I permessi orari possono essere fruiti anche nel lavoro agile in modo da esentare e/o
ridurre la fascia oraria nella quale il dipendente deve essere contattabile; mentre non è
compatibile con tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa lo straordinario.
La possibilità di erogare ai dipendenti in lavoro agile la indennità per le condizioni di lavoro
è rimessa alla disciplina contenuta nel contratto collettivo decentrato integrativo. Spetta
all’ente la utilizzazione o meno dell’istituto della reperibilità per i dipendenti in lavoro agile.
Non vengono fornite indicazioni né sulla possibilità di corrispondere la specifica indennità
al personale educativo e docente nella fase di chiusura delle scuole, né sulla cumulabilità
della indennità di ordine pubblico con quella per le attività svolte all’esterno da parte dei
vigili urbani: tali indicazioni devono essere fornite dal Dipartimento della Funzione
Pubblica e, per la indennità di ordine pubblico, anche da parte del Ministero dell’Interno.
Possono essere così sintetizzate le principali indicazioni contenute nel parere Aran n.
3027/2020 “Istituti contrattuali del comparto Funzioni Locali ed emergenza epidemiologica
da Covid-19”.
In premessa ci viene ricordato che nella attuale fase di emergenza lo svolgimento delle
prestazioni lavoro in modalità agile è la modalità ordinaria “la cui organizzazione concreta,
quale espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, è prerogativa delle
amministrazioni. Ed ancora viene consentito il collocamento in esenzione dal servizio in
presenza delle condizioni previste dalla normativa. Il tutto nell’ambito di una gestione del
personale che, come chiarito dalla direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica
Amministrazione, deve “essere in grado di definire modalità di gestione del personale
duttili e flessibili, tali da assicurare che il supporto alle progressiva ripresa delle attività sia
adeguato e costante”.
La prima indicazione è la seguente: “anche nella modalità lavorativa agile potrebbe
risultare possibile la fruizione dei permessi su base oraria previsti dalla contrattazione
collettiva nazionale di lavoro vigente. Essi si concretizzerebbero nella possibilità per il
dipendente, in relazione ad un intervallo temporale determinato, di essere sollevato
dall’obbligo di contattabilità laddove la sua esigenza, per natura e caratteristiche, non
risulti compatibile con tale obbligo e non possa essere soddisfatta al di fuori del periodo di
durata del medesimo, ferme restando le ordinarie disposizioni contrattuali sulle causali,
sulla motivazione e sulla documentazione dei permessi stessi”.
Lo straordinario non è compatibile con il lavoro agile; la stessa indicazione si deve
estendere anche al riposo compensativo. Condizioni per potere applicare questi istituti
sono infatti le seguenti che non si ritrovano nel lavoro agile: “l’assolvimento dell’obbligo
lavorativo nell’ambito di un tempo di lavoro predefinito, puntualmente rilevato e controllato;
lo svolgimento delle prestazioni straordinarie nell’ambito di un tempo aggiuntivo,
anch’esso puntualmente rilevato e controllato, con sistemi conformi a quanto prescrive la
normativa in materia”. Viene inoltre ricordato che questo istituto è da considerare
incompatibile con la normale “programmazione del tempo di lavoro e di copertura
dell’orario di lavoro”.
La indennità per le condizioni di lavoro di per sé non è incompatibile con il cd
smartwoking: la soluzione dipende dalle scelte dettate dalla contrattazione decentrata
integrativa e questa valutazione deve essere effettuata da ogni singolo ente. Il parere
ricorda che questo compenso è commisurato “ai giorni di effettivo svolgimento delle attività
legittimanti ed il suo ammontare è determinato in sede di contrattazione integrativa, sulla
base di specifici criteri individuati direttamente dal CCNL, e cioè: a) l’effettiva sussistenza
ed incidenza di ciascuna delle condizioni legittimanti sulle attività svolte dal dipendente; b)
le caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli
specifici settori di attività”.

La utilizzazione o meno della reperibilità e la relativa remunerazione nella fase di
emergenza sanitaria in atto costituiscono “una attività di carattere gestionale”, ferme
restando le indicazioni dettate dall’articolo 24 del CCNL 21.5.2018, per cui questo
compenso “non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato” e, “in caso
di chiamata le ore sono retribuite con il compenso previsto per lavoro straordinario o con
equivalente riposo orario compensativo.
La indennità per il personale educativo degli asili nido e per il personale insegnante delle
scuole materne ed elementari di cui agli artt. 31, comma 7, del CCNL 14.9.2000 e 37,
comma 2, del CCNL 6.7.1995 spettano “solo al personale che svolga esclusivamente e
permanentemente l’attività educativa e di insegnamento, nell’ambito del proprio rapporto
di lavoro con l’ente”. La disposizione vuole evitare “che l’indennità in questione possa
essere attribuita anche a personale che non svolga attività educativa o di insegnamento,
pur risultando, formalmente, in possesso del profilo di educatore di asilo nido o di
insegnante”. Questa indennità “viene espressamente qualificata come professionale” e “si
tratta di indennità che si collegano alla specifica professionalità posseduta dal dipendente
e che sono erogate solo nel caso dell’effettivo ed esclusivo svolgimento delle attività e
delle specifiche mansioni proprie dei profili professionali dell’educatore e dell’insegnante.
Pertanto, esse non possono essere riconosciute ove manchino le condizioni legittimanti
previste dalla disciplina contrattuale”. Dal che sembrerebbe doversi trarre la conseguenza
che essa non possa essere erogata nella fase di chiusura straordinaria delle scuole, ma
questa conclusione non viene tratta espressamente per la attuale fase di emergenza e ci
si rimette alle specifiche indicazioni della Funzione Pubblica, che peraltro non sono state
rese.
Il parere si rimette alle indicazioni del Ministero dell’Interno e del Dipartimento della
Funzione Pubblica sulla applicazione ai vigili della indennità di ordine pubblico, con
particolare riferimento alla sua cumulabilità con la indennità di servizio esterno dei vigili di
cui all’articolo 56 quinquies del CCNL 21.5.2018. Anche queste indicazioni non sono state,
almeno fino ad ora, fornite.