Nel calcolo della durata dei permessi per le visite mediche, per gli esami diagnostici e
strumentali, per le terapie etc, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 35 del CCNL
21.5.2018 si deve conteggiare il periodo effettivo di assenza dal servizio. Questo periodo
deve essere calcolato sommando la durata della visita, dell’analisi ed il tempo necessario
per raggiungere il luogo in cui questa visita, esame etc si svolge e per tornare presso la
propria sede di lavoro o, nel caso di smart working, presso il luogo in cui esso si svolge,
come ad esempio la propria abitazione. In questo arco temporale può essere conteggiato
in via eccezionale anche un breve periodo ulteriore nel caso in cui l’orario di inizio della
visita etc sia fissato subito dopo quello di avvio della giornata lavorativa. L’Aran perviene a
questa conclusione sulla base delle seguente valutazione: la “ridotta utilità della
prestazione che il lavoratore potrebbe rendere nell’intervallo tra l’arrivo nella sede di lavoro
e la successiva uscita, secondo un criterio di logica e ragionevolezza”. Leggiamo che in
questi casi si deve ritenere “che il dipendente possa raggiungere anche direttamente la
sede della visita dalla propria residenza”. Per cui, si deve pervenire alla conclusione che
“ai fini del computo delle ore di permesso utilizzate dal dipendente, si terrà conto di tutto il
periodo di complessiva assenza dall’ufficio del lavoratore a tale titolo a partire dall’ora di
inizio dell’orario di lavoro giornaliero”. E’ questa una soluzione che consente di “garantire
un adeguato contemperamento tra l’interesse organizzativo dell’ente e quello del
dipendente anche al fine di ottimizzare la gestione amministrativa dell’istituto”.