La indennità di cd galleggiamento deve essere calcolata sulla base della retribuzione di
posizione più elevata in godimento nell’ente, senza alcuna differenza tra quelle dei
dirigenti o delle posizioni organizzative a tempo indeterminato o determinato, ove queste
siano calcolate sulla base delle regole dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. E’
quanto prevede la ipotesi di CCNL di interpretazione autentica dell’articolo 41, comma 5,
del contratto dei segretari del 16 maggio 2001. Tale interpretazione autentica è stata
richiesta dal Tribunale di Ferrara; essa non risulta essere stata ancora firmata in via
definitiva.
La disposizione contrattuale limita il confronto alla retribuzione di posizione dei dirigenti,
oggetto della specifica richiesta, se essa “sia stata determinata esclusivamente in
applicazione dei limiti e delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale
della dirigenza degli enti locali e, quindi, a seguito di regolare pesatura della posizione
dirigenziale”. Il che esclude dall’ambito di applicazione della disposizione l’istituto delle
indennità ad personam che, ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs. n. 267/2000, possono
essere riconosciute ai dirigenti ed ai responsabili assunti a tempo determinato.
Si deve ritenere che, nei comuni privi di dirigenti, questa disposizione si applichi alla
retribuzione di posizione più elevata se la stessa è attribuita ad un dipendente assunto a
tempo determinato sulla base delle previsioni dettate dallo stesso articolo 110 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.