I pensionati da oltre 2 anni, sia pubblici che privati, possono essere destinatari di incarichi
di consulenza e di responsabili unici del procedimento, nonché degli incarichi
professionali, compreso il supporto al RUP, per i progetti che danno attuazione al PNRR.
Sono queste le importanti brecce alle rigide limitazioni in materia di utilizzazione dei
pensionati contenute nel D.L. approvato dal Governo e che intacca il rigido vincolo dettato
dall’articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012.
Con una espressa deroga alle regole dettate da tale disposizione legislativa viene
consentito ai pensionati di essere destinatari di incarichi di consulenza per l’attuazione di
tali progetti. Questa deroga riguarda esclusivamente coloro che sono in quiescenza da
almeno 2 anni. La decorrenza del collocamento in quiescenza non è stabilita ad una data
fissa, per cui la disposizione sembra doversi intendere in almeno 2 anni dalla data di
conferimento dell’incarico. Ricordiamo che, sulla base della previsione dettata dall’articolo
4, comma 9, del D.L. n. 95/2012, i pensionati sia da amministrazioni pubbliche che da
soggetti privati non possono ricevere da parte delle PA incarichi di studio o consulenza, né
possono essere destinatari di incarichi dirigenziali o direttivi, né possono far parte di organi
di governo. Le deroghe dettate dalla citata disposizione riguardano esclusivamente gli
incarichi di componente della giunta e dei consigli e la possibilità di svolgere incarichi
dirigenziali o direttivi o di consulenza o studio o di componente di organi di governo a titolo
gratuito, fermo restando che per quelli dirigenziali e direttivi la durata massima di tali
incarichi è di 1 anno.
La disposizione si applica a tutte le PA che sono titolari di interventi per l’attuazione del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ivi comprese le regioni e gli enti locali. Questa
possibilità è utilizzabile nel tetto della spesa che gli enti hanno destinato nei propri bilanci
al conferimento di tali incarichi.
L’ambito di applicazione della norma è esteso allo svolgimento degli incarichi professionali
previsti dal codice degli appalti, cioè progettazione, direzione dei lavori, direzione
dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché
gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del
responsabile unico del procedimento. Anche questa estensione è assai importante, perché
si tratta di attività che non possono essere svolte sulla base di un incarico di consulenza.
Ed infine questa deroga si estende anche al conferimento dell’incarico di Responsabile
Unico del Procedimento (RUP). Per utilizzare questa ultima possibilità è però necessaria
la presenza di un ulteriore requisito e viene dettata una specifica limitazione temporale. Il
requisito è la “presenza di particolari esigenze alla quali non è possibile far fronte con
personale in servizio”. Il limite temporale è “il tempo strettamente necessario
all’espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente”.