Agli ausiliari del traffico non spettano né i proventi derivanti dalle sanzioni per le
inosservanze al Codice della Strada né le risorse destinate alla previdenza integrativa.
Sono queste le indicazioni fissate dalla deliberazione della sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna n. 24/2022.
Leggiamo che “l’operatore comunale di mobilità, riconducibile alla figura di ausiliario del
traffico, assunto con contratto a tempo indeterminato ed al quale con provvedimento del
sindaco vengono assegnate le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in
materia di sosta, non possa essere considerato personale appartenente al Corpo di Polizia
municipale di cui non riveste alcuna qualifica ordinamentale, nè può essere titolare di tutte
le funzioni in materia di polizia stradale previste per il personale della polizia municipale,
essendo incaricato solo dell’espletamento di uno specifico servizio di polizia stradale”. In
secondo luogo, la risposta al quesito se gli ausiliari del traffico possono essere destinatari
di risorse per la previdenza integrativa, “è conseguenziale alla prima in quanto l’ausiliario
del traffico, non appartenendo al Corpo di polizia municipale, non può essere destinatario
di disposizioni di previdenza integrativa prevista solo per beneficiari ben individuati dalla
legge e nella fattispecie per il personale del Corpo di polizia municipale”.