I termini di preavviso si calcolano a partire dal giorno successivo alla ricezione delle
dimissioni del lavoratore. Lo sostiene il parere Aran 2353/2022 che è diretto alle
amministrazioni statali, ma i cui contenuti si applicano anche al personale delle funzioni
locali e regionali.
Viene in premessa ricordato “che l’istituto del preavviso, nel caso di dimissioni del
dipendente, ha la finalità di consentire al datore di lavoro di disporre del tempo necessario
per operare la sostituzione del dipendente dimissionario. La scelta di fare decorrere i
termini di che trattasi il primo o il sedicesimo giorno del mese è dovuta al più semplice
computo delle competenze da corrispondere al dipendente dimissionario”. Per cui viene
tratta la conclusione che essi “decorrono dal primo giorno utile successivo alla ricezione
della comunicazione”. Viene infine ricordato che, con il consenso dell’altra parte, si può
risolvere il rapporto sia all’inizio che durante il periodo di preavviso.