I termini entro cui, a pena di decadenza il procedimento disciplinare deve essere avviato, si calcolano dalla data in cui l’ufficio per i procedimenti disciplinari e/o il dirigente (a secondo della gravità della sanzione da irrogare) è venuto a conoscenza del fatto. Possono essere così sintetizzate le principali indicazioni contenute nella sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 20733 del 14 ottobre.

Essa fissa il seguente principio di diritto: “In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 4°, secondo e terzo periodo, d.lgs. n. 165/2001, la data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione – dalla quale decorre il termine entro il quale deve concludersi, a pena di decadenza dall’azione disciplinare, il relativo procedimento – coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all’ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui la notizia medesima è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora”.

Il legislatore, articolo 55 bis del DLgs n. 165/2001 fissa i termini imperativi per l’avvio dei procedimenti disciplinari, stabilendo la decadenza in caso di superamento degli stessi. Non è chiaro se, “là dove parla di prima acquisizione anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora” della notizia da cui scaturisce il procedimento, occorre fare riferimento “all’acquisizione della notizia da parte d’un qualsiasi ufficio dell’amministrazione o soltanto da parte dell’ufficio per i procedimenti disciplinari e/o del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. Non risultano, sul tema specifico, precedenti di questa Corte”.

La sentenza aderisce alla tesi per cui il termine per l’avvio del procedimento disciplinare matura dal momento in cui l’ufficio per i procedimenti disciplinari e/o il dirigente della struttura è venuto a conoscenza della mancanza disciplinare. E ciò “vuoi perché il dato letterale richiama soltanto l’ufficio per i procedimenti disciplinari e il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, vuoi perché la scansione del procedimento stesso e la decadenza dall’azione disciplinare prevista come sanzione per il mancato rispetto del termine entro il quale l’iter deve concludersi richiede necessariamente un’individuazione certa ed oggettiva del dies a quo, impossibile ove si ritenesse di agganciarlo ad una qualsiasi notizia pervenuta a qualunque ufficio dell’amministrazione, magari anche priva di veste formale e di protocollazione.

La contraria opinione, inoltre, collide con la ratio della fissazione d’un termine finale entro cui concludere il procedimento, che è quella di far sì che il dipendente non vi resti assoggettato per un tempo indefinito”. In tal modo si conciliano le esigenze dell’ente e quelle del dipendente ed inoltre non si viola il principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione, il che avverrebbe se si “lasciasse nel vago il dies a quello del procedimento, rimettendolo – in ipotesi – anche a notizie informali o comunque pervenute ad uffici periferici di amministrazioni di grandi dimensioni”.