Non si possono sottoporre all’esame dei revisori dei conti i contratti già sottoscritti e le
procedure di contrattazione si devono concludere entro l’anno: in questa direzione vanno
le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte
dei Conti della Puglia n. 85/2020.
Leggiamo che, “nel caso di mancanza di certificazione da parte dell’organo di revisione o
addirittura di diniego di certificazione appare assolutamente non condivisibile l’ipotesi di
autotutela conservativa mediante convalida non foss’altro per il fatto che l’atto
ipoteticamente oggetto di convalida (la certificazione del collegio dei revisori) non è
esistente (o peggio ha contenuto negativo, di diniego di certificazione) e pertanto la
convalida appare oggettivamente impossibile (dato che non può convalidarsi un atto che
non è mai venuto ad esistenza) o comunque in contrasto con un altro atto (il diniego di
certificazione)”. Non si può dare corso, in quanto in contrasto con la logica che è alla base
delle scelte contenute nel d.lgs. n. 165/2001, neppure alla certificazione ex post. Per cui,
salva la ipotesi del silenzio assenso, “non è possibile sottoscrivere ed applicare il contratto
integrativo privo di certificazione in quanto non ancora rilasciata o addirittura avente rilievo
negativo”.
Quanto alla corretta imputazione della spesa, ci viene ricordato che “all’atto della
sottoscrizione del contratto integrativo decentrato (o, comunque, della cosiddetta pre-
intesa) vengono impegnate le spese per le obbligazioni relative al trattamento accessorio
imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione cui tali obbligazioni si
riferiscono (o diventano esigibili tramite l’istituto giuscontabile denominato fondo
pluriennale vincolato)”. Viene altresì detto che “l’atto costitutivo finalizzato ad attribuire il
vincolo contabile alle risorse è il provvedimento formale di costituzione del fondo, mentre
l’accordo decentrato costituisce l’atto dal quale scaturisce il vincolo giuridico di
prenotazione della posta al Fondo Pluriennale Vincolato”, per come affermato dal parere
della sezione di controllo della Corte dei Conti del Veneto con la deliberazione n.
263/2016.
Ed inoltre, “ancor prima della sottoscrizione dell’accordo decentrato, atto dal quale
scaturisce il vincolo giuridico di prenotazione della posta al fondo pluriennale vincolato,
assume rilievo la costituzione del fondo quale atto unilaterale da parte
dell’Amministrazione ed elemento essenziale per consentire la corretta imputazione, in
base al richiamato principio contabile, delle risorse destinate alla parte stabile ed alla parte
variabile dello stesso fondo. Tuttavia, se la costituzione del fondo si atteggia quale
presupposto per l’apposizione del vincolo sul risultato di amministrazione, la sottoscrizione
del contratto decentrato è il presupposto necessario ed indispensabile per l’erogazione
delle risorse, in quanto ne rappresenta il titolo giuridico legittimante. Inoltre, appare
opportuno sottolineare che la quota variabile del fondo non può consolidarsi nel fondo
stesso, in quanto contenente voci con carattere occasionale, soggette a variazioni annuali
e che pertanto trovano esclusiva applicazione nell’anno in cui sono state
discrezionalmente previste ed entro i limiti e le condizioni stabilite dalla normativa, oltre
che dai contratti collettivi di riferimento”.
Altra importante indicazione è la seguente: ai sensi dell’articolo 40, comma ter, del d.lgs.
n. 165/2001 gli enti locali devono costituire il fondo tempestivamente all’inizio dell’esercizio
e avviare immediatamente il tavolo negoziale per la sottoscrizione dell’accordo stabilendo,
sin dalla prima riunione, un congruo termine entro cui sottoscrivere il contratto (o la pre-
intesa)”.
Inoltre, occorre che “l’iter amministrativo e contrattuale si perfezioni nella prima parte
dell’esercizio e comunque entro l’anno di riferimento, con la stipula del contratto
integrativo”.

Infine, si deve ritenere “che le disposizioni in esame debbano essere interpretate nel
senso che le relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa attinenti al contratto decentrato
vadano tempestivamente inviate al collegio dei revisori dei conti e che non si debba
procedere alla sottoscrizione del contratto integrativo qualora non vi sia certezza della
trasmissione degli atti all’organo di revisione o, peggio, qualora il medesimo organo abbia
formulato rilievi, non superati nella fase seguente o qualora vi sia stata una certificazione
negativa. Né è possibile sottoporre a controllo dell’organo di revisione dei conti contratti
integrativi già sottoscritti ed applicati”.