguito di nuove elezioni o nei casi previsti di
vacanza della sede, la classificazione della sede, che, quindi, può essere assunta in base
al numero degli abitanti o seguendo la classe superiore attribuita con decreto ministeriale”.
Viene inoltre ricordato che lo stesso “art. 11, comma 10, del d.P.R. n. 465/1997 non
impone agli enti già riclassificati in base al previgente ordinamento di nominare il
segretario comunale tra quelli iscritti alla fascia professionale superiore a quella
demografica di appartenenza, ma riconosce agli stessi la potestà di attenersi al criterio
demografico di appartenenza con deliberazione motivata della giunta, per sua natura
sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o per palese travisamento dei fatti e
certo non sulla base di diverse valutazioni di opportunità indicate dall’appellante, in buona
sostanza, nell’orgoglio cittadino”. La sentenza conclude che “non è dato cogliere quali
sarebbero state le guarentigie attribuite a determinate categorie di soggetti operanti
nell’ambito della pubblica amministrazione compresse dalla delibera impugnata”.