Per giustificare le assenze per il vaccino si può fare ricorso ai permessi per visite mediche
o a quelli per motivi personali o a quello cd a recupero, mentre nel caso di sua
obbligatorietà si possono utilizzare le assenze previste per la sorveglianza sanitaria. Sono
queste le indicazioni fornite dall’Aran nel parere CFL 127 a.
La premessa è che “non si rinvengono disposizioni specifiche legate alla pandemia e tanto
meno indicazioni regolative per l’assenza temporanea dal servizio per l’espletamento della
prestazione vaccinale”.
Nel concreto, ci viene detto in primo luogo che, “qualora per certe categorie di lavoratori
(es. personale sanitario, educativo e Forze dell’ordine) la vaccinazione contro il COVID-19
debba essere intesa come una delle misure di prevenzione del rischio COVID, potrebbe
ritenersi che tale assenza, ragionevolmente, sia giustificata alla stessa stregua delle altre
assenze derivanti dalle attività di sorveglianza sanitaria come disposta dal D. Lgs. 81/2008
Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. La seconda indicazione è la
seguente: in caso della esistenza di “un nesso causale specifico tra l’appartenenza ad una
certa categoria di lavoratori e l’assenza per prestazione vaccinale (p. es. vaccino
programmato per classe anagrafica)”, si può fare ricorso ai permessi di cui all’articolo 35
del CCNL 21.5.2018, cioè le assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche o diagnostiche. In questi casi si può inoltre fare ricorso ai permessi di cui agli
articoli 32 “Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari” e/o dall’art.
33 bis “Permessi brevi” dello stesso CCNL del 21 maggio 2018.