Le risorse del fondo per il salario accessorio non possono alimentare il fondo per il lavoro straordinario; in questa direzione vanno le previsioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 356/2018.

La prima indicazione è la seguente: il tetto alle risorse per il lavoro straordinario è contenuto nell’articolo 14 del CCNL 1.4.1999 “che prevede un sistema di finanziamento e quantificazione delle risorse del tutto autonomo e distinto rispetto a quello previsto per il finanziamento delle altre voci del trattamento economico accessorio. Le risorse per il salario accessorio non possono finanziare lo straordinario perché il contratto nazionale detta misure di contenimento di questa spesa per “evitare che l’uso degli straordinari diventi uno strumento di ordinaria programmazione del lavoro”. Invece i risparmi che derivano dal fondo per il lavoro straordinario “possono integrare il fondo risorse decentrate destinate alla retribuzione accessoria”: tale possibilità è confermata dal CCNL 21.5.2018, sia con riferimento ai risparmi stabili o definitivi sia a quelli che hanno un carattere annuale. Di conseguenza, “l’unico collegamento consentito riguarda la possibilità che i risparmi degli straordinari possano alimentare il fondo delle risorse decentrate e mai viceversa”.

La seconda indicazione è questa: si deve applicare il tetto delle risorse destinate al salario accessorio di cui al comma 2 dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 7572017, per cui non si possono superare le risorse destinate a questa finalità dall’ente nell’anno 2016. Nel parere Aran vengono dettate le seguenti due indicazioni:

  • per la individuazione del tetto “non rileva la fonte di finanziamento (contratto o bilancio) ma la loro concreta destinazione”;
  • anche le risorse per il lavoro straordinario entrano nel tetto del salario accessorio “applicando le norme di contenimento ed i vincoli” previsti dal contratto nazionale.