LA LEGGE FINANZIARIA 2010 E GLI ENTI LOCALI

Di Arturo Bianco

IL QUADRO SINOTTICO

PERSONALE

13, 14, 15 e 20 quantificazione provvisoria degli oneri per il rinnovo dei contratti dei dipendenti delle amministrazioni statali. Tale quantificazione tiene conto della necessità di definire i nuovi comparti di contrattazione collettiva nazionale, a seguito della entrata in vigore del DLgs n. 150/2009, cd decreto Brunetta, nonché alla conseguente necessità di precisare la conseguente rappresentatività delle organizzazioni sindacali. Queste risorse saranno integrate al termine della fase preliminare all’avvio della nuova contrattazione
16 e 17 gli oneri per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente da amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali sono poste a carico dei bilanci dei singoli enti. Il tetto massimo percentuale di incrementi previsto per il rinnovo dei contratti nazionali dei dipendenti dello Stato costituisce anche la soglia non superabile degli aumenti che possono essere riconosciuti in sede di rinnovi contrattuali a questi dipendenti
18 e 19 I risparmi ottenuti dalle amministrazioni statali sulla base dei processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture previsti dal DL n. 112/2008 sono utilizzati dalle amministrazioni in cui si sono determinati per integrare le risorse per la contrattazione collettiva. Tale utilizzazione è subordinata alla verifica da effettuare nel primo semestre del 2010 sulla base degli andamenti del 2009. Queste risorse confluiscono in un apposito fondo che sarà ripartito sulla base di una specifica proposta del ministro per la Pubblica Amministrazione
22 proroga al 2012 delle disposizioni attualmente in vigore, sulla base della legge finanziaria 2008, in tema di vincoli alle assunzioni di personale da parte delle camere di commercio
148 e 149 ampliamento del ricorso al lavoro accessorio. Per gli enti locali tale strumento diventa utilizzabile per: lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; i giovani fino a 25 anni iscritte in scuole nei giorni di sabato e domenica e durante i periodi di vacanza; in tutti i periodi dell’anno per i giovani, sempre di età inferiore a 25 anni, iscritti all’Università; i pensionati; gli anni 2009 e 2010 da parte dei percettori di strumenti di integrazione salariale fino all’importo di 3000 euro all’anno. Tali possibilità si aggiungono a quella già prevista delle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà. Viene stabilito che il ricorso a questo strumento sia soggetto ai vincoli dettati dal patto di stabilità e gli oneri siano compresi nelle spese per il personale
197 dal 30 novembre 2010 cedolino unico per i compensi dei dipendenti dello Stato

BILANCIO E FINANZIAMENTI

23 proroga per gli anni 2010, 2011 e 2012 degli incrementi dei trasferimenti disposti dalla legge finanziaria 2007 per i comuni fino a 5.000 abitanti in cui vi sono molti residenti anziani o in cui vi sono molti neonati, nonché per i comuni fino a 3.000 abitanti e per le comunità montane. Tali trasferimenti sono però ridotti di 10 milioni di euro all’anno
24 i comuni devono trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 la certificazione del maggiore gettito Ici registrato per gli immobili rurali
40 proroga per tutto il 2010 della riscossione diretta dell’addizionale sull’energia elettrica per alcune province

 

42 per i comuni terremotati dell’Abruzzo viene consentita l’esclusione dal computo del saldo del patto per il 2010 dei pagamenti, entro il tetto di 15 milioni di euro, per le spese relative agli investimenti per la tutela della sicurezza pubblica nonché per interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma
da 106 a 125 revisione dell’ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e Bolzano
127 e 128 le risorse per compensare i comuni delle minori entrate derivanti dalla abrogazione dell’Ici sulla prima casa sono aumentate nel 2008 di 156 milioni di euro e nel 2009 di 760. Viene inoltre abrogata la disposizione sulle le modalità ed i criteri per l’erogazione di questo rimborso (decisione della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, efficienza nella riscossione dell’imposta, rispetto del patto di stabilità 2007 e tutela dei piccoli comuni)
183 taglio di 1 milione di euro nel 2010, di 5 milioni di euro nel 2011 e di 7 milioni di euro nel 2012 per le province e di 12 milioni di euro nel 2010, di 86 milioni di euro nel 2011 e di 118 milioni di euro nel 2012 per i comuni. Tali tagli sono messi in relazione ai risparmi che le amministrazioni conseguiranno a seguito dell’applicazione delle disposizioni della stessa legge nella riduzione dei cd costi della politica
188 i risparmi ottenuti tramite il taglio dei costi della politica, stimati in 48 milioni nel 2010, 126 milioni nel 2011 e 160 milioni nel 2012, sono trasferiti al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia
da 189 a 194 possibilità per il Ministero della Difesa, tramite accordi di programma con i comuni, di valorizzare ed alienare gli immobili di proprietà del primo per conseguire risorse da destinare alla acquisizione di alloggi ed infrastrutture per le Forze armate. Tali accordi costituiscono naturalmente una variante agli strumenti urbanistici. Ai comuni sono destinate risorse in misura compresa tra il 10% ed il 20% dei proventi
195 e 196 trasferimento al comune di Roma, anche mediante gli immobili della Difesa, di risorse pari a 600 milioni di euro nell’anno 2010. Allo stesso ente viene, nel quadro di tale operazione, concessa una anticipazione di 600 milioni di euro, 500 dei quali destinati al risanamento dell’ente e 100 ad interventi di sviluppo
231 rateizzazione in 20 anni delle somme che gli enti locali devono allo Stato, con la maggiorazione dell’interesse legale. Entro il 31 marzo 2010 il Ministero dell’Interno farà pervenire il nuovo piano di estinzione del debito residuo
239 messa a disposizione di 300 milioni di euro per interventi immediati di messa in sicurezza degli edifici scolastici

RIDUZIONE DEL COSTO DELLA POLITICA

184 riduzione del numero dei consiglieri del 20% con arrotondamento alla unità superiore
185 riduzione del numero degli assessori: nei comuni non devono superare 1/4 e nelle province 1/5. Tali cifre sono determinate in relazione ai consiglieri e sono arrotondate alla unità superiore
186 i comuni devono sopprimere i difensori civici, le circoscrizioni di decentramento ed i direttori generali. Nei centri fino a 3000 abitanti il sindaco, in alternativa alla nomina degli assessori, può delegare alcuni dei suoi compiti a non più di 2 consiglieri. Viene altresì disposta la soppressione dei consorzi di funzione tra gli enti locali, con trasferimento dei compiti e dei rapporti in capo ai comuni
187 cessazione del finanziamento statale alle comunità montane. Il 30% di tali risorse è destinato ai comuni montani, che sono quelli in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare

 

DISPOSIZIONI VARIE

9 e 10 proroga delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie
12 possibilità offerta alle regioni di subordinare il rilascio delle autorizzazioni commerciali per gli ambulanti sia subordinata alla presentazione del DURC; i comuni possono essere chiamati a svolgere una specifica attività di controllo
46 stanziamento di risorse per consentire l’acquisto di defibrillatori
48 stanziamento di 100 milioni di euro per il Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio
52 gli immobili confiscati alla mafia ed alle altre organizzazioni criminali di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per finalità sociali entro il termine di 180 o 270 giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo devono essere venduti, da parte dell’Agenzia del demanio, sentito il prefetto ed adottando tutte le opportune iniziative per evitare che gli stessi finiscano nella disponibilità delle organizzazioni malavitose. Vi è una prelazione in favore degli enti locali e del personale delle Forze armate e di polizia costituito in cooperativa
101 prorogato dalla fine del 2010 alla fine del 2011 il termine entro cui la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche possono essere rilasciate ai possessori di carta di identità elettronica
102 finanziato con 400 milioni di euro nell’anno 20101 il Fondo per le non autosufficienze
103 e 104 una serie di voci di utilizzazione del Fondo per le politiche sociali vengono depennate dallo stesso, saranno finanziate dal Ministero del lavoro e, di conseguenza, dal Fondo vengono tolte le risorse corrispondenti
222 obbligo per tutte le PA di comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno all’Agenzia del demanio la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo e delle superfici da esse occupate non più necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresì all’Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. È nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall’Agenzia del demanio. Le amministrazioni comunicano entro il 30 giugno 2010 l’elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Ed ancora tutte le PA, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze l’elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato e del conto generale del patrimonio dello Stato. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo le amministrazioni comunicano le eventuali variazioni intervenute
223 prelazione per gli enti locali nell’acquisto dei beni immobili statali messi in vendita dall’Agenzia del demanio
225, 226 e 227 possibilità per la Consip di stipulare accordi quadro di acquisto a cui possono aderire tutte le PA, che sono comunque vincolate a fare ricorso alle condizioni nelle stesse previste per gli acquisti di beni e servizi comparabili a parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro. Possibilità per la Conferenza Unificata di determinare criteri utili per l’individuazione delle categorie merceologiche di beni e di servizi oggetto di accordi quadro

IL PERSONALE

Gli aumenti contrattuali

Come è ormai d’abitudine la legge finanziaria fissa il tetto per gli aumenti contrattuali per il personale dipendente dalle amministrazioni statali. Tale tetto è fissato in valore assoluto nella cifra di 215 milioni di euro per l’anno 2010, 370 milioni di euro per l’anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012. Sulla base di queste cifre vengono consentiti incrementi che sono tali da coprire solo una parte dei tassi di inflazione che si sono registrati e/o che sono previsti. In altri termini, siamo in presenza di aumenti che possono al più determinare la copertura della indennità di vacanza contrattuale, visto che in valore percentuale non si arriva, in particolare nel primo anno, all’aumento nemmeno di un punto percentuale. La programmazione degli aumenti viene effettuata con cadenza triennale in quanto l’arco temporale della manovra finanziaria è tale, ma soprattutto perché sulla base dell’accordo sulla contrattazione della primavera del 2009 i contratti nazionali, anche nel pubblico impiego, avranno sia per la parte normativa che per quella economica una durata triennale, senza più la distinzione tra la durata quadriennale degli aspetti normativi e quella biennale delle scelte economiche. Per cui i prossimi contratti del pubblico impiego avranno come arco temporale di durata il triennio 2010/2012.

Lo stesso aumento, in valore percentuale, viene stabilito anche per il personale pubblico che appartiene ai settori cd non contrattualizzati, cioè quello a cui non si applicano le regole dettate dal DLgs n. 165/2001 (come ad esempio forze armate, polizia, magistrati, docenti universitari etc).

Gli incrementi sono, ed anche in questo caso siamo in presenza di una disposizione ripetitiva, comprensivi degli oneri riflessi e dell’Irap. Occorre sottolineare che questa indicazione legislativa non si trasferisce direttamente ed immediatamente nella inclusione di tali oneri nella misura degli incrementi dei rinnovi contrattuali.

Per le amministrazioni non statali si dispone, ed anche in questo caso siamo nell’ambito di una disposizione che ha carattere ripetitivo, che gli oneri per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali vadano posti a carico delle singole amministrazioni. Quindi, non si potranno avere risorse poste a carico del bilancio dello Stato. Il tetto degli oneri derivanti dal prossimo contratto 2010/2012 non potrà essere superiore a quello che viene previsto per le amministrazioni statali da parte della stessa legge finanziaria.

Viene dettata una clausola specifica per il finanziamento degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali nel comparto sanità. In questo ambito, infatti, in capo alle regioni continua a sussistere l’obbligo di prevedere a proprio carico, quindi nel proprio bilancio, sulla base dei vincoli dettati dall’articolo 9, comma 1, del D.L. 203/2005, gli accantonamenti necessari alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionali e dei rinnovi contrattuali nazionali per il personale convenzionato con il Servizio stesso, nell’ambito del proprio territorio.

Il servizio studi della Camera ha stimato che per il personale dipendente da amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato i tetti massimi di oneri per il prossimo rinnovo contrattuale siano i seguenti: 343 milioni di euro per il 2010, 516 milioni di euro per il 2011 e 788 milioni di euro per 2012. Di conseguenza gli oneri complessivi annui nel complesso del pubblico impiego, sia statale che non statale, sia per il personale contrattualizzato che per quello non contrattualizzato, siano complessivamente pari a 693 milioni di euro nel 2010, 1.087 nel 2011 e 1.680 nel 2012. Tali somme sono comprensive sia degli oneri riflessi che dell’Irap.

Questi aumenti non esauriscono comunque in via definitiva la disponibilità di risorse per il rinnovo contrattuale. Espressamente la legge finanziaria considera questi come incrementi che hanno una natura provvisoria: l’ammontare complessivo è destinato infatti ad essere impinguato al momento del concreto avvio delle trattative. Viene infatti ricordato che, sulla base delle disposizioni dettate dal DLgs n. 150/2009, la contrattazione collettiva nazionale di lavoro nel pubblico impiego subisce delle rilevanti modificazioni: espressamente il testo della legge finanziaria chiarisce che la misura degli incrementi è determinata “nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all’individuazione del numero e alla composizione dei comparti di contrattazione e alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale”. Per cui al momento in cui saranno sciolti i nodi preliminari all’avvio della contrattazione collettiva, l’esecutivo si dovrà fare carico di reperire nuove ed aggiuntive risorse per consentire il rinnovo dei contratti nazionali. In questo senso non vi è solamente un impegno di carattere politico, ma una specifica disposizione di legge che impone la individuazione e lo stanziamento delle risorse aggiuntive.

Le risorse stanziate dalla legge finanziaria 2010 per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti pubblici sono destinate ad essere integrate, in questo caso sulla base delle previsioni espressamente dettate dallo stesso testo, anche da un’altra voce: i risparmi che gli enti hanno conseguito nella contrattazione collettiva sulla base delle previsioni dettate dalla legge finanziaria 2009, esattamente dai commi 33 e 34 dell’articolo 2. Ricordiamo che tali commi hanno disposto per le amministrazioni dello Stato (quindi siamo in presenza di disposizioni che non si estendono a regioni ed enti locali), che gli eventuali risparmi aggiuntivi che queste amministrazioni hanno eventualmente conseguito nelle proprie spese di funzionamento a seguito della concreta attuazione dei processi di razionalizzazione e riorganizzazione effettuati sulla base delle previsioni dettate dal DL n. 112/2008, per come attestato dalle verifiche semestrali che devono essere effettuate da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, possono essere destinati al finanziamento della contrattazione collettiva. Tali risorse saranno individuate nella verifica da effettuare nel corso del primo semestre del 2010 sulla base dei dati del conto consuntivo del 2009. Da evidenziare che, per la relazione del servizio studi della Camera, queste disposizioni non hanno carattere innovativo, in quanto già contenute nelle citate norme. Queste risorse devono affluire ad uno specifico Fondo che viene istituito presso il Ministero dell’economia: tali risorse saranno, sulla base di una proposta del Ministro per l’innovazione e per la pubblica amministrazione, destinate al finanziamento degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni statali.

Rimane ferma la disciplina di settore prevista per il personale della scuola dall’art. 64 del DL 112/2008. Questa disposizione individua le misure di riorganizzazione del servizio scolastico (con interventi sia sulle cattedre, che sul personale ATA che in modo più complessivo sulle scelte di natura ordinamentale. Essa stabilisce che una quota pari al 30% di tali risparmi sia destinata all’aumento delle risorse destinate alla contrattazione collettiva del personale della scuola.

Le assunzioni nelle Camere di Commercio

Sono prorogate per il triennio 2010/2012 le disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti nelle camere di commercio, disposizioni contenute nei commi 116, 117 e 118 della legge finanziaria 2008. Sulla base di tali disposizioni si pongono drastici limiti alla possibilità in questi enti di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Tali limiti sono costituiti dalla possibilità di effettuarle nel tetto di una percentuale della spesa per le cessazioni che sono intervenute nell’anno precedente: siamo nel 70% se gli enti hanno un indice di equilibrio economico finanziario inferiore a 35; nel 35% della spesa per il personale cessato se tale indice è compreso tra 36 e 45 e scende al 25% se esso risulta superiore a 45. Viene inoltre rinviato ad uno specifico Decreto Ministeriale, che è stato adottato in data 8 febbraio 2006, la disciplina specifica. Esso ha stabilito che l’indice generale è dato dalla somma dei seguenti due indici: il primo contenente il rapporto tra i costi del personale e le entrate correnti, espresso in millesimi, ed il secondo il rapporto tra le unità di personale in servizio presso la camera di commercio ed il numero delle imprese attive iscritte o annotate nel registro delle imprese. Viene inoltre stabilito che le assunzioni sono limitate ad una unità ogni tre cessate dal servizio al 31 dicembre dell’anno precedente per le camere di commercio che presentano un indice generale di equilibrio economico finanziario inferiore a 41, mentre per quelle con indice superiore a 41 la possibilità di assunzione scende a una unità ogni cinque cessate cumulativamente dal servizio nel triennio precedente. Infine sono dettate le regole per le assunzioni nell’Unioncamere.

Il lavoro accessorio

I comuni, le province e gli altri enti locali possono utilizzare in modo più ampio il lavoro occasionale. Tale ricorso è consentito entro i vincoli dettati dal rispetto del tetto di spesa del personale e del patto di stabilità. Fino ad oggi, sulla base delle modifiche introdotte all’articolo 70 del DLgs n. 276/2003 dalla legge n. 33/2009 e confermate da parte del DL n. 78/2009, le PA potevano fare ricorso a questo istituto solamente per manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà. Quindi una possibilità di recente attivazione ed assai limitata nell’ambito di applicazione.

Invece sulla base della legge finanziaria gli enti locali potranno utilizzare questo istituto:

  • per i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
  • durante “il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università”. Questa possibilità è utilizzabile anche da parte delle scuole e delle università;
  • per i pensionati;
  • per i lavoratori in part time, ma solo nell’anno 2010. Questa è una possibilità offerta in via sperimentale per la prima volta, sia alle dipendenze di soggetti privati che di amministrazioni pubbliche;
  • per i soggetti che percepiscono integrazioni salariali anche per l’anno 2010. Questa possibilità, fino ad oggi utilizzabile nel corso del 2009 e solo da parte dei soggetti privati, viene estesa anche al 2010 e diventa utilizzabile anche da parte degli enti locali e sempre entro il tetto di 3000 euro annui.

L’articolo 2, comma 150, stabilisce infine che il ricorso al lavoro accessorio è consentito entro i vincoli dettati dalle leggi finanziarie, sia per la spesa del personale che per il rispetto del patto di stabilità interno. Di conseguenza gli oneri determinati dal ricorso a questo istituto entrano a far parte della spesa del personale ed il ricorso al lavoro accessorio deve essere considerato precluso agli enti che non hanno rispettato nell’anno precedente il patto di stabilità.

Le altre disposizioni

In materia di personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni si segnalano inoltre le disposizioni dettate in materia di cedolino unico. Tutte le amministrazioni che utilizzano le procedure informatiche ed i servizi del Ministero dell’economia e delle finanze dovranno necessariamente, a partire dal prossimo 30 novembre 2010, effettuare per intero i pagamenti relativi al trattamento economico accessorio unitamente alla liquidazione degli stipendi. Questa disposizione è dettata per le seguenti 3 finalità: in primo luogo “semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni” ed ancora “favorire il monitoraggio della spesa del personale” ed infine “assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali”.

Si segnalano inoltre le nuove regole che si applicano ai contratti di somministrazione, in particolare con il ripristino del cd staff leasing, cioè della possibilità di ricorrere a questo strumento anche attraverso contratti a tempo indeterminato. Da evidenziare che queste modifiche non interessano le pubbliche amministrazioni, ma solo il settore delle aziende private.

Ed inoltre si ampliano per gli anni 2010 e 2011 le possibilità di offrire sostegno ai lavoratori a progetto ed ai collaboratori coordinati e continuativi “in regime di monocommittenza”. Non siamo in presenza di interventi che determinano costi aggiuntivi, in quanto rimane fermo lo stanziamento già previsto.

Viene inoltre confermata anche per il 2010 la tassazione al 10%, in sostituzione dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, del trattamento accessorio erogato “in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa”. Ed ancora, sempre per il 2010, sono confermate le riduzioni delle ritenute tributarie sul trattamento economico accessorio spettante al “personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, titolare di reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente, a 35.000 euro”.

LA RIDUZIONE DEL COSTO DELLA POLITICA

Sono assai incisivi, ed in buona parte tratti dal disegno di legge collegato alla finanziaria che contiene la riforma del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, le misure dettate per il contenimento del costo della politica nei comuni, nelle province, nonché per la riduzione del numero di organismi pubblici operanti in ambito locale. Siamo dinanzi a misure che in parte sono operative dallo 1 gennaio 2010 ed in parte la loro applicazione è rinviata alle prime elezioni amministrative che si svolgeranno nelle singole amministrazioni. I risparmi previsti da queste disposizioni resteranno nella disponibilità delle singole amministrazioni che si vedono però tagliati i trasferimenti erariali di una cifra che, presuntivamente, è pari ai risparmi ottenuti. Si deve considerare che l’entrata in vigore di queste disposizioni ha visto le dure rimostranze degli amministratori degli enti locali e delle associazioni rappresentative, in particolare dell’Anci. Al riguardo sono stati sollevati anche dubbi di legittimità costituzionale di tali disposizioni.

Viene disposto il taglio dei trasferimenti erariali ai comuni ed alle province nella seguente misura:

anno 2010, 1 milione di euro per le province e 12 per i comuni

anno 2011, 5 milioni di euro per le province e 86 per i comuni;

anno 2012, 7 milioni di euro per le province e 118 milioni per i comuni.

Tali tagli, che saranno ripartiti tra gli enti dal Ministero dell’interno sulla base della popolazione residente, interesseranno i comuni e le province man mano che saranno interessati dalle elezioni amministrative. Dal che ne ricaviamo la indicazione di carattere generale che le nuove disposizioni sulla riduzione del costo della politica entrano in vigore in modo differenziato nelle singole amministrazioni locali, in relazione al rinnovo degli organi di governo. Le regioni a statuto speciale sono impegnate dalla legge finanziaria ad adottare le misure necessarie per raggiungere lo stesso scopo perseguito dalle norme nazionali.

La prima disposizione è costituita dalla riduzione del 20% del numero dei consiglieri, con arrotondamento alla unità superiore. Non è precisato dal provvedimento, ma in relazione ai principi di carattere generale ed al fatto che il taglio dei trasferimenti interessa le amministrazioni in cui si tengono le elezioni amministrative, ma si deve ritenere che questa disposizione si applichi ai consigli comunali interessati dal rinnovo elettorale. Si deve evidenziare che non viene tagliato il numero dei consiglieri provinciali. Non sono chiari 2 elementi: se nel numero dei consiglieri assegnati all’ente occorre o meno comprendere anche il sindaco e come effettuare l’arrotondamento.

Per il servizio studi della Camera dei Deputati, il taglio, considerando il numero di consiglieri come comprensivo del sindaco e riferendo l’arrotondamento al numero di consiglieri da ridurre, dovrebbe dare i seguenti risultati.

Tabella 1. Numero dei consiglieri comunali (comprensivo del sindaco)

Abitanti Numero consiglieri comunali
Disciplina vigente

(Art. 37 TUEL)

Disciplina modificata –

Legge finanziaria 2010

più di 1 milione 61 48
Da 500.001 a 1 milione 51 40
Da 250.001 a 500.000 47 37
Da 100.001 a 250.000 e comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore 41 32
Da 30.001 a 100.000 31 24
Da 10.001 a 30.000 21 16
Da 3.001 a 10.000 17 13
fino a 3.000 12 10

La seconda disposizione è il taglio degli assessori, sia comunali che provinciali. Il nuovo numero massimo degli assessori comunali è pari ad 1/4 del numero dei consiglieri, sempre con arrotondamento alla unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è pari ad 1/5 dei consiglieri, sempre con arrotondamento alla unità superiore. Ancora una volta non viene chiarito se si debba conteggiare il sindaco tra i componenti il consiglio. Anche se non precisato dalla disposizione, che non è coordinata con le regole fissate dal DLgs n. 267/2000, sembra –sulla base dei principi generali e delle disposizioni per cui i tagli ai trasferimenti interessano gli enti man mano che si svolgono le elezioni amministrative- potersi concludere che questo taglio opera dopo il rinnovo elettorale.

Il servizio studi della Camera, computando il sindaco ed il presidente della provincia, tra i consiglieri, ha così quantificato il nuovo numero massimo degli assessori

Tabella 2. Numero massimo degli assessori comunali

Abitanti Numero massimo assessori comunali
Disciplina vigente

(Art. 47 TUEL)

Disciplina modificata

Legge finanziaria 2010

Più di 1 milione 12 12
da 500.001 a 1 milione 12 10
da 250.001 a 500.000 12 10
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore 12 8
da 30.001 a 100.000 10 6
da 10.001 a 30.000 7 4
da 3.001 a 10.000 6 4
Fino a 3.000 4 3

 

Tabella 3. Numero massimo degli assessori provinciali

Abitanti Numero massimo assessori provinciali
Disciplina vigente

(Art. 47 TUEL)

Disciplina modificata –

Legge finanziaria 2010

Più di 1.400.000 12 10
da 700.001 a 1.400.000 12 8
da 300.001 a 700.000 10 7
fino a 300.000 8 5

Sempre al fine di conseguire risparmi tali da contemperare i tagli previsti ai trasferimenti erariali sono dettate, esclusivamente per i comuni, le seguenti disposizioni, che quindi non si applicano alle amministrazioni provinciali:

  • soppressione dei difensori civici. Quindi dal prossimo turno elettorale amministrativo, nei comuni interessati dallo stesso, non avremo più il difensore civico comunale, anche se previsto dallo statuto dell’ente;
  • soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale. Ricordiamo che negli anni scorsi il legislatore aveva ridotto il numero dei comuni che potevano istituirle, mentre adesso esse vengono abrogate;
  • nei comuni fino a 3.000 abitanti il sindaco può delegare l’esercizio delle proprie funzioni, in alternativa alla nomina della giunta, a non più di 2 consiglieri. Dalla lettera della norma, che non è in alcun modo coordinata con il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (che ricordiamo assegna alla giunta le funzioni residuali di carattere generale non espressamente assegnate dalla legge ad altro organo politico, facendone quindi un organo di primaria importanza), non si capisce chi debba svolgere in tali enti i compiti della giunta. D’acchitto si può ritenere che tali competenze siano svolte, nel caso in cui il sindaco si avvalga di questa possibilità, dallo stesso. Non sembra costituire una condizione essenziale l’adeguamento dello statuto. Non è infine chiaro se questa disposizione sia applicabile ai singoli piccoli comuni solo dopo le elezioni amministrative;
  • soppressione dei direttori generali. La norma non è coordinata con le regole fissate dal DLgs n. 267/2000, il che pone numerosi problemi operativi. Il vincolo interessa sicuramente i direttori generali assunti come tali; non è chiaro se esso tocchi anche il conferimento di questo incarico ai segretari comunali. Si può ritenere, sempre sulla base delle argomentazioni di carattere generale e delle indicazioni sulla entrata in vigore dei tagli ai trasferimenti erariali, che questa disposizione entri in vigore nei comuni man mano che gli stessi sono interessati dalle elezioni amministrative. Per cui non vi è nessun effetto automatico di decadenza degli attuali direttori generali né del conferimento di tali incarichi ai segretari. Ovviamente nulla impedisce alla autonomia regolamentare delle singole amministrazioni di affidare incarichi di coordinamento dei dirigenti ad una specifica figura dirigenziale che i comuni possono istituire, ad esempio nella forma del direttore operativo;
  • soppressione dei consorzi di funzione tra gli enti locali. La disposizione stabilisce che sono fatti “salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti”. Ed ancora viene previsto che le “funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e le relative risorse” sono attribuite ai comuni facenti parte dei consorzi stessi. Ed infine che i comuni succedano agli stessi “in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto”. Occorre evidenziare che, sempre sulla base dei principi di carattere generale e del richiamo ai tagli dei trasferimenti erariali, si può ritenere che anche questa disposizione entri in vigore solo dopo le elezioni amministrative che hanno interessato gli enti aderenti. Ancora una volta la disposizione non è coordinata con il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali: in particolare merita di essere approfondito il riferimento ai consorzi di funzione, mentre l’articolo 31 del DLgs n. 267/2000 ci dice che tra gli enti locali i consorzi possono essere costituiti “per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni”. Sulla base di questa distinzione non tutti i consorzi sembrano essere direttamente toccati dalle nuove regole, fermo restando che nella gran parte dei casi concreti non risulta essere chiara la distinzione tra gestione associata di servizi ed esercizio associato di funzioni.

La legge finanziaria dispone inoltre, sempre per ridurre i costi della politica, interventi assai decisi sul finanziamento delle comunità montane. Non vi sono ombre di dubbio sul fatto che queste nuove regole sono entrate in vigore lo scorso 1 gennaio 2010: in questo senso vanno infatti espressamente le norme di legge. Viene disposto che da tale data cessano i finanziamenti statali alle comunità montane: occorre essere ben chiari sul fatto che il taglio interessi tutte le comunità montane. In questo modo il legislatore, superano i dubbi di legittimità costituzionale, in quanto la loro istituzione e disciplina appartiene alla competenza legislativa delle regioni, interviene drasticamente sulle scelte istituzionali e di fatto pone le regioni dinanzi alla alternativa tra l’assumere direttamente i relativi oneri ed il deliberarne la chiusura o, quanto meno, una ulteriore drastica limitazione del loro numero complessivo e dei relativi costi.

Viene attribuito ai comuni montani, nelle more della concreta entrata in vigore della legge sul federalismo fiscale, una quantità di risorse pari al 30% dei trasferimenti alle comunità montane. Tale ripartizione sarà effettuata sulla base di un decreto del Ministro dell’interno ed i comuni destinatari sono esclusivamente quelli “in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare”.

I risparmi derivanti dal taglio dei trasferimenti erariali alle comunità montane ed ai comuni possono essere quantificati in 48 milioni di euro nel 2010, 126 milioni per il 2011 e 160 milioni di euro a decorrere dal 2012. Tali risparmi sono trasferiti al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia.

LE ALTRE DISPOSIZIONI

Hanno un notevole rilievo le novità dettate in materia finanziaria e quelle per la valorizzazione degli immobili del Ministero della difesa.

Viene disposta la proroga per gli anni 2010, 2011 e 2012 dei contributi previsti a favore dei piccoli comuni che presentano parametri critici di carattere demografico (cioè la percentuale elevata di popolazione ultrasessantacinquenne o di età inferiore ai 5 anni). Viene disposta la riduzione del 10% di tali risorse, che ammontano a 188 milioni di euro.

I comuni devono trasmettere al Ministero dell’interno, sulla base di modelli predisposti dallo stesso ed entro il termine imperativo del 31 marzo 2010, un’apposita certificazione del maggior gettito, accertato a tutto l’anno 2009, derivante dalle misure di incremento della base imponibile ICI recate dal decreto-legge n. 262 del 2006, ci si riferisce agli immobili accatastati come ex rurali, ai fini della determinazione della corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali. In tal modo si dovrebbe rendere giustizia di tagli operati in misura eccessiva.

Viene fatta giustizia in favore dei comuni dei trasferimenti conseguenti alla abrogazione dell’Ici sulla abitazione principale, trasferimenti che sono stati finora disposti in misura ridotta. Si dispone l’integrazione di 156 milioni di euro per il 2008 e di 760 milioni di euro a decorrere dal 2009 dello stanziamento. Sono inoltre semplificate le modalità attraverso cui vengono attribuiti tali trasferimenti.

Di grande rilievo la possibilità offerta al Ministero della Difesa di valorizzare, anche attraverso l’alienazione, i propri immobili. Si stabilisce che, sulla base di specifiche intese, anche i comuni siano coinvolti in tale operazione e possano partecipare agli utili che ne derivano. In tale ambito sono concesse anticipazioni al comune di Roma.

Si stabilisce che, entro la fine di gennaio, siano individuati gli interventi immediatamente realizzabili in materia di messa a norma degli edifici scolastici, fino ad un importo complessivo di 300 milioni euro, e che essi siano ripartiti tra gli enti territoriali interessati.