Sulla base della legge n. 53/2000, articolo 4, possono essere concessi congedi non
retribuiti per gravi motivi familiari. Il congedo è pari a due anni nell'arco della vita lavorativa
e può essere utilizzato anche in modo frazionato.
I gravi motivi devono riguardare i soggetti di cui all'articolo 433 del Codice Civile (coniuge,
figli legittimi, legittimati, adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche
non conviventi, nonché i portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado. Si deve
considerare ammessa anche la famiglia di fatto.
Il DM n. 278/2000 indica le seguenti cause:
a) necessità derivanti dal decesso di un familiare;
b) situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria
famiglia nella cura o nell'assistenza di familiari;
c) situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il
dipendente medesimo.
Sono inoltre considerate "gravi motivi" le situazioni, escluse quelle che riguardano
direttamente il lavoratore richiedente, derivanti dalle patologie indicate nello stesso
provvedimento, cioè: 1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o
permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche
di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica,
neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o
soggette a riacutizzazioni periodiche; 2. patologie acute o croniche che richiedono
assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3.
patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel
trattamento sanitario; 4. patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva per le quali il programma
terapeutico e riabilitativo richieda il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita
la potestà.
Esso può essere richiesto, in modo anche frazionato, per il decesso di un familiare nel
caso in cui il lavoratore non abbia la possibilità di usufruire dei permessi di tre giorni in
quell'anno (per esempio perché ne ha già usufruito).
La documentazione relativa alle patologie viene rilasciata da un medico anche di famiglia
e va presentata insieme alla richiesta.
Entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi:
l'eventuale diniego o il rinvio devono essere motivati in relazione alle condizioni previste
dal citato DM e da ragioni organizzative e produttive; a richiesta obbligo di riesame nei
successivi 20 giorni.
Il lavoratore inoltre può rientrare anche anticipatamente al lavoro dandone preventiva
comunicazione all'azienda.

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