La misura della condanna per una illegittima aggiudicazione può determinare la maturazione di responsabilità amministrativa. Lo dice la sentenza della Corte dei Conti della Sicilia n. 48/2017.
Ecco gli elementi essenziali:
a) Il danno all’ente è da considerare “causalmente riconducibile alla condotta di .., che aggiudicava definitivamente l’appalto a un soggetto privo dei requisiti di ammissibilità e che in sede di offerta aveva rappresentato una situazione diversa dalla realtà, esibendo una fattura di acquisto relativa a mezzi meccanici di cui non aveva poi la disponibilità. Le difformità rilevate nel corso dei numerosi sopralluoghi effettuati dal direttore dei lavori e dal responsabile del servizio non rappresentano mere irregolarità formali”;
b) “nessuna rilevanza può avere ai fini di questo giudizio la circostanza che la società abbia svolto il servizio affidatole, atteso che l’illiceità dell’aggiudicazione rileva quale presupposto della condanna al risarcimento del danno e non di un’eventuale mancat esecuzione del servizio. Né può influire la circostanza che l’amministrazione non si sia costituita nel giudizio dinanzi al Tar o che non abbia poi impugnato la sentenza di primo grado”;
c) “la condotta dell’odierno convenuto si è caratterizzata per inescusabile negligenza funzionale: .. procedeva, infatti, all’aggiudicazione definitiva prescindendo del tutto dai plurimi rilievi formulati dai colleghi incaricati dei sopralluoghi. Non forniva, infatti, nessuna giustificazione.. Né tale comportamento può qualificarsi come una mera disattenzione.