L’indicazione contenuta nell’articolo 101 del CCNL dei dirigenti e dei segretari del triennio
2016/2018 di quali sono i compiti di coordinamento e di sovrintendenza delle attività svolte
dai dirigenti non impedisce che essi possano continuare ad essere chiamati a rendere i
pareri sulle proposte di deliberazione in sostituzione dei responsabili.
La relativa disciplina deve essere dettata dalle singole amministrazioni con specifiche disposizioni regolamentari. E’ quanto chiarisce l’Aran con il parere AFL n. 7, che riprende le indicazioni interpretative già fornite dalla stessa Agenzia.
Ci vengono in premessa fornite spiegazioni sulla logica ispiratrice della norma contrattuale,
che si limita a sostanziare le previsioni dettate dall’articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000
definendo il contenuto della prestazione lavorativa richiesta a queste figure professionali.
La concreta applicazione di questa previsione richiede alle singole amministrazioni di dare
corso alla adozione di specifiche disposizioni regolamentari, trattandosi di materia rimessa
alla loro autonomia organizzativa.
In questo ambito appare necessario chiarire in che modo i segretari formulano i pareri in assenza del dirigente o del responsabile, in applicazione delle previsioni dettate dal d.lgs. n. 267/2000.