Il tetto dei compensi che possono essere erogati come diritti di rogito ai segretari deve
essere calcolato sulla base del trattamento economico effettivamente erogato e non di
quello teoricamente spettante. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella
deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Friuli-Venezia
Giulia n. 3/2021.
La norma di riferimento è dettata nell’articolo 10 del d.l. n. 90/2014 e la nozione di
trattamento economico è invece contenuta nell’articolo 37 del CCNL 16.5.2021.
Il parere fa proprie le indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n.
5183/2015 e nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 15/2008.
La sentenza, anche se riferita alle regole in vigore precedentemente, chiarisce che
“l’analisi letterale della disposizione induce alle medesime conclusioni; infatti lo stipendio in godimento di cui al citato art. 41 non può essere inteso come retribuzione spettante in
astratto, atteso che in tanto esso è goduto in quanto è maturato a seguito ed in virtù della
prestazione di servizio effettivamente svolta”. Per la citata deliberazione della sezione
autonomie della magistratura contabile “è proprio la necessità di tenere conto dei principi
generali dell’ordinamento che esclude di poter accedere ad una interpretazione della
norma di cui trattasi nel senso di darne una lettura secondo cui i diritti di rogito possano
essere commisurati allo stipendio teorico annuo anche in assenza di effettivo servizio
svolto”. In questa direzione vanno anche le esigenze di certezza nella determinazione
degli oneri e di evitare aggravi di spesa.

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