La Funzione Pubblica così illustra le disposizioni dettate dal d.l. n. 44/2021 per i concorsi
nella attuale fase di emergenza sanitaria.
Per i concorsi già banditi alla data dello 1 aprile 2021 e senza “nessuna prova eseguita” le
nuove regole sono in vigore fino al perdurare della condizione di emergenza ed è
obbligatoria la utilizzazione di strumenti informatici e digitali con rispetto della normativa
sulla tutela dei dati personali, tracciabilità e sicurezza.
Invece sono eventuali, “utilizzabili con le risorse disponibili”, le seguenti modalità: “fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle fasi successive; titoli ed eventuale esperienza professionale possono concorrere al punteggio finale (con riapertura del bando e pubblicità)”; una sola prova scritta ed una eventuale prova orale; sedi decentrate (in ragione del numero dei candidati; eventuale non contestualità garantendo trasparenza e omogeneità delle prove; anche eventuale videoconferenza per la prova orale.
Per i concorsi da bandire “(da pubblicare successivamente all’entrata in vigore del d.l. n.
44/2021”, cioè dopo lo 1 aprile), sempre con riferimento alla fase di emergenza sono
disposte le seguenti misure obbligatorie: una sola prova scritta ed una eventuale prova
orale; fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle fasi
successive, utilizzazione di strumenti informatici e digitali con rispetto della normativa sulla
tutela dei dati personali, tracciabilità e sicurezza.
Sono previste le seguenti modalità eventuali: sedi decentrate (in ragione del numero dei candidati); anche eventuale videoconferenza per la prova orale; titoli ed eventuale esperienza professionale possono concorrere al punteggio finale; eventuale non contestualità garantendo trasparenza e omogeneità delle prove.