GLI ONERI PER LA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE IN MATERNITA’

Il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Puglia n. 121 del 30 maggio chiarisce che, nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili, vanno compresi anche gli oneri sostenuti dai comuni per la sostituzione delle dipendenti assenti per maternità.

Ecco i punti nodali della deliberazione:

  1. “la stessa formulazione della legge preclude qualunque spazio di intervento interpretativo volto ad introdurre fattispecie di esclusione non espressamente contemplate”;
  2. di conseguenza non può introdurre una deroga per le assunzioni a tempo determinato in caso di sostituzioni di personale in maternità “trattandosi di una somma che rientra nell’ampio concetto di spesa sostenuta per il lavoro a tempo determinato, sia pure in forza di un obbligo di legge ed in difetto di corrispettività.. non è decisiva neppure la circostanza che si tratti di somme che, in ultima analisi, verranno poste a carico dell’Inps tramite conguaglio”;
  3. il parere ricorda infine che da questo tetto di spesa sono escluse solamente le assunzioni flessibili finanziate dalla Unione Europea e/o da privati. In questa direzione viene espressamente ricordato il contenuto della deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 21/2014.