Il 9 maggio è stato stipulato definitivamente il CCNL per il triennio 2019/2021 per il
personale delle funzioni centrali. E’ questo il primo dei contratti nazionali per tale periodo
ad essere firmato, confermando che questo è il comparto che funga da capofila per i
rinnovi contrattuali del pubblico impiego.
Sui temi che saranno al centro del rinnovo contrattuale del comparto delle funzioni locali e
regionali, il CCNL prevede:
1) Il sistema di classificazione viene articolato nelle seguenti 4 aree (nel CCNL delle
regioni ed enti locali categorie): Area degli operatori; Area degli assistenti; Area dei
funzionari; Area delle elevate professionalità. Entro 5 mesi dalla entrata in vigore
del CCNL, in sede di contrattazione decentrata si definiscono “le famiglie
professionali del nuovo ordinamento professionale all’interno delle quali
confluiscono i profili professionali definiti sulla base del precedente sistema
ordinamentale”. Il personale dell’area delle elevate professionalità ha una struttura
della retribuzione specifica. Ad essi viene assegnata una retribuzione tabellare pari
a 35.000 euro lordi. Per l’accesso occorre essere in possesso di uno dei seguenti
titoli di studio: “laurea magistrale accompagnata, di norma, da un periodo
pluriennale di esperienza lavorativa in funzioni specialistiche e/o di responsabilità
che possono anche richiedere l’iscrizione ad albi professionali”. I compiti assegnati
sono i seguenti: “svolgono funzioni di elevato contenuto professionale e
specialistico e/o coordinano e gestiscono processi articolati di significativa
importanza e responsabilità assicurando la qualità dei servizi e dei risultati,
l’ottimizzazione delle risorse eventualmente affidate, attraverso la responsabilità
diretta di moduli o strutture organizzative”;
2) Viene dedicato un intero titolo al lavoro a distanza. Il contratto ne fornisce una
definizione, chiarendo che “non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto” e
che “fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza, il
dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro
in presenza”. “L’adesione ha natura consensuale e volontaria”. La individuazione
delle attività spetta all’ente, comunque con la esclusione delle prestazioni in turno e
di quelle che “richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.
L’amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze
di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio
pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività.. l’ente previo
confronto avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino
in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure”. Sono definiti i
contenuti essenziali del contratto individuale. La prestazione va articolata in “fascia
di contattabilità e fascia di inoperabilità”. In caso di problemi tecnici il dipendente
può essere chiamato a rendere in presenza la sua prestazione e ciò può inoltre
essere disposto “per sopravvenute esigenze di servizio”. Viene prevista una
specifica formazione.
3) Gli aumenti medi riconosciuti a regime sono pari a 105 euro per 13 mensilità come
trattamento economico fondamentale e di 20 euro medi mensili come incremento
del Fondo per la contrattazione decentrata. Gli arretrati maturati sono pari a circa
1.800 euro lordi;
4) Fino al 31 dicembre 2024 le progressioni verticali sono ammesse anche senza il
possesso del tritolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, ma con il possesso
della anzianità prevista dallo stesso CCNL.