Gli incentivi per le funzioni tecniche non vanno inclusi nella spesa del personale in
nessuna delle sue nozioni, ivi compresa quella necessaria ai fini del calcolo del rapporto
tra essa e le entrate correnti. E’ questa la netta ed inequivoca indicazione contenuta nella
la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Abruzzo n.
249/2021.
Leggiamo espressamente che “le spese sostenute per gli incentivi tecnici non
costituiscono spesa per il personale, ai fini della determinazione della capacità
assunzionale, secondo la normativa di cui all’ art. 33, comma 2, decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34”.
Viene ricordato il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
dell’Abruzzo n. 73/2021 per la quale “l’avere correlato normativamente la provvista delle
risorse ad ogni singola opera con riferimento all’importo a base di gara commisurato al
costo preventivato dell’opera, àncora la contabilizzazione di tali risorse ad un modello
predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a
spesa di personale. Al tempo stesso, si rileva che tali compensi non sono rivolti
indiscriminatamente al personale dell’ente, ma mirati a coloro che svolgono particolari
funzioni (tecniche) nell’ambito di specifici procedimenti e ai loro collaboratori”. Nella stessa
direzione vanno le indicazioni dettate dalla deliberazione della sezione di controllo della
Corte dei Conti del Veneto n. 72/2019, per la quale “l’onere relativo ai compensi
incentivanti le funzioni tecniche non transita nell’ambito dei capitoli dedicati alla spesa del
personale, e dunque non può essere soggetto ai vincoli posti alla relativa spesa da parte
degli enti territoriali”. In questa direzione vanno i principi dettati dalla deliberazione della
sezione autonomie della Corte dei Conti n. 6/2018.