Per la nascita del proprio figlio i dipendenti possono utilizzare i permessi per ragioni
personale di cui all’articolo 32 del CCNL 21.5.2018 o dell’aspettativa per ragioni personali,
che può essere goduta anche in modo frazionato, cioè a singoli giorni. E’ quanto chiarisce
l’Aran nel parere CFL 62 in risposta ai questi posti per il personale del comparto delle
funzioni locali.
Il citato articolo 32 del CCNL 21.5.2018 riconosce al datore di lavoro pubblico fino a 18 ore
di permesso retribuito all’anno “per particolari motivi personali o familiari”. Anche, se a
differenza delle disposizioni dettate dal precedente contratto, non è più previsto tra le
ipotesi la nascita dei figli, “nell’ampia e generica causale giustificativa dei permessi di cui si
tratta (i particolari motivi personali o familiari) potrebbe certamente essere ricompresa”
anche questa ipotesi. Nel caso in cui questi permessi siano già stati usufruiti, il dipendente
può usufruire “dell’aspettativa per motivi familiari e personali, di cui all’art.39 del medesimo
Ccnl del 21.5.2018, dato che la stessa può essere fruita anche frazionatamente”.
Il parere così conclude: “la disciplina contrattuale non prevede altre forme di possibile
assenza utilizzabili nella particolare fattispecie prospettata”.

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