Nel conferimento di incarichi di posizione organizzativa le amministrazioni devono
utilizzare criteri selettivi ed i singoli possono avviare un’azione per pretendere l’esatta
applicazione degli stessi, che quindi assumono per l’ente un carattere vincolante. Possono
essere così riassunte le principali indicazioni contenute nella sentenza della sezione
lavoro della Corte di Cassazione n. 27151/2019.
In premessa, la sentenza chiarisce che si deve considerare principio consolidato in sede
giurisdizionale che “il conferimento di una posizione organizzativa, come evidenziato dalle
Sezioni Unite di questa Corte, si iscrive nella categoria degli atti negoziali, adottati con la
capacità ed i poteri del datore di lavoro privato e l'attività dell'Amministrazione,
nell'applicazione della disposizione contrattuale, si configura come adempimento di un
obbligo di ricognizione ed individuazione degli aventi diritto, non come esercizio di un
potere di organizzazione ( Cass. S.U. n. 8836/2010)”.
La seconda indicazione è la seguente: possono essere considerati “applicabili alla
fattispecie i medesimi principi affermati da questa Corte in tema di procedure selettive
finalizzate alla progressione di carriera, atteso che il conferimento della posizione
organizzativa, pur non determinando un mutamento del profilo professionale (sulla natura
della posizione organizzativa si rimanda fra le tante a Cass. n. 8141/2018 ed alla
giurisprudenza ivi richiamata), presuppone una valutazione comparativa degli aspiranti
all'incarico, che, seppure discrezionale, deve essere effettuata dal datore di lavoro nel
rispetto, oltre che degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375
cod. civ., delle regole procedimentali unilateralmente o contrattualmente fissate”.
In terzo luogo, viene dettato il seguente principio: “a fronte dell'obbligo contrattuale del
datore di lavoro di procedere alla valutazione comparativa dei titoli e della capacità
professionale dei partecipanti alla selezione, sorge in capo a ciascun candidato una
posizione soggettiva di credito, con la conseguenza che, ove la prestazione non venga
correttamente adempiuta dal datore, il dipendente-creditore può esercitare sia l'azione di
esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali, sia
l'azione di risarcimento del danno”.
Ed infine leggiamo che “è stato evidenziato che agli atti del datore, di natura negoziale, si
correlano diritti soggettivi e ciò comporta che il giudice ordinario, accertato
l'inadempimento, ha anche il potere di adottare nei confronti della P.A. qualsiasi tipo di
sentenza, ivi compresa la sentenza di condanna ad un tacere, data la sussistenza del
diritto soggettivo dei lavoratori interessati al rispetto da parte della P.A. medesima,
oltreché del generale obbligo di correttezza e buona fede, dei criteri predeterminati nel
bando per l'ammissione alla selezione, lo svolgimento delle prove, la selezione dei
promovendi e così via, diritto che non riguarda quindi soltanto la formazione della
graduatoria ma anche il tempo e l'ordine della promozione”.