Nel conferire gli incarichi dirigenziali le amministrazioni pubbliche devono dare corso ad una procedura comparativa ed alla rotazione, anche se sono in servizio presso l’ente un numero ridotto di dirigenti. E’ quanto ci dice il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Puglia n. 144/2016.

Leggiamo che:

  • “in materia di assegnazione di incarichi dirigenziali, le procedure di valutazione comparativa imposte dalla legge rispondono, oltre che ad un interesse dei singoli candidati, anche a quello di assicurare la trasparenza e la neutralità nella assegnazione delle funzioni. Tale interesse può risultare recessivo solo rispetto a peculiari esigenze di funzionamento che esigono la permanenza nell’incarico del dirigente già assegnato in precedenza. Queste esigenze devono essere adeguatamente espresse per potere derogare al generale principio della concorsualità”;
  • la normativa anticorruzione detta un espresso vincolo alla rotazione negli incarichi a più elevato rischio: “non risulta sufficiente a superare la normativa e la giurisprudenza il generico riferimento, espresso più volte dall’amministrazione, all’esigenza di garantire la continuità amministrativa ed il buon andamento dell’attività amministrativa in rapporto a procedure in itinere, anche se importanti e delicate”. Conclude il parere che “tali conclusioni sono valide persino nel caso estremo di presenza di un solo posto di funzione dirigenziale”.