LE PRINCIPALI NORME PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ED IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELLA POLITICA DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008

Materiale didattico a cura di Arturo Bianco

 

1) TABELLA RIASSUNTIVA

 

Art. 1 Comma 5 Detrazione Ici dello 1,33 per mille e fino a 200 euro per l’abitazione principale (rapportata all’eventuale periodo infraannuale). Esclusione degli immobili delle categorie A1, A8 ed A9.
Art. 1 Comma 6 Possibilità di prevedere una aliquota Ici ridotta per gli immobili interessati da riqualificazioni finalizzate al risparmio di energia
Art. 1 Comma 7 Rimborso ai comuni del minore gettito con aumento dei trasferimenti statali alle date di scadenza dei versamenti e conguaglio al 31 maggio dell’anno successivo. Rinvio ad uno specifico decreto attuativo per le modalità di conguaglio. Determinazione delle regole per i trasferimenti sulla base di un provvedimento da adottare entro il 28 febbraio e presentazione delle richieste da parte dei comuni entro il mese di aprile
Art. 1 Comma 8 Adozione di misure compensative per i comuni delle province autonome di Trento e Bolzano, tramite le stesse province
Art. 1 Comma 10 Detrazioni IRPEF per gli inquilini, per i giovani, per gli incapienti e proroga delle agevolazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazioni energetiche degli edifici
Art. 1 Comma 43 L’Irap diventa dallo 1 gennaio 2009 una imposta regionale
Art.1 Comma 44 Adozione di uno schema di regolamento tipo per la riscossione dell’Irap
Art. 1 Comma 45 Norme transitorie per la riscossione Irap
Art. 1 Comma 50 Modifica della base imponibile Irap
Art. 1 Comma 154 Chiarimenti sugli effetti della sanatoria sulla riscossione dei tributi locali prevista dalla legge n. 311/2004
Art. 1 Comma 209 Obbligo di fatturazione nei confronti delle PA con modalità elettroniche a partire dalla data di entrata in vigore del relativo regolamento
Art. 1 Comma 210 Dai tre mesi successivi alla entrata in vigore del regolamento sulle fatture elettroniche divieto di erogazione dei relativi compensi
Art. 1 Comma 211 La trasmissione delle fatture elettroniche utilizza la rete del sistema informativo del Ministero dell’economia
Art. 1 Comma 212 Individuazione, con decreto del Ministero dell’economia, del gestore del sistema informativo
Art. 1 Comma 213 Definizione, con decreto del Ministero dell’economia, delle regole che presiedono al funzionamento del sistema informativo
Art.1 Comma 214 Le regole sulla fatturazione elettronica costituiscono una norma di principio anche per le regioni
Art. 1 Comma 224 Chiarimenti sulla possibilità di gestire la riscossione per le società cd in house degli enti locali e per le società miste in cui il socio privato sia stato scelto con procedure concorsuali
Art. 1 Comma 225 Con specifico provvedimento del direttore dell’Agenzia dell’Entrata saranno individuate le modalità attraverso cui le società degli enti locali possono accedere alle informazioni in possesso della stessa Agenzia ai fini della riscossione dei tributi locali
Art. 1 Comma 258 I PRG possono prevedere aree da cedere a titolo gratuito per finalità sociali in caso di trasformazioni urbanistiche
Art. 1 Comma 259 Possibilità per i comuni di innalzare la volumetria delle aree destinate a cessione gratuita per fini sociali
Art. 1 Comma 277 Obbligo di presentazione alla Agenzia del Territorio degli atti di aggiornamento catastale ed in caso di mancata presentazione entro 90 giorni dalla richiesta si provvede d’ufficio con oneri a carico dei privati inadempienti
Art. 1 Comma 280 Incentivazioni di mobilità territoriale e di indennità di trasferta per il personale dell’Agenzia del Territorio trasferito ai comuni per l’esercizio delle funzioni catastali
Art. 1 Comma 281 Applicazione ai comuni delle norme sulla riscossione dei tributi catastali erariali
Art. 1 Comma 289 Dallo 1 gennaio 2009 obbligo, ai fini del rilascio del permesso a costruire, di attivare strumenti di produzione alimentate da fonti energetiche rinnovabili
Art. 1 Comma 295 Partecipazione delle regioni ai proventi del gettito sulle accise per finanziare il trasporto pubblico locale
Art. 1 Comma 296 Con specifico decreto del Ministero dell’economia saranno dettate le modalità di ripartizione della partecipazione regionale al gettito delle accise
Art. 1 Comma 297 Indicazione delle regole per il calcolo della partecipazione regionale alle accise
Art.1 Comma 298 A decorrere dal 2008 attribuzione alle regioni di una quota dell’accisa sul gasolio
Art. 1 Comma 299 Definizione delle modalità di erogazione delle risorse derivanti dalla partecipazione regionale alla accisa sul gasolio
Art. 1 Comma 300 Istituzione di un osservatorio sul trasporto pubblico locale
Art. 1 Comma 301 Divieto a partire dal 2008 per lo Stato di erogare ulteriori contributi per il trasporto pubblico locale
Art. 1 Comma 302 Norma transitoria per il finanziamento del trasporto pubblico locale
Art. 1 Comma 303 Estensione al trasporto pubblico locale della possibilità di utilizzare gli ammortizzatori sociali
Art. 1 Comma 304 Rifinanziamento ed introduzione di nuove regole per il finanziamento degli investimenti infrastrutturali per il trasporto pubblico locale con finalità di tipo perequativo
Art. 1 Comma 305 Definizione delle modalità di erogazione del fondo perequativo per gli investimenti infrastrutturali nel trasporto pubblico locale
Art. 1 Comma 307 Finanziamento di 12 mln di euro al Ministero dei trasporti per interventi sperimentali nella mobilità urbana
Art. 1 Comma 308 Erogazione alle regioni delle risorse per il finanziamento degli oneri contrattuali per il personale del trasporto pubblico locale
Art. 1 Comma 309 Detrazione del 19% dall’Irpef del costo degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale
Art.1 Comma 310 Chiarimento sul trattamento fiscale delle somme che gli enti locali hanno trasferito per il finanziamento del trasporto pubblico locale
Art. 1 Comma 313 Definizione di un piano nazionale per favorire la valorizzazione ed il riuso degli immobili pubblici
Art.1 Comma 314 Regole per la realizzazione del piano nazionale per la valorizzazione degli immobili pubblici
Art. 1 Comma 315 Partecipazione delle regioni e degli enti locali al piano nazionale per la valorizzazione degli immobili pubblici
Art. 1 Comma 316 Regole procedurali per la concreta attivazione del piano nazionale per la valorizzazione degli immobili pubblici
Art. 1 Comma 317 Regole per la approvazione del piano nazionale per la valorizzazione degli immobili pubblici
Art. 1 Comma 318 Possibilità di equiparare il piano nazionale per la valorizzazione degli immobili pubblici agli strumenti urbanistici
Art. 1 Comma 319 Finanziamenti per la attivazione del piano nazionale per la valorizzazione degli immobili pubblici
Art. 1 Comma 320 Utilizzazione degli immobili del Ministero della difesa nell’ambito del piano nazionale per la valorizzazione degli immobili pubblici
Art 1 Comma 321 Istituzione di un fondo di 4 milioni di euro annui per il finanziamento della mobilità alternativa nei centri storici delle città riconosciute dall’Unesco quali patrimonio dell’umanità
Art. 1 Comma 322 Possibilità di attivare mutui a condizioni favorevoli per la ristrutturazione degli immobili siti nei centri storici dei comuni fino a 100.000 abitanti
Art. 1 Comma 323 Possibilità per gli enti locali di contrarre mutui con la Cassa DDPP per la ristrutturazione di immobili di particolare pregio storico riconosciuti dall’Unesco o appartenenti al patrimonio vincolato dei beni culturali
Art. 1 Comma 324 Finanziamenti dei mutui per la ristrutturazione degli immobili nei centri storici e dei beni culturali
Art. 1 Comma 344 Ampliamento della utilizzazione della banca dati degli indicatori della situazione economica e riforma della relativa dichiarazione sostitutiva, nonché delle sue modalità di presentazione ed utilizzazione
Art. 1 Commi da 351 a 354 Riduzione del numero delle commissioni tributarie centrali e modifica dei loro compiti
Art. 1 Comma 357 Applicazione ai distacchi di personale dalla Agenzia del Territorio ai comuni delle regole previste dal DLgs n. 276/2003
Art. 1 Comma 379 Modifiche al patto di stabilità interno, con ampliamento al 2010 delle regole dettate dalla legge finanziaria 2007, modifica dei coefficienti di partecipazione e degli obiettivi programmatici, introduzione del principio della competenza mista, regole specifiche per il 2008   per gli enti che hanno avuto nel triennio 2003/2005 un saldo medio di competenza positivo, ampliamento della utilizzazione degli avanzi di amministrazione, premi agli enti virtuosi, monitoraggio trimestrale, completamento ed adattamento del sistema Siope, sanzione della equiparazione al mancato rispetto del patto della mancata trasmissione della certificazione, possibilità di dettare norme per la limitazione dei prelevamenti dal conto presso la tesoreria
Art. 1 Comma 381 Uso dei derivati finanziari da parte delle regioni e degli enti locali improntato alla massima trasparenza
Art. 1 Comma 382 I contratti per i derivati utilizzati dalle regioni e dagli enti locali devono essere conformi alle previsioni dettate dal Ministero dell’economia, sentita la Consob e la Banca d’Italia; il Ministero vigila anche sulla applicazione
Art. 1 Comma 383 Obbligo di evidenziazione nel bilancio dell’ente dei rischi connessi all’uso di derivati finanziari
Art. 1 Comma I vincoli previsti per l’uso dei derivati da parte delle regioni e degli enti locali sono elemento essenziale ai fini della validità e l’inosservanza di queste regole deve essere segnalata alla Corte dei Conti
Art. 1 Comma 385 Possibilità di assumere in via sperimentale basi diverse per il calcolo del patto di stabilità
Art. 1 Comma 386 Proroga al 2008 della esclusione dal patto di stabilità degli enti commissariati nel 2004 e 2005. Loro equiparazione agli enti soggetti al patto per le norme sul personale
Art. 2 Comma 1 Proroga delle norme sul controllo della approvazione dei bilanci degli enti locali ai fini dell’eventuale scioglimento
Art. 2 Comma 2 Proroga delle regole sui trasferimenti erariali
Art. 2 Comma 3 Proroga delle regole sulla compartecipazione degli enti locali al gettito Irpef
Art. 2 Comma 4 Divieto di restituzione dell’Ici pagata per anni precedenti al 2008 per particolari tipi di immobili
Art. 2 Comma 7 Possibilità per i comuni di concedere spazi esenti per le affissioni entro il tetto del 10%
Art. 2 Comma 8 Utilizzabilità per il triennio 2008/2010 dei proventi delle concessioni edilizie per il 50% per le spese correnti e per il 25% per spese di manutenzione del patrimonio comunale, del verde e delle strade
Art. 2 Comma 9 Nuove regole per la certificazione che gli enti locali sono tenuti ad effettuare a partire dal marzo 2008
Art. 2 Comma 10 Riduzione al 25%, rispetto al 30%, del rapporto tra popolazione residente ultrasessantacinquenne e totale popolazione nei comuni fino a 5.000 abitanti ai fini del riconoscimento di trasferimenti aggiuntivi
Art. 2 Comma 11 Finanziamento di 10 mln di euro per gli enti locali per favorire le attività svolte al fine di garantire il soggiorno dei familiari dei cittadini UE
Art. 2 Comma 12 Possibilità per gli enti locali di istituire in convenzione avvocature
Art. 2 Comma 13 Possibilità di destinare l’avanzo di amministrazione anche alla estinzione anticipata di prestiti
Art. 2 Comma 14 Le somme trasferite ad enti locali per fare fronte ad alluvioni e non utilizzate possono essere destinate al finanziamento di investimenti
Art. 2 Comma 15 Trasferimento ai comuni della proprietà di immobili destinati ad edilizia economica e popolare
Art. 2 Comma 16 Riduzione di 33,4 e 66,8 mln di euro negli anni 2008 e 2009 del fondo ordinario
Art. 2 Comma 17 Le regioni, entro 6 mesi, ridisegnano le comunità montane in modo da ridurre di almeno 1/3 i costi di funzionamento a regime rispetto a quelli 2007 previsti nel fondo ordinario
Art. 2 Comma 18 I criteri ispiratori delle leggi regionali devono essere: revisione del numero, riduzione del numero degli amministratori e riduzione del loro compenso
Art. 2 Comma 19 Limitazione dell’ambito di applicazione di tali interventi ai soli fini della costituzione delle comunità montane e non della individuazione del requisito della montanità
Art. 2 Comma 20 Nel caso di mancato esercizio della potestà regionale vanno fuori dalle comunità montane i comuni costieri e quelli con più di 20.000 abitanti e quelli in cui il territorio montano non sia caratterizzante; sono soppresse le comunità montane che avranno meno di 5 comuni; il numero dei componenti non può superare quello di 1 per ogni comune e gli organi esecutivi non possono superare 1/3 dei componenti il consiglio
Art. 2 Comma 21 L’effettivo conseguimento dei risparmi è accertato con decreto del Ministro per gli affari regionali e gli enti locali da emanare entro il 31 luglio
Art. 2 Comma 22 Competenza regionale a dettare le norme sulle conseguenze derivanti dalla applicazione delle norme sulle comunità montane, fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato sussistenti
Art. 2 Comma 23 Tetto massimo di 12 assessori per gli enti locali a partire dal prossimo mandato amministrativo
Art. 2 Comma 24 Possono collocarsi in aspettativa non retribuita sindaci, presidenti di provincia, assessori, presidenti dei consigli, delle comunità montane, delle unioni e dei consigli circoscrizionali dei capiluogo delle aree metropolitane. I consiglieri che si collocano in aspettativa non retribuita assumono interamente a proprio carico gli oneri previdenziali ed assistenziali
Art. 2 Comma 25 I consiglieri comunali, provinciali, delle comunità montane e circoscrizionali dei comuni capiluogo hanno diritto a percepire gettoni di presenza entro ¼ della indennità del sindaco o presidente. Abrogazione della possibilità di prevedere la sostituzione dei gettoni con la indennità di funzione: Abrogazione della possibilità di cumulare indennità di carica e gettoni di presenza da parte di due amministrazioni. Previsione che al presidente di unioni e di comunità montane ed i relativi assessori spetta una indennità non superiore al 50% del corrispondente amministratore di un comune avente la stessa popolazione della unione o comunità o del consorzio. Gli aumenti della indennità e dei gettoni sono preclusi agli enti dissestati ed a quelli che non hanno rispettato il patto di stabilità. I gettoni possono essere erogati solo in caso di effettiva presenza.
Art. 2 Comma 26 Divieto per i parlamentari che sono amministratori di percepire il gettone di presenza. Divieto per gli amministratori, salvo che per le forme associative, di percepire compensi o gettoni per , salvo il rimborso delle spese e l’indennità di missione, per commissioni connesse al loro mandato. Divieto di corresponsione di compensi in caso di incarichi incompatibili
Art. 2 Comma 27 Nuove regole per i rimborsi delle spese sostenute dagli amministratori che non abitano nel comune e/o che si recano fuori sede per ragioni istituzionali ed abrogazione della indennità di missione.
Art. 2 Comma 28 I comuni possono far parte di un solo consorzio o unione o forma di gestione associata (sono escluse le convenzioni), salvo che per gli ATO dei servizi idrici e dei rifiuti. Nullità degli atti adottati dalle forme associative a decorrere dal prossimo 1 aprile 2008. Non applicazione della disposizione alle forme associative obbligatorie.
Art. 2 Comma 29 Aumento a 250.000 del numero minimo di abitanti per la istituzione delle circoscrizioni. Aumento a 100.000 del numero minimo di abitanti per la possibilità di istituzione delle circoscrizioni.
Art. 2 Comma 30 Attribuzione ai responsabili delle funzioni delle commissioni elettorali comunali e gratuità dell’incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e mandamentali, salvo che per il rimborso delle spese di viaggio.
Art. 2 Comma 31 Taglio di 313 mln di euro del fondo ordinario a fronte dei risparmi derivanti dalla applicazione delle norme sul cd contenimento dei costi della politica. Destinazione di 100 mln di euro ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
Art. 2 Comma 32 Entro il giugno 2008 emanazione di un decreto del Ministro per l’economia per la individuazione dei risparmi effettivi conseguiti da ogni ente a seguito del contenimento dei costi della politica e riduzione, nello stesso importo, dei trasferimenti.
Art. 2 Comma 33 Indicazione alle regioni perché contengano le spese tagliando gli organismi che non sono utili, anche a seguito del trasferimento ai comuni di funzioni amministrative
Art. 2 Comma 34 Indicazione agli enti locali per la soppressione degli organismi che esercitano funzioni coincidenti con quelle loro attribuite
Art. 2 Comma 35 Indicazione alle regioni per la riduzione, entro 1 anno, del numero dei componenti i bacini imbriferi montani e dei consorzi di bonifica entro il tetto previsto per i componenti le società degli enti locali
Art. 2 Comma 36 In alternativa alla riduzione degli amministratori le regioni possono disporre la soppressione dei consorzi, assegnando agli enti locali le relative funzioni, ivi compresa la possibilità di imporre contributi, e trasferendo agli stessi i dipendenti.
Art. 2 Comma 37 Dall’applicazione delle norme sulla soppressione dei consorzi non possono derivare oneri aggiuntivi
Art. 2 Comma 38 Indicazione alle regioni per il riordino degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico e dei rifiuti in modo che di regola coincida con la provincia, ovvero attribuzione dei compiti ad una forma associativa tra enti locali, prevedendone come amministratori esclusivamente sindaci o loro delegati che vi partecipano senza alcun compenso.
Art. 2 Comma 40 Finanziamento del Fondo per la montagna di 50 mln di euro per ognuno degli anni 2008 e 2009
Art. 2 Comma 41 Istituzione del Fondo per le isole minori, finanziato con 20 mln di euro all’anno.
Art. 2 Comma 42 Trasferimento presso il Fondo per le isole minori delle risorse già previste per le stesse aree in altri fondi
Art. 2 Comma 44 Finanziamento di 10 mln di euro per il 2008 e 5 mln di euro sia per il 2009 che per il 2010 per interventi a favore dei comuni confinanti con regioni a statuto speciale
Art.2 Comma 89 Il valore delle aree espropriate è fissato in quello venale, con riduzione del 25% se finalizzata ad interventi di riforma economico sociale e con aumento del 10% in caso di mancata conclusione per fatto non imputabile all’espropriato ed adozione di altre misure a tutela dell’espropriato
Art. 2 Comma 90 Applicazione delle norme di riforma in tema di espropriazioni ai procedimenti attualmente in corso
Art. 2 Comma 103 Attivazione del Fondo per la legalità, da utilizzare anche per interventi di recupero dei quartieri degradati e delle condizioni di emarginazione
Art. 2 Comma 104 Ripartizione del Fondo sulla base di un decreto del Ministro dell’interno
Art. 2 Comma 105 Estensione ai sindaci vittime di atti di violenza dei benefici per le vittime del terrorismo
Art. 2 Comma 107 Conclusione degli interventi per il terremoto del 1997 nelle Marche ed in Umbria
Art. 2 Comma 114 Interventi per le aree del Vento interessate da alluvioni nel 2007
Art. 2 Comma 115 Ulteriori interventi per le aree della Basilicata e della Campania interessate dal terremoto del 1980
Art. 2 Comma 118 Interventi per le aree della provincia di Teramo interessate dall’alluvione e dalla frana del 6 ottobre 2007
Art. 2 Comma 134 Possibilità di affidamento dirette di lavori o servizi entro il tetto di 190.000 euro nei comuni montani
Art. 2 Comma 143 Interventi per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili
Art. 2 Comma 158 Norme per gli interventi connessi alla realizzazione di fonti energetiche rinnovabili
Art. 2 Comma 171 Coinvolgimento dei comuni nelle iniziative regionali per il raggiungimento dell’obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili
Art. 2 Comma 173 Estensione di benefici agli impianti fotovoltaici degli enti locali
Art. 2 Comma 174 Snellimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici di proprietà degli enti locali
Art. 2 Comma 175 Disposizioni per le gare per l’affidamento dei servizi di distribuzione del gas
Art. 2 Comma 197 Convenzioni tra comuni, camere di commercio e prefetture per l’attivazione degli uffici prezzi
Art. 2 Comma 198 Convenzioni standard per la realizzazione degli uffici prezzi
Art. 2 Comma 247 Finanziamenti per l’acquisto di strumenti e per la formazione del personale al fine di migliorare la sicurezza sulle strade
Art. 2 Comma 255 Interventi per le metropolitane di Bologna e Torino
Art. 2 Comma 256 Interventi per la realizzazione del passante grande di Bologna
Art. 2 Comma 258 Interventi per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica
Art. 2 Comma 259 Interventi per le autostrade del Veneto
Art. 2 Comma 263 Interventi per i Giochi del Mediterraneo di Pescara del 2009
Art. 2 Comma 264 Istituzione del fondo di garanzia per le opere pubbliche presso la Cassa Depositi e Prestiti
Art. 2 Comma 271 Interventi per i campionati mondiali di nuoto di Roma del 2009
Art. 2 Comma 272 Interventi per i campionati mondiali di ciclismo su pista in provincia di Treviso del 2012
Art. 2 Comma 276 Finanziamenti per interventi di edilizia scolastica a fini di limitazione del rischio sismico
Art. 2 Comma 285 I fabbricati siti nei comuni ad alta tensione abitativa sono considerati residenze d’interesse generale destinate alla locazione
Art. 2 Comma 286 I fabbricati siti nei comuni ad alta tensione abitativa sono considerati alloggi sociali
Art. 2 Comma 287 Attivazione di un fondo di 10 mln di euro per ognuno degli anni 2008/2009 e 2010 per i fabbricati siti nei comuni ad alta tensione abitativa
Art. 2 Comma 288 Possibilità per i comuni di disporre riduzioni ed esenzioni dall’Ici per favorire la realizzazione di accordi tra organizzazioni di proprietari e di inquilini
Art. 2 Comma 321 Adozione di piani strategici nazionali per la difesa del suolo e la pianificazione di interventi di bacino
Art. 2 Comma 322 Attivazione di un fondo per realizzare interventi contro il dissesto idrogeologico, di un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica
Art. 2 Comma 323 Attivazione di un fondo per la riduzione della produzione di rifiuti e lo sviluppo del riciclaggio.
Art. 2 Comma 327 Previsione di accordi per l’estensione del telerilevamento
Art. 2 Comma 330 Interventi per la riqualificazione del fiume Po
Art. 2 Comma 331 Programma di interventi per la difesa del suolo nei piccoli comuni interessati da fenomeni di dissesto e/o periferici
Art. 2 Comma 332 Programma di interventi per la manutenzione del reticolo idrogeologico minore e dei versanti
Art. 2 Comma 333 Fondo per la ristrutturazione e l’ammodernamento della rete idrica
Art. 2 Comma 334 Attivazione del Fondo per il maggiore accesso possibile alle risorse idriche
Art. 2 Comma 337 Possibilità di effettuare assunzioni per gli Enti parco nazionali
Art. 2 Comma 340 Finanziamenti aggiuntivi di 10 mln di euro per il 2008 per il Fondo per le demolizioni di opere abusive
Art. 2 Comma 341 Sequestro amministrativo dei manufatti abusivi
Art. 2 Comma 342 Finanziamenti per la valorizzazione ed il recupero delle ferrovie dismesse
Art. 2 Comma 343 Progetti per la realizzazione di itinerari ciclo turistici nelle ferrovie dismesse
Art. 2 Comma 368 Assunzioni nelle amministrazioni pubbliche della provincia di Bolzano
Art. 2 Comma 371 Gestione diretta da parte dei comuni e delle comunità montane dei canili e dei gattili, anche mediante convenzioni con associazioni animaliste
Art. 2 Comma 404 Istituzione del Fondo per il ripristino del paesaggio per interventi nei siti italiani Unesco
Art. 2 Comma 417 Atto di indirizzo per la sperimentazione di interventi per il miglioramento della qualità del servizio di istruzione scolastica e per l’aumento della efficienza ed efficacia della spesa
Art. 2 Comma 418 Gli interventi con regioni ed enti locali sono una delle materie comprese nell’atto di indirizzo per la scuola
Art. 2 Comma 419 Attivazione di comitati paritetici con regioni ed enti locali per la realizzazione dell’atto di indirizzo per la scuola
Art. 2 Comma 424 Estensione all’intero territorio nazionale dei risultati della sperimentazione nelle scuole connessa all’attuazione dell’atto di indirizzo
Art. 2 Comma 426 Istituzione del Fondo per il concorso dello Stato con gli enti locali per gli oneri di funzionamento e per il personale dei licei linguistici
Art. 2 Comma 440 Istituzione del fondo per il risanamento della presenza di amianto negli edifici pubblici
Art. 2 Comma 452 Estensione di congedi di maternità e parentali ai genitori di figli adottivi
Art. 2 Comma 454 Possibilità per il padre di figli adottivi di ottenere il congedo di maternità in alternativa alla madre
Art. 2 Comma 455 Estensione dei congedi parentali anche alle adozioni internazionali
Art. 2 Comma 461 Obbligo di prevedere nei contratti di servizio l’attivazione della carta di qualità, di consultare le associazioni dei consumatori, la verifica periodica degli standard, il monitoraggio del rispetto dei parametri fissati nella carta dei servizi e la istituzione di una sessione annuale di verifica
Art. 2 Comma 462 Interventi per favorire il ritorno nelle comunità familiari delle persone non autosufficienti e per finanziare iniziative di lotta contro gli abusi sessuali sui minori
Art. 2 Comma 465 Aumento di 200 mln di euro del fondo per le non autosufficienze
Art. 2 Comma 471 Interventi per rendere più facilmente spendibili con specifiche anticipazioni le risorse per le politiche sociali
Art. 2 Comma 485 Istituzione del fondo per l’inserimento nel programma statistico nazionale delle rilevazioni di genere
Art. 2 Comma 486 Attuazione del programma per l’attivazione delle rilevazioni di genere attraverso interventi dei soggetti del sistema statistico nazionale
Art. 2 Comma 501 Interventi per il finanziamento della fase iniziale della previdenza complementare per i dipendenti pubblici
Art. 2 Comma 537 Modifiche al fondo per le aree sottoutilizzate
Art. 2 Comma 549 Concessione a decorrere dal 2008 di un contributo di 50 mln di euro per la stabilizzazioen dei lavoratori socialmente utili
Art. 2 Comma 550 Contributo a decorrere dal 2008 di 55 mln di euro per convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e stabilizzazioni di lavoratori impegnati in attività socialmente utili impegnati nei comuni da almeno un triennio
Art. 2 Comma 551 Possibilità di assunzione da parte dei comuni, anche in deroga ai limiti posti alle assunzioni di personale, sia a tempo indeterminato che determinato, tramite procedure selettive e con oneri a carico del Ministero del lavoro
Art. 2 Comma 552 Contributi di 1 mln di euro per ogni anno del periodo 2008/2009 e 2010 per la stabilizzazione di LSU nei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti a carico del bilancio comunale da almeno 8 anni
Art. 2 Comma 558 Interventi per favorire lo stoccaggio del gas naturale in favore dei comuni interessati direttamente e di quelli contermini
Art. 2 Comma 559 Criteri per la ripartizione dei contributi per lo stoccaggio del gas naturale
Art. 2 Comma 560 Estensione dei contributi ai comuni contermini anche di province diverse
Art. 2 Comma 561 Istituzione di un fondo per contrastare i fenomeni di esclusione nelle aree urbane e creazione di aree franche urbane. Esenzione dall’Ici fino al 2012 per le piccole imprese insediate nelle aree franche.
Art. 2 Comma 564 Istituzione del fondo per lo sport di cittadinanza
Art. 2 Comma 565 Ripartizione del fondo per lo sport di cittadinanza
Art. 2 Comma 572 Messa a disposizione delle PA da parte della Consip di strumenti di supporto per la comparabilità dei beni e dei servizi e per il loro utilizzo
Art. 2 Comma 573 Possibilità di ricorso alle convenzioni acquisto stipulate dalla Consip
Art. 2 Comma 577 Posti a carico del Cnipa una parte dei costi per la realizzazione del sistema pubblico di connettività
Art. 2 Comma 578 Programma per gli interventi per la realizzazione del sistema pubblico di connettività
Art. 2 Comma 579 Individuazione dei servizi di cooperazione applicativa di interesse nazionale che le PA si impegnano a realizzare nell’ambito del SPC
Art. 2 Comma 580 Approvazione del programma di SPC con decreto del Ministro per le riforme e l’innovazione nella PA
Art. 2 Comma 581 Attivazione del progetto esecutivo del programma di SPC da parte del Cnipa
Art. 2 Comma 582 Individuazione di soluzioni tecniche per la tutela della privacy da parte del Cnipa
Art. 2 Comma 585 Interventi finanziari aggiuntivi per la realizzazione del programma sul SPC
Art. 2 Comma 588 Riduzione della cilindrata media delle auto di servizio delle PA
Art. 2 Comma 589 Controlli Cnipa sull’uso della posta al fine di accertare che almeno il 50% avvenga tramite e-mail.
Art. 2 Comma 591 Obbligo per le PA centrali di utilizzazione dei sistemi di telefonia Voip.
Art. 2 Comma 594 Definizione da parte di tutte le PA di programmi per il conseguimento di obiettivi di risparmio per le amministrazioni pubbliche sui versanti delle dotazioni informatiche, delle auto di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo
Art. 2 Comma 595 Individuazione nei piani di contenimento della spesa delle PA degli apparecchi telefonici di servizio.
Art. 2 Comma 596 Indicazione nei piani di contenimento della spesa delle PA della congruenza delle eventuali operazioni di dismissioni
Art. 2 Comma 597 Redazione di relazioni illustrative delle attività svolte per conseguire questi risultati e loro trasmissione ai servizi di controllo interno ed alla Corte dei Conti.
Art. 2 Comma 598 Pubblicità dei piani di contenimento della spesa
Art. 2 Comma 599 Comunicazione al Ministero dell’economia degli immobili di cui le PA hanno disponibilità
Art. 2 Comma 600 Le norme sul contenimento della spesa sono indicazioni di coordinamento della finanza pubblica per regioni ed enti del sevizio sanitario nazionale
Art. 2 Comma 618 Obbligo per le PA centrali di ridurre le spese per le manutenzioni ordinarie e straordinarie di immobili entro il tetto del 3% del valore dell’immobile, cifra ridotta allo 1,5% in caso di sole manutenzioni ordinarie
Art. 2 Comma 632 Divieto per le PA che non hanno al proprio vertice organi politici di istituire uffici di staff degli organi di direzione
Art. 2 Comma 633 Decadenza alla scadenza dell’incarico degli uffici di staff delle amministrazioni che non hanno vertici politici
Art. 2 Comma 634 Delega al Ministro per le riforme e l’innovazione nella PA per la individuazione degli enti da sopprimere e per la loro razionalizzazione
Art. 3 Comma 1 Piano per la razionalizzazione degli spazi complessivi degli immobili pubblici in modo da raggiungere risparmi del 10% nel 2008, del 7% nel 2009 e del 6% nel 2010; determinazione del costo d’uso degli immobili statali in uso a amministrazioni statali in modo crescente
Art. 3 Comma 5 Cancellazione nell’anno 2008 dei comuni dall’elenco dei soggetti che possono ricevere i contributi di cui al cd cinque per mille del gettito Irpef
Art. 3 Comma 12 Riduzione del numero dei componenti i cda delle società statali, attribuzione al presidente dei poteri di amministratore delegato in caso di società con tre componenti il cda, abolizione dell’incarico di vicepresidente, eliminazione dei gettoni di presenza e limitazione dei comitati.
Art. 3 Comma 13 Applicazione delle disposizioni sulle società pubbliche dal primo rinnovo
Art. 3 Comma 14 Divieto di carattere generale di nominare amministratori delle società controllante quelli delle società controllanti.

 

Art. 3 Comma 15 Obbligo per le società dello Stato di utilizzare le convenzioni di acquisto Consip.
Art. 3 Comma 18 Operatività in tutte le PA dei contratti di consulenza dalla data della pubblicazione sul sito internet.
Art. 3 Comma 19 Divieto per le PA e le società controllate di prevedere clausole di compromissione arbitrale a pena di nullità e con maturare di responsabilità
Art. 3 Comma 20 Estensione del divieto di inserire clausole arbitrali alle società interamente possedute ovvero controllate in modo maggioritario
Art. 3 Comma 21 Norme transitorie per i collegi arbitrali già costituiti
Art. 3 Comma 23 In caso di inadempimenti nei contratti in caso di accordi bonari dovuti al responsabile del procedimento maturano le responsabilità erariali e disciplinari, se dovuti alla commissione per gli accordi bonari ai suoi componenti non spetta il compenso
Art. 3 Comma 27 Le PA non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali o partecipare ad esse, fatte salve quelle che producono servizi di interesse generale.
Art. 3 Comma 28 L’assunzione di partecipazioni ed il mantenimento delle esistenti devono essere autorizzate con delibera motivata
Art. 3 Comma 29 Previsione dell’obbligo di cessione a terzi delle società in cui le PA non possono mantenere quote entro 18 mesi.
Art. 3 Comma 30 In caso di costituzione o assunzione di quote di società le PA, sentiti i sindacati, adottano provvedimenti di trasferimento di risorse umane e finanziarie e di rideterminazione della dotazione organica
Art. 3 Comma 31 Rideterminazione provvisoria delle dotazioni organiche a quella esistente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente aumentato del personale per il quale le assunzioni sono in itinere e diminuito dei trasferiti
Art. 3 Comma 32 Attribuzione di un potere di controllo ai revisori dei conti ed obbligo di trasmissione di relazione alla Funzione Pubblica ed alla Ragioneria Generale dello Stato, nonché di segnalazione degli inadempimenti alla Corte dei Conti.
Art. 3 Comma 35 Proroga per la utilizzazione dei fondi per la programmazione negoziata non ancora utilizzati
Art. 3 Comma 44 Divieto di superare il trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione per tutti i dipendenti pubblici ed i collaboratori, ivi compresi quelli delle società pubbliche, tranne i contratti d’opera e quelli professionali. Obbligo di pubblicazione sul sito internet della società o amministrazione, con maturare di responsabilità in capo all’amministratore in caso di violazione. Obbligo di trasmissione degli atti alla Corte dei Conti.
Art. 3 Comma 47 Non applicazione del tetto ai compensi ai contratti di diritto privato in essere attualmente.
Art. 3 Comma 48 Applicazione del tetto ai compensi ai nuovi contratti ed ai rinnovi, con divieto di loro proroga
Art. 3 Comma 54 Obbligo di pubblicazione dei conferimenti di incarichi di consulenza sul sito internet con responsabilità disciplinare e erariale in caso di inosservanza
Art. 3 Comma 55 Il conferimento di incarichi di collaborazione da parte degli enti locali è subordinato alle indicazioni dettate in uno specifico piano votato dal Consiglio.
Art. 3 Comma 56 I regolamenti degli enti locali fissano il tetto di spesa per gli incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca. La violazione di queste regole determina responsabilità disciplinari ed erariali
Art. 3 Comma 57 Trasmissione dei regolamenti degli enti locali alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti entro i 30 giorni successivi alla adozione
Art. 3 Comma 59 Nullità dei contratti di assicurazione con cui si assicurano gli amministratori per i danni causati alla amministrazione e per la responsabilità contabile; in caso di violazione di tale obbligo irrogazione della sanzione dell’ammenda.
Art. 3 Comma 61 Abrogazione della integrazione dei componenti le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti con esperti di nomina regionale.
Art. 3 Comma 64 In caso di non adeguamento alle indicazioni delle sezioni di controllo della Corte dei Conti, obbligo di adozione di un provvedimento motivato da inviare alle presidenze delle Camere, del Governo e della Corte dei Conti.
Art. 3 Comma 65 Utilizzazione per il controllo da parte della Corte dei Conti dei referti degli organismi interni agli enti.
Art. 3 Comma 71 Intese da raggiungere in sede di Conferenza unificata per migliorare la comunicazione, eliminare la sovrapposizione di attività tra PA e migliorare lo scambio di informazioni
Art. 3 Comma 72 Attivazione di una sezione del programma statistico nazionale sulle PA e le società controllate
Art. 3 Comma 73 Definizione da parte dell’Istat delle modalità operative e, d’intesa con il Cnipa, per le modalità di trasmissione
Art. 3 Comma 74 Obbligo per le PA di fornire le informazioni richieste ai fini delle rilevazioni comprese nel piano statistico nazionale
Art. 3 Comma 76 Restrizione della possibilità di conferire incarichi   di consulenza da parte delle PA ai soli soggetti in possesso di competenza universitaria.
Art. 3 Comma 77 Esclusione dall’obbligo di essere in possesso di competenza universitaria per gli organi di controllo interno ed i nuclei di valutazione
Art. 3 Comma 78 Reiterazione dell’obbligo di riservare almeno il 60% dei posti messi concorso per assunzioni a tempo determinato ai cococo in servizio presso l’ente da almeno 1 anno alla data del 29 settembre 2006.
Art. 3 Comma 79 Divieto per tutte le PA di utilizzare le assunzioni flessibili per esigenze diverse da quelle stagionali o per più di 3 mesi. Tale limite non si applica alle sostituzioni per maternità negli enti locali, indicando il nome del sostituto nel contratto.

E’ fatto divieto di rinnovare tali contratti o di utilizzare questo personale con altre tipologie contrattuali.

Possibilità di assegnazione temporanea fino a 6 mesi del personale di altre PA.

Inderogabilità da parte della contrattazione collettiva.

Obbligo di trasmissione alla Funzione Pubblica ed al Ministero dell’Economia delle convenzioni per i LSU.

Sanzione del risarcimento del danno a vantaggio del lavoratore, con obbligo di pagamento da parte del dirigente se la assunzione è stata effettuata con dolo o colpa grave. Divieto di assunzioni per i 3 anni successivi in caso di violazione di questi vincoli.

Non applicazione agli uffici di staff degli organi politici ed agli incarichi dirigenziali ed a quelli preposti ad organi di direzione, consultivi e di controllo.

Gli enti non soggetti al patto e fino a 15 dipendenti in dotazione organica possono avvalersi delle forme di assunzione flessibile per sostituzioni di dipendenti assenti, indicando il nome del dipendente da sostituire.

Possibilità di avvalersi di assunzioni flessibili per programmi ed attività finanziate dalla UE o dal Fondo per le aree sottoutilizzate.

Art. 3 Comma 81 Stimolo per le PA statali al ricorso al lavoro a distanza e ad altre forme di articolazione dell’orario per contenere lo straordinario.
Art. 3 Comma 82 Contenimento per le amministrazioni statali della spesa per lo straordinario nel 90% di quella 2007. Divieto per tutte le PA di utilizzazione del lavoro straordinario se non sono stati attivati strumenti automatizzati di controllo delle presenze.
Art. 3 Comma 87 Durata triennale delle graduatorie dei concorsi delle PA.
Art. 3 Comma 90 Fermo restando il vincolo all’espletamento di procedure concorsuali, gli enti, si estende al 28 settembre 2007 il termine per la maturazione del requisito di anzianità triennale come lavoratore dipendente per potere accedere alla eventuale stabilizzazione.
Art. 3 Comma 91 Il limite massimo quinquennale per la maturazione della anzianità ai fini delle stabilizzazioni è una norma di principio che ha carattere generale
Art. 3 Comma 92 Possibilità di proroga dei contratti del personale che può essere stabilizzato.
Art. 3 Comma 94 Obbligo per le PA di predisporre entro il 30 aprile piani per la progressiva stabilizzazione dei precari, sentiti i sindacati, sulla base della maturazione dei requisiti della anzianità triennale come lavoratori dipendenti a tempo determinato e dei cococo in servizio al prossimo 1 gennaio che abbiano maturato presso l’ente almeno 3 anni di anzianità, anche non continuativi, nel corso del quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, ferme restando le riserve per le assunzioni a tempo determinato di tale personale. Esclusione da questa possibilità dei cococo degli uffici di staff degli organi politici.
Art. 3 Comma 95 Possibilità di continuare ad avvalersi del personale assunto a tempo determinato ex cococo anche ai fini della stabilizzazione
Art. 3 Comma 96 Con DPCM da emanare inderogabilmente entro il mese di marzo sono dettati i requisiti e le regole per la stabilizzazione dei lavoratori con altre tipologie di rapporto comunque precarie, fermo restando il requisito della anzianità triennale e le modalità di valutazione selettiva.
Art. 3 Comma 97 Aumento di 20 milioni di euro all’anno dello specifico fondo previsto dalla legge finanziaria 2007.
Art. 3 Comma 100 Proroga annuale dei contratti di formazione e lavoro non trasformati entro il 31 dicembre 2007.
Art. 3 Comma 101 Le trasformazioni a tempo pieno sono nuove assunzioni e nei concorsi a tempo pieno occorre dare priorità alla trasformazione del rapporto dei dipendenti in part time.
Art. 3 Comma 105 Spostamento al 2011 dell’entrata in vigore della norma che pone come tetto alle nuove assunzioni le cessazioni dell’anno precedente.
Art. 3 Comma 106 Possibilità di prevedere una riserva del 20% nei concorsi pubblici per il personale che ha maturato o matura una anzianità triennale sulla base di contratti stipulati prima del 28 settembre 2007 ed il riconoscimento come punteggio del servizio prestato per i cococo che hanno una anzianità di almeno 3 anni nell’ultimo quinquennio a tale data.
Art. 3 Comma 112 Possibilità di assunzione nelle PA che li utilizzano del personale delle poste e del poligrafico dello Stato comandato presso tali amministrazioni e già interessato da proroghe previste da norme di legge.
Art. 3 Comma 116 Limiti alle assunzioni nelle camere di commercio.
Art. 3 Comma 120 Possibilità per gli enti soggetti al patto di stabilità di derogare motivatamente al tetto di spesa per il personale, fermo restando il rispetto del patto di stabilità, se: ha rispettato il patto negli ultimi 3 anni; il volume della spesa per il personale non è superiore a quello previsto ai fini dell’accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario e se il rapporto tra dipendenti e popolazione non supera quello previsto per gli enti dissestati.
Art. 3 Comma 121 Gli enti non soggetti al patto possono derogare motivatamente dal tetto della spese per il personale se: il volume della spesa per il personale non è superiore a quello previsto ai fini dell’accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario ridotto del 15% e se il rapporto tra dipendenti e popolazione non supera quello previsto per gli enti dissestati ridotto del 20%.
Art. 3 Comma 123 Estensione ai familiari di vittime di incidenti sul lavoro del diritto al collocamento obbligatorio
Art. 3 Comma 124 Misure per la mobilità straordinaria del personale pubblico
Art. 3 Comma 125 Regole per l’attuazione degli interventi di mobilitò straordinaria del personale pubblico
Art. 3 Comma 126 Estensione della mobilità straordinaria ai sottoufficiali in esubero
Art. 3 Comma 127 Estensione della mobilità straordinaria ai docenti dichiarati inidonei
Art. 3 Comma 129 Istituzione presso la Funzione Pubblica della banca dati di domanda ed offerta per favorire i processi di mobilità
Art. 3 Comma 130 La banca dati della domanda ed offerta di personale pubblico costituisce base dati di interesse nazionale
Art. 3 Comma 131 Tetto agli oneri per il rinnovo dei contratti dei dipendenti statali per il biennio 2006/2007.
Art. 3 Comma 137 Esclusione per l’anno 2008 per regioni ed enti locali dei maggiori oneri di personale dal patto di stabilità.
Art. 3 Comma 138 Copertura dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per i segretari comunali e provinciali con la introduzione del principio della onnicomprensività ed anche utilizzando 5 mln di euro del fondo per la mobilità per gli enti locali non soggetti al patto di stabilità
Art. 3 Comma 141 Il tetto agli incrementi comprende anche Irap ed oneri contributivi.
Art. 3 Comma 142 Lo stesso tetto percentuale di incremento previsto per gli statali si applica anche a tutti gli altri dipendenti pubblici
Art. 3 Comma 143 Tetto per gli aumenti contrattuali al personale statale per gli anni 2008/2009
Art. 3 Comma 145 Il tetto agli aumenti comprende anche Irap ed oneri contributivi
Art. 3 Comma 146 Lo stesso tetto percentuale di incremento previsto per gli statali si applica anche a tutti gli altri dipendenti pubblici

 

 

2) LE NORME SUL PERSONALE

Le disposizioni della legge finanziaria 2008 sul personale hanno, come in tutti gli analoghi strumenti degli ultimi anni, una rilevante importanza, costituendo una parte centrale della manovra di contenimento dei costi. Non siamo in presenza di un disegno stravolgente rispetto alle regole dettate dalla legge finanziaria 2007 e dai più recenti provvedimenti in tema di risorse umane nelle Pubbliche Amministrazioni: sostanzialmente possiamo parlare di una prosecuzione dei suoi principi ispiratori. Ciò vale in particolare per l’ampliamento della possibilità di stabilizzare il personale precario, comprendendo questa volta offrendo anche i collaboratori coordinati e continuativi la chance della assunzioni a tempo indeterminato, per la non riproposizione dei vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato e per le decise strette che sono state previste per le assunzioni a tempo determinato e, più in generale per il ricorso agli strumenti di flessibilità, e per il conferimento di incarichi di collaborazione. Si devono segnalare, come elementi di novità, le aperture previste per gli enti locali “virtuosi” nella determinazione del tetto alle spese di personale e la durata triennale delle graduatorie concorsuali in tutte le PA e, quanto meno parzialmente, le misure per la copertura dei maggiori costi determinati dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

La legge finanziaria in vario modo impone nuovi limiti al conferimento di incarichi di collaborazione. Il comma 76 limita questa possibilità ai soli soggetti che sono in possesso “di particolare e comprovata specializzazione universitaria”. Questa modifica viene introdotta all’articolo 7 del DLgs n. 165/2001, norma che è già stata modificata in senso fortemente restrittivo dal DL n. 223/2006, cd decreto Bersani Visco. Essa si applica perciò a tutte le Pubbliche Amministrazioni e costituisce una norma di principio per gli enti locali. Da sottolineare che queste previsioni si applicano anche al conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

Il successivo comma 77 esclude dai limiti posti al conferimento di incarichi di collaborazione quelli conferiti, negli enti locali per i servizi di controllo interno e per i nuclei di valutazione.

A questi limiti occorre aggiungere, per gli enti locali, quelli dettati dai commi 54, 55, 56 e 57, che impongono una serie di specifici adempimenti procedurali. Il primo è costituito dalla necessità, già presente nell’articolo 7 del DLgs n. 165/2001 e che in questa sede viene ribadito, di darsi un regolamento di disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione. Il secondo è costituito dalla necessità che questo regolamento preveda espressamente il tetto di spesa che ogni ente non può, nel corso dell’anno, superare. Questo regolamento, e siamo al terzo elemento di novità, deve essere trasmesso in estratto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro i 30 giorni successivi alla loro adozione. Il quarto elemento di novità è dato dal fatto che questi incarichi devono essere comunque compresi nell’ambito di un programma che deve essere approvato da parte del consiglio comunale o provinciale. Il quinto elemento di novità è dato dallo avere stabilito il maturare di responsabilità disciplinare e di responsabilità amministrativa in capo ai dirigenti che conferiscono incarichi di collaborazione senza rispettare le previsioni regolamentari, responsabilità amministrativa che può maturare anche in capo agli amministratori che si rendono inadempienti di queste prescrizioni. Il sesto elemento di novità è dato dal rafforzamento dell’obbligo di pubblicare sul sito web dell’amministrazione o, comunque, di rendere pubblico l’elenco dei soggetti che ricevono incarichi di collaborazione o consulenza, con la indicazione del compenso e della ragione dell’incarico. Il settimo ed ultimo elemento di novità è che la mancata pubblicazione di queste informazioni sul sito internet determina l’insorgere di responsabilità disciplinare ed amministrativa in capo al dirigente inadempiente e la misura del danno è costituita dall’ammontare del compenso.

LE ASSUNZIONI FLESSIBILI

Cambiano completamente le regole per le assunzioni flessibili che possono essere effettuate da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Le nuove disposizioni, che limitano pesantemente la possibilità di ricorso a questi strumenti, valgono solo per i soggetti pubblici, con il che si crea una nuova differenza tra le regole in vigore nel settore pubblico e quelle in vigore tra i privati, dando così corso ad una nuova eccezione alla privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico. Sulla base di queste disposizioni infatti le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le regioni e gli enti locali, possono utilizzare lo strumento delle assunzioni flessibili previste dal codice civile solo in casi eccezionali. Ricordiamo che le assunzioni o, meglio, le forme contrattuali di lavoro flessibile previste dalla normativa oggi in vigore per le amministrazioni pubbliche sono le seguenti tre: assunzioni a tempo determinato, contratto di somministrazione e contratto di formazione e lavoro. Non vi è alcun dubbio sulla inclusione delle prime due forme nelle nuove disposizioni, mentre la stipula dei contratti di formazione e lavoro sembra dovere essere esclusa in quanto strumento finalizzato anche alla assunzione a tempo indeterminato ed in quanto richiamato espressamente dalla stessa legge finanziaria.

Siamo dinanzi ad una radicale svolta ad U rispetto alle regole che sono state definite nella prima parte degli anni 2000, in particolare con la estensione della possibilità di utilizzare questo strumento prevista dal DLgs n. 368/2001 e con la esenzione di questi istituti dai vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato. Per la verità la svolta era già cominciata con il DL n. 4/2006 e con la legge finanziaria 2006. Il primo ha subordinato la utilizzazione di questo strumento ad un vincolo sostanziale, la presenza di esigenze “temporanee ed eccezionali”, e ad alcuni vincoli di tipo procedurale, cioè il preventivo esperimento della possibilità di utilizzare personale dipendente da altre PA in comando ovvero di ricorrere al contratto di somministrazione ovvero di esternalizzare l’attività stessa. Nello stesso momento la legge finanziaria 2006 ha, per la prima volta, incluso gli oneri per le assunzioni flessibili tra quelli che concorrono alla spesa per il personale ai fini della apposizione di un limite. Ma questi vincoli si sono evidentemente dimostrati poco idonei a raggiungere lo scopo di limitare il ricorso al lavoro flessibile.

Il legislatore collega le limitazioni alle assunzioni flessibili alla stabilizzazione del lavoro precario e non a caso introduce pesanti limitazioni alla utilizzazione di questo strumento nel momento in cui amplia la possibilità di stabilizzare il lavoro precario. In altri termini, con la restrizione alla utilizzazione del lavoro flessibili si vuole impedire che possano nascere nuovi lavoratori precari che hanno una attesa se non una vera e propria aspettativa di stabilizzazione e che quindi si possano determinare nuove spinte in questa direzione.

Con le nuove regole si determineranno sicuramente problemi di notevole rilievo per le amministrazioni, in particolare per i comuni medio piccoli. In ogni caso si impone un vero e proprio “salto di qualità” alle amministrazioni locali, che hanno spesso utilizzato gli strumenti delle assunzioni flessibili in modo errato.

La norma è dettata nella forma della riscrittura dell’articolo 36 del DLgs n. 165/2001, si applica quindi a tutte le Pubbliche Amministrazioni e costituisce disposizione di principio per gli enti locali. Si stabilisce in tal modo una netta differenziazione tra le regole in vigore nel settore pubblico e quelle che si applicano nel settore privato: nel settore pubblico le assunzioni sono di regola solo a tempo indeterminato e quelle flessibili costituiscono una eccezione che si può utilizzare solo nei casi espressamente previsti dal legislatore.

Le assunzioni flessibili possono essere utilizzate solo per un periodo massimo di 3 mesi o per esigenze stagionali. Ricordiamo che la formula iniziale sommava tali due limiti, che invece sono diventati nel testo definitivo due possibilità distinte. Viene prevista una prima deroga, che si applica esclusivamente agli enti locali: questi livelli istituzionali possono utilizzare le assunzioni a tempo determinato o i contratti di somministrazione per la sostituzione di personale assente per maternità. Occorre in questo caso però indicare contestualmente il nominativo della dipendente che viene sostituita.

La durata massima del ricorso al lavoro flessibile non può essere in alcun modo allungata; infatti vengono espressamente vietati tanto il rinnovo del contratto che la utilizzazione con un’altra tipologia contrattuale, quale ad esempio la proroga. La formula è assai ampia e la sua chiara finalità è quella di comprendere tutte le forme possibili di utilizzazione. Occorre precisare che la durata massima è da ritenere flessibile in ragione delle motivazioni poste alla base delle assunzioni a tempo determinato o con contratto di somministrazione.

Viene stabilito che, per fare fronte ad “esigenze temporanee ed eccezionali”, quelle che cioè prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2008 giustificavano le assunzioni flessibili, le Pubbliche Amministrazioni possano esclusivamente utilizzare l’assegnazione temporanea di personale di altre PA, comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, peraltro non rinnovabile. Le forme di assegnazione temporanea non sono tipicizzate dall’ordinamento; al riguardo si può fare riferimento ai comandi ed ai distacchi.

Si stabilisce inoltre la inderogabilità delle disposizioni che dispongono la limitazione alle assunzioni flessibili da parte della contrattazione collettiva.

Sono rese più rigide le sanzioni per la violazione delle norme che dettano pesanti limitazioni al ricorso allo strumento delle assunzioni flessibili. In primo luogo si ribadisce il principio già contenuto nella precedente formulazione e che è l’attuazione della norma costituzionale, per cui la violazione di queste regole non può determinare in nessun caso il diritto alla assunzione a tempo indeterminato. In capo al lavoratore sussiste solamente il diritto al risarcimento del danno subito, nozione che include sicuramente il diritto alle differenze di trattamento economico rispetto alle previsioni contrattuali ed al versamento degli oneri riflessi e che il giudice può estendere ad eventuali ulteriori danni. Viene rafforzata la previsione già contenuta nel testo iniziale del DLgs n. 165/2001; in base alla nuova formulazione le amministrazioni “hanno l’obbligo” di ripetizione degli oneri che hanno sostenuto a questo titolo sul dirigente, se lo stesso ha agito con dolo o colpa grave. Del tutto nuova invece la ulteriore sanzione che viene irrogata sulle amministrazioni inadempienti: il divieto di effettuare qualunque tipo di assunzione nel triennio successivo alla violazione.

Oltre a quella prevista per la sostituzione negli enti locali del personale assente per maternità sono previste alcune altre deroghe, in totale arriviamo a 7. In primo luogo, si dispone una eccezione per gli uffici di staff degli organi politici. Questa deroga si applica a tutte le Pubbliche Amministrazioni. Essa viene dettata espressamente per gli uffici di diretta collaborazione dei ministri, ex articolo 14, comma 2, del DLgs n. 165/2001 e per gli enti locali ex articolo 90 del DLgs n. 267/2000.

Ed ancora, e siamo alla terza deroga, viene prevista la non applicazione agli incarichi dirigenziali ed alle assunzioni per “organi di direzione, consultivi e di controllo”. Manca in questo caso un preciso riferimento normativo. Negli enti locali l’eccezione comprende gli incarichi dirigenziali previsti dall’articolo 110 del DLgs n. 267/2000, siano essi conferiti per la copertura di posti vuoti in dotazione organica o di posti extra dotazione organica. Si deve chiarire se sono compresi gli incarichi conferiti sulla base di tale disposizione come responsabili negli enti sprovvisti di dirigenti. Mancano inoltre, salvo il richiamo alla legge n. 144/1999, articolo 1, richiami a norme di legge per spiegare cosa si debba intendere per “organi di direzione, consultivi e di controllo”.

Una quarta eccezione riguarda esclusivamente alcuni enti preposti alla tutela ambientale ed in particolare il parco della Maddalena e per assunzioni finalizzate alla tutela dell’ambiente marino per un numero massimo di 150 unità.

Una quinta eccezione è dettata per gli enti locali non soggetti al patto di stabilità interno e che non abbiano in dotazione organica un numero di dipendenti superiori a 15 unità. Da sottolineare che il richiamo non è ai dipendenti in servizio, ma a quelli previsti nella dotazione organica, per cui l’eccezione riguarda solamente piccolissimi comuni e qualche unione di comuni o comunità montana. Queste amministrazioni possono effettuare assunzioni per la sostituzione del dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto. Anche in questo caso è richiesto che venga indicato il nome del lavoratore sostituito e la ragione della assenza.

La sesta eccezione è dettata per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Essa è prevista per i medici, ma solo per le professionalità infungibili, e gli infermieri. Questa possibilità può essere esercitata però solo in presenza di “urgenti ed indifferibili” esigenze legate al mantenimento dei “livelli essenziali di assistenza”, nonché per la sostituzione di personale assente o cessato dal servizio e sempre entro il tetto di spesa fissato dalla legge finanziaria 2008-

La settima ed ultima eccezione riguarda lo svolgimento dei programmi e dei progetti che sono finanziati con risorse provenienti da fondi europei o dal Fondo per le aree sottoutilizzate. A ciò si devono aggiungere le deroghe previste per le università e per gli enti di ricerca, che possono avvalersi delle assunzioni flessibili per lo svolgimento di programmi di ricerca i cui oneri non sono a carico del bilancio ordinario degli enti, e di nuovo gli enti del Servizio sanitario nazionale per i progetti di ricerca finalizzati finanziati con trasferimenti specifici. La violazione delle disposizioni di deroga ai vincoli sulle assunzioni flessibili disposte per lo svolgimento dei programmi di ricerca finanziati da fondi europei, per le aree sottoutilizzate e per i progetti di ricerca viene sanzionata in 2 modi: responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto e nullità del provvedimento.

Viene formalizzato l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Ragioneria Generale dello Stato una copia delle convenzioni che sono sottoscritte per la utilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Ricordiamo che, per queste figure, la legge finanziaria 2008 prevede nuove forme di stabilizzazione attraverso il ricorso a procedure selettive.

Le nuove regole sono entrate in vigore lo scorso 1 gennaio 2008, come la gran parte delle disposizioni della legge finanziaria. Per questa ragione esse si applicano solo ai rapporti che sono nati a partire da tale data, senza produrre conseguenze sui rapporti in essere, anche se intervenuti solo nei giorni immediatamente precedenti. Manca infatti qualunque riferimento alla data del 28 settembre 2007, cioè al momento della approvazione da parte del Governo della proposta di legge finanziaria. Ovviamente le nuove disposizioni incidono sui rapporti in essere al momento della loro scadenza, impedendo cioè che essi possano essere prorogati o rinnovati ovvero che questi dipendenti possano essere utilizzati in un forma diversa.

LE STABILIZZAZIONI

Vengono ampliati gli spazi per la stabilizzazione del personale precario. Occorre sempre ricordare che siamo dinanzi ad una opportunità e non ad un vincolo, anche se tutte le Pubbliche Amministrazioni devono adottare uno specifico piano per la progressiva stabilizzazione dei precari.

La prima forma di ampliamento è contenuta nel comma 90. Esso prevede che tanto per le amministrazioni statali che per gli enti locali sia prolungato di 1 anno, esattamente dal 29 settembre 2006 al 28 settembre 2007, il termine entro cui i lavoratori precari possono maturare il requisito dell’anzianità triennale, che come nelle previsioni della legge finanziaria del 2007 continua ad essere il requisito di carattere generale previsto dalla normativa per potere essere stabilizzati. Questo ampliamento si realizza sia ai fini della maturazione della anzianità triennale essendo in servizio alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, che ai fini del maturare della durata triennale, cioè della stipulazione del contratto in base al quale si può raggiungere la durata minima triennale, che ai fini della anzianità triennale maturata nell’ultimo quinquennio, anche se non si è in servizio alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, cioè alla data dello 1 gennaio 2008.

Il secondo ampliamento è costituito dalla possibilità di stabilizzare i collaboratori coordinati e continuativi che sono in servizio presso l’ente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria e che hanno maturato il requisito di anzianità triennale. Occorre che tale requisito sia maturato presso lo stesso ente nel quinquennio precedente al 28 settembre 2007. Il requisito della anzianità triennale può essere maturato anche sulla base di un servizio non continuativo. La norma dispone inoltre che siano fatte salve le procedure di assunzione a tempo determinato eventualmente disposte dalle amministrazioni. Non possono essere stabilizzati i cococo degli uffici di staff degli organi politici.

La norma ripropone, in qualche modo rafforzandola, la previsione per la quale occorre rispettare il principio di carattere generale che deriva direttamente dalle norme costituzionali: “l’accesso ai ruoli delle pubbliche amministrazioni è subordinato all’espletamento di procedure selettive di natura concorsuale”, con l’unica eccezione delle procedure diverse previste da specifiche norme di legge.

Il dettato legislativo induce 2 riflessioni. La prima è che si prevede espressamente che le procedure selettive devono avere necessariamente natura concorsuale. La seconda è che le stabilizzazioni non sono soggette a limiti rispetto alle assunzioni tramite concorso pubblico, limite che invece in via interpretativa il Ministero dell’interno ed il Dipartimento della funzione pubblica ritengono essere posto nel 50% del totale delle assunzioni, cioè come per le progressioni verticali.

Ai fini delle stabilizzazioni si prevede che il quinquennio precedente previsto per la maturazione del requisito della anzianità triennale costituisca un principio di carattere generale.

Inoltre viene formalizzata la interpretazione estensiva già fornita dal Dipartimento della Funzione Pubblica per gli enti locali: le Pubbliche Amministrazioni possono continuare ad avvalersi del personale che si intende stabilizzare, a condizione che abbiano compreso questo personale tra quello che si intende stabilizzare. Questa opportunità viene estesa, ed è questa una novità assoluta, anche ai cococo che le amministrazioni hanno assunto a tempo determinato a seguito dello svolgimento delle procedure concorsuali con riserva previste dalla legge finanziaria 2007.

Tutte le amministrazioni devono adottare entro il mese di aprile del 2008 uno specifico piano per la individuazione del personale precario che intendono stabilizzare. Questo programma deve tenere conto delle intese che eventualmente sono state raggiunte con le organizzazioni sindacali. Esso deve essere adottato nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale.

Si ripropone e per molti aspetti si precisa la norma, già contenuta nella legge finanziaria del 2007, in base alla quale potranno essere stabilizzati anche altri lavoratori precari sulla base di uno specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare improrogabilmente entro il prossimo mese di marzo. Ricordiamo che anche la legge finanziaria 2007 prevedeva la emanazione di un DPCM entro la fine del mese di aprile di tale anno, vincolo che è però rimasto inattuato. Viene previsto che anche questo personale debba possedere il requisito minimo della anzianità triennale, anche come cococo, presso lo stesso ente, anche se non maturata in modo continuativo. In questo provvedimento dovranno essere disciplinati i requisiti professionali, la durata minima della esperienza professionale e le modalità di valutazione da utilizzare nelle prove selettive. che devono necessariamente essere disposte. Per fare fronte a queste stabilizzazioni viene incrementato di 20 mln di euro all’anno, a partire dal 2008, il Fondo per la stabilizzazione del personale precario. Tali risorse si aggiungono a quelle già previste dal comma 417 della legge finanziaria 2007 e servono anche al finanziamento di tutte le forme di stabilizzazione previste dalla norma.

Una ulteriore chance per la stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi è la riserva fino al 20% dei posti che le amministrazioni mettono a concorso per le assunzioni a tempo indeterminato. Questa possibilità è riservata ai cococo che hanno maturato nel quinquennio precedente una anzianità di almeno 3 anni, anche in modo non continuativo, presso lo stesso ente sulla base di un contratto stipulato prima del 28 settembre 2007.

Si offre alle amministrazioni la possibilità di riconoscere questo punteggio come anzianità di servizio maturata nei concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato.

Una ulteriore possibilità è quella offerta per la stabilizzazione del personale precario in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed utilizzato per l’attuazione del progetto “Ambiente” e di quello operativo “Difesa del suolo”, nell’ambito del PON ATAS per il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006.

LA SPESA PER IL PERSONALE

La legge finanziaria consente la possibilità di innalzare il tetto per la spesa di personale. Ricordiamo che il rispetto di questo tetto è imposto a tutti gli enti locali, siano essi soggetti o meno al patto di stabilità. Questo vincolo è stato da numerose sezioni regionali della Corte dei Conti giudicato come un tetto che non costituisce unicamente una norma di principio, ma che deve essere puntualmente osservato.

Gli enti soggetti al patto di stabilità possono derogarvi a condizione che adempiano a tutte e 3 le seguenti condizioni: avere rispettato il patto nell’ultimo triennio; non superare come spesa per il personale il parametro previsto da un decreto del Ministero dell’interno ai fini dell’accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario; non superare il rapporto medio tra dipendenti in servizio a tempo indeterminato e popolazione residente previsto per gli enti dissestati dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Gli enti non soggetti al patto di stabilità possono utilizzare questa opportunità se in possesso dei seguenti 2 requisiti: la spesa per il personale non deve superare il parametro previsto dal Ministero dell’interno ai fini dell’accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario ridotto del 15% e non si deve superare il rapporto medio tra dipendenti in servizio a tempo indeterminato e popolazione residente previsto per gli enti dissestati ridotto del 20% previsto dal DLgs n. 267/2000.

Si stimolano le mobilità del personale dipendente dalle amministrazioni statali, prevedendo l’adozione di appositi piani anche intercompartimentali. Per la loro utilizzazione occorre avere posti vacanti nella dotazione organica. A tal fine viene istituita una banca dati della offerta e della domanda di mobilità presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

GLI ONERI CONTRATTUALI

Vengono, in primo luogo, coperti i maggiori oneri derivanti per le amministrazioni statali dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro per gli anni 2006-2007. Questo tetto di aumenti, che è comprensivo di Irap e oneri riflessi a carico dell’ente, costituisce il limite invalicabile anche per gli aumenti del personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni diverse da quelle statali.

Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità questi oneri non sono considerati tra le somme su cui calcolare il rispetto del patto. Per gli enti non soggetti al patto questi oneri saranno finanziati con trasferimenti aggiuntivi.

Si fissa il tetto degli aumenti che, per il biennio economico 2008-2009, possono essere riconosciuti al personale dipendente dalle amministrazioni statali e si stanziano le relative risorse. Questo tetto, comprensivo dell’Irap e degli oneri previdenziali, è il limite per gli aumenti che potranno essere riconosciuti al personale dipendente dagli enti locali e, più in generale, da tutte le PA diverse da quelle statali.

Per la copertura economica dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali si prevede che ogni anno 5 mln di euro del fondo per la mobilità gestito dall’Agenzia dei segretari vanno agli enti non soggetti al patto; per quelli ad esso soggetti i maggiori oneri saranno finanziati con forme di razionalizzazione del trattamento economico in godimento e rafforzando il principio della onnicomprensività del loro trattamento economico accessorio.

LE AMMINISTRAZIONI STATALI

Il tetto di spesa per la utilizzazione di personale assunto con strumenti di flessibilità e dei cococo nelle amministrazioni dello Stato viene ulteriormente abbassato (siamo al comma 80 dell’articolo 3) dal 60% della spesa 2003 previsto dalla finanziaria 2006, al 40% previsto dalla finanziaria 2007, al 35% previsto dalla finanziaria 2009.

Sempre per le sole amministrazioni statali (siamo ai commi 81 e seguenti dell’articolo 3) si stimola la introduzione nel fondo unico per l’amministrazione e sulla base di regole da dettare in contrattazione decentrata integrativa di forme di incentivazione della utilizzazione di altre tipologie di orario e del lavoro a distanza. La finalità è quella di ridurre il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario. E comunque si stabilisce che in queste amministrazioni il fondo per il lavoro straordinario non debba superare il tetto del 90% delle risorse assegnate a questo fine nell’anno 2007. Viene introdotta una deroga ai vincoli dettati in materia di orario di lavoro per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.

LO STRAORDINARIO

Per tutte le amministrazioni pubbliche, quindi anche per gli enti locali, il comma 83 dispone il divieto della erogazione di compensi per il lavoro straordinario se non siano effettivamente stati attivati “sistemi di rilevazione automatica delle presenze”.

LA VALIDITA’ DELLE GRADUATORIE

Il comma 87 stabilisce il principio di carattere generale per tutte le Pubbliche Amministrazioni della validità triennale delle graduatorie concorsuali. Questa regola viene dettata come modifica all’articolo 35 del DLgs n. 165/2001. Ricordiamo che per gli enti locali non cambia alcunchè, posto che già il DLgs n. 267/2000 prevede questo stesso principio. Viene fatta salva la durata inferiore eventualmente stabilita da specifiche leggi regionali.

I CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

Viene previsto inoltre che possano essere prorogati fino al 31 dicembre 2008 i contratti di formazione e lavoro in scadenza nel corso dell’anno.

LE TRASFORMAZIONI A TEMPO PIENO

Una disposizione di grande rilievo e completamente innovativa è quella per cui le trasformazioni di rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno rientrano entro i tetti posti alle nuove assunzioni. Prima di effettuare una nuova assunzione a tempo pieno le amministrazioni devono necessariamente dare la precedenza al personale assunto in part time che ha fatto richiesta di trasformazione del proprio rapporto di lavoro.

I TETTI ALLE ASSUNZIONI

Un’altra disposizione sposta al 2011 la data a partire dalla quale tutte le Pubbliche Amministrazioni potranno effettuare nuove assunzioni di personale esclusivamente entro il limite delle cessazioni intervenute nell’anno precedente.

IL PERSONALE DEL CATASTO

Il personale assegnato dalla Agenzia del territorio ai comuni per la gestione delle funzioni catastali può essere trasferito ovvero distaccato ed in questo caso si applicano le regole dettate dalla legge Biagi, cioè permane la titolarità del rapporto con l’Agenzia del territorio ed è questa responsabile nei confronti del dipendente”. E’ quanto prevede il comma 357 della legge finanziaria 2008, chiarendo le norme della legge finanziaria 2007, che hanno introdotto questa possibilità. La nuova disposizione dispone l’applicazione al personale assegnato in distacco ai comuni del comma 2 dell’articolo 30 del DLgs n. 276/2003, cioè del provvedimento di attuazione della legge Biagi. Così recita formalmente tale disposizione: “in caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”. Ricordiamo che la assegnazione del personale ai comuni, sulla base di quanto previsto dalla legge finanziaria 2007, può avvenire anche tramite distacco e che il DPCM attuativo ripete che le opzioni sono 2: il trasferimento ed il distacco, cioè un abbandono definitivo dello status di dipendente della Agenzia ovvero una utilizzazione, a tempo determinato, anche se il relativo termine non è prefissato, presso un altro soggetto.

Da sottolineare che il distacco, ed è questa la differenza di maggiore rilievo rispetto allo strumento del comando, può essere realizzato solo a condizione che esso avvenga nell’interesse del datore di lavoro, cioè della Agenzia, o per meglio dire, riprendendo la formula utilizzata dalla stessa legge Biagi, esso si realizza nel momento in cui “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto”. Cosicchè si finisce con l’evidenziare che la gestione delle funzioni catastali da parte dei comuni costituisce una modalità operativa di svolgimento di un interesse della Agenzia stessa.

Lo scopo della norma dettata dalla legge finanziaria 2008, anche su sollecitazione delle organizzazioni sindacali, è quello di sottolineare con maggiore forza che l’Agenzia del territorio continua ad essere titolare del rapporto di lavoro dei dipendenti assegnati ai comuni e che essa, di conseguenza, è responsabile anche del loro trattamento economico, per cui è la stessa Agenzia che continuerà a corrispondere il trattamento economico. Lo stesso principio si applica anche sull’inquadramento. In conseguenza di questa disposizione viene chiarito che tutti i benefici relativi all’inquadramento, ivi comprese ad esempio le progressioni verticali e quelle orizzontali, dovranno essere effettuate dalla stessa Agenzia. Da evidenziare che, come ulteriore conseguenza derivante dalla applicazione dell’istituto del distacco, i comuni potranno disporre unicamente la erogazione delle forme di trattamento economico accessorio direttamente legate alle prestazioni svolte, quali ad esempio le indennità di produttività, specifiche responsabilità, turno, maneggio valori, disagio etc. E che titolare del potere disciplinare continua ad essere l’Agenzia del territorio, che ovviamente si muoverà sulla base delle indicazioni e delle richieste provenienti dal comune o dalla forma di gestione associata che utilizza il dipendente dell’Agenzia stessa.

La disposizione riguarderà i dipendenti che dalla Agenzia del territorio passeranno ai comuni, alle comunità montane ed alle unioni di comuni per la gestione delle funzioni catastali. Ricordiamo che il loro numero complessivo non potrà superare, sulla base delle previsioni contenute nell’articolo 11, comma 6, del DPCM attuativo delle norme della legge finanziaria 2007, il numero di 2.955 unità. Tetto che si sarebbe raggiunto se tutti i comuni italiani avessero scelto la opzione c), cioè quella che prevede la gestione diretta del maggior numero di compiti concreti. Il numero dei dipendenti interessati sarà determinato in modo preciso a seguito del completamento del monitoraggio delle scelte effettuate dai comuni stessi e si concretizzerà, unitamente alla assegnazione delle risorse finanziarie previste dallo stesso provvedimento, subito dopo la stipula delle convenzioni tra l’Agenzia ed i comuni, cioè al momento in cui gli enti locali cominceranno concretamente ad esercitare le funzioni in tema di gestione del catasto loro assegnate dalla legislazione e che essi hanno deciso di assumere.

GLI UFFICI DI STAFF

Solo le Pubbliche Amministrazioni che hanno organi politici possono istituire uffici di staff degli organi di vertice; per tutte le altre amministrazioni tale possibilità è vietata dallo scorso 1 gennaio ed il personale attualmente impegnato in queste attività deve ritornare a svolgere le proprie attività, se dipendente da una amministrazione pubblica, ovvero essere licenziato, se l’assunzione è stata disposta a tempo determinato. Tale ritorno avverrà alla scadenza dell’incarico. E’ quanto prevedono i commi 632 e 633 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008. Queste norme si pongono, con molta evidenza, l’obiettivo di contribuire al contenimento dei costi per il funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Esse si prefiggono inoltre l’obiettivo di contribuire a che siano prevenute le possibili critiche rivolte alle PA sul modo con cui vengono gestite le risorse pubbliche e, di conseguenza, vuole contribuire a rasserenare i giudizi che sono espressi dalla opinione pubblica nei confronti dei nostri governanti.

La disposizione è dettata sotto forma di modifica al DLgs n. 165/2001, per cui essa costituisce un norma di principio anche per gli enti locali. Occorre subito evidenziare che la norma ha però un raggio di azione tutto sommato limitato, visto che sono poche le amministrazioni direttamente coinvolte. Basti pensare che negli enti locali questi casi sono da ritenersi come ipotesi di assai difficile realizzazione concreta, in considerazione del fatto che gli organismi di vertice degli strumenti gestionali sono nella stragrande maggioranza dei casi nominati dagli organi politici, in primo luogo da parte del sindaco e/o del presidente della provincia ovvero dell’ente locale, quale ad esempio la comunità montana o l’unione dei comuni. La presenza di tale circostanza deve, ad avviso di chi scrive, circoscrivere notevolmente l’ambito di applicazione della disposizione di legge.

L’articolo 4, comma 4, del DLgs n. 165/2001 è la norma al cui interno viene realizzata la modifica legislativa. Essa si applica alle “amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica”. Ambito che deve essere considerato come ampio, visto che la nozione prevede il collegamento diretto o indiretto con la rappresentanza politica. In conseguenza di questa previsione legislativa, dallo scorso 1 gennaio è vietata a tutte le PA che non hanno al proprio vertice soggetti che sono espressione diretta o indiretta di rappresentanza politica di attivare questi strumenti, anche se previsti nel proprio statuto e/o nei propri regolamenti. La norma non si limita, deve essere chiarito, alla sola possibilità di assumere a tempo determinato dall’esterno personale da utilizzare in questi uffici, né a quella di conferire a questo fine incarichi di collaborazione, anche coordinata e continuativa. Essa comprende anche gli uffici di diretta collaborazione degli organi di vertice che sono costituiti esclusivamente con personale dipendente dell’ente. In conseguenza, la possibilità di loro attivazione è cessata dallo 1 gennaio e le amministrazioni devono provvedere alla modifica delle norme che prevedono questa possibilità, ma la loro applicazione non è in alcun modo rimessa al oncreto realizzarsi della modifica delle disposizioni dell’ente.

Viene previsto un regime transitorio per la fase di prima applicazione; questa disposizione non è inserita nella modifica al DLgs n. 165/2001, con il che se ne sottolinea ulteriormente la propria durata limitata nel tempo. Essa stabilisce che i vertici degli uffici di staff delle amministrazioni che non hanno organi di gestione di diretta o indiretta promanazione politica decadano alla fine dell’incarico loro assegnato. Con il che si impedisce la utilizzazione sia dell’istituto della proroga che di quello del rinnovo, nonché di ogni eventuale ed ulteriore possibilità di potere continuare ad utilizzare questo personale per tali funzioni. Le stesse regole si applicano anche a tutto il personale assegnato a questi uffici, a prescindere dal fatto che essi siano dipendenti dell’ente ovvero che siano stati assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con altre forme, quali ad esempio il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa. Nel caso dei dipendenti a tempo indeterminato dell’ente questi sono “riassegnati secondo le procedure ordinarie”, cioè ritornano agli uffici da cui provengono ovvero sono assegnati ad altri uffici dell’ente, mentre nel caso dei dipendenti assunti a tempo determinato e/o con contratti di collaborazione, si determina automaticamente la fine del rapporto. Questi stessi principi si devono anche applicare ai dirigenti eventualmente utilizzati nell’ambito di tali uffici. La lettera e lo spirito della norma legano la fine dei rapporti di lavoro per gli uffici di staff di queste amministrazioni sia alla scadenza del contratto del dirigente dell’ufficio che alla scadenza dei contratti dei dipendenti, per cui potremmo avere una cessazione in tempi diversi della operatività di queste strutture.

LE NORME PER GLI LSU

La legge finanziaria 2008 detta alcune disposizioni anche per i lavoratori socialmente utili

L’articolo 3 al comma 79 stabilisce che tutte le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Ragioneria Generale dello Stato.

L’articolo 2, al comma 549, prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro all’anno, a partire dal 2008, da prelevare dal Fondo per l’occupazione gestito dal Ministero del Lavoro, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, nonché per non esattamente definite “iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell’Unione europea”. Per la erogazione di queste risorse si prevede che siano stipulate delle specifiche convenzioni. La utilizzazione concreta di queste risorse è cioè rimessa alle convenzioni, che dovranno definirne i contenuti e fissare le modalità.

L’articolo 2, al comma 550, impingua di ulteriori 55 milioni di euro, sempre a partire dal 2008, le risorse destinate a finanziare la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e lo svolgimento, sempre in queste amministrazioni, di attività socialmente utili. Questa possibilità è subordinata alla stipula di convenzioni dei comuni con il Ministero del lavoro ed alla preventiva definizione di intese con le regioni, che potranno anche derogare alla normativa attualmente vigente in tema di LSU. Possono essere stabilizzati i lavoratori socialmente utili che hanno una anzianità almeno triennale presso lo stesso ente. Possono inoltre essere stabilizzati quei LSU che sono fuoriusciti dal bacino e che i comuni hanno utilizzato sulla base di convenzioni previste dal DLgs n. 468/1997, cioè quelle che hanno consentito l’affidamento diretto a strutture che utilizzano almeno il 40% dei LSU. Si tratta di un ampliamento di notevole rilievo, in particolare alla luce del fatto che la legge finanziaria 2007 non aveva disposto alcunchè per queste unità.

L’articolo 2, al comma 551, prevede la possibilità per tutti i comuni di stabilizzare i LSU. Si stabilisce che queste assunzioni possano derogare ai limiti posti alle assunzioni ed alla spesa per il personale. La possibilità è diretta espressamente ai comuni soggetti al patto di stabilità, ma la norma si estende anche a quelli inferiori a 5.000 abitanti in virtù del richiamo alle disposizioni contenute nel precedente comma 550. Queste stabilizzazioni possono essere effettuate a tempo indeterminato nell’ambito delle categorie A e B, per posti vacanti in dotazione organica, e possono essere a tempo determinato per le categorie C e D. Esse sono subordinate allo svolgimento di prove selettive, di cui però la norma non disciplina se debbano necessariamente avere natura concorsuale. Viene previsto che per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti gli oneri siano posti integralmente a carico del Ministero del lavoro.

L’articolo 2, al comma 552, rende possibile la erogazione di contributi in favore dei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti che stabilizzano LSU sostenendo direttamente i relativi oneri. Tali contributi saranno erogati entro il tetto di 1 milione di euro per ognuno degli anni 2008, 2009 e 2010 sulla base di intese definite in sede di Conferenza permanente tra Stato e regioni. La sua erogazione sarà limitata solo alle stabilizzazioni con oneri a carico dei bilanci comunali disposte da almeno 8 anni, quindi riguarderà solo un numero assai ristretto di amministrazioni.

IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELLA POLITICA

I consiglieri comunali e quelli provinciali potranno collocarsi in aspettativa non retribuita, ma dovranno pagare di tasca propria tutti gli oneri previdenziali ed assicurativi. Essi non potranno più trasformare il gettone di presenza in indennità di carica. Nel caso in cui un amministratore sieda in più incarichi tra loro non compatibili non ha diritto a percepire alcun tipo di compenso: sono queste alcune delle principali prescrizioni dettate dalla legge finanziaria 2008 per gli amministratori locali. Alle numerose misure di contenimento del costo della politica che toccano gli amministratori si accompagnano anche le norme sulle comunità montane e sul riordino dell’associazionismo tra gli enti locali. Non più rigidi vincoli da tradurre in specifiche norme, come previsto nel testo iniziale del Governo ed in quello approvato in prima lettura dal Senato, ma ampia autonomia alle regioni per ridefinire gli ambiti ed il numero delle comunità montane, nonché per ridurne i costi di funzionamento.

ONERI PER GLI AMMINISTRATORI

Viene ristretto il numero degli amministratori che possono godere della aspettativa non retribuita. Tale possibilità sarà utilizzabile dalle seguenti categorie: sindaci, presidenti di provincia, assessori, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti delle comunità montane, delle unioni e dei consigli circoscrizionali dei capiluogo delle aree metropolitane. Per i consiglieri comunali e provinciali la possibilità è subordinata al pagamento diretto che essi dovranno effettuare degli oneri previdenziali ed assicurativi. Si abbassa da 1/3 ad ¼ del compenso attribuito al sindaco o al presidente la misura dei gettoni di presenza che mensilmente possono essere corrisposti ai consiglieri comunali, a quelli provinciali, a quelli delle comunità montane ed a quelli circoscrizionali, ma per questi ultimi limitamente a quelli dei comuni capiluogo di provincia. Non vengono citati, ma non lo erano anche nel testo originario del DLgs n. 267/2000, i consiglieri delle unioni di comuni, che quindi possono continuare a percepire questo compenso in quanto le unioni sono parificate agli enti locali. Viene abrogata la possibilità prima offerta ai consigli comunali di trasformare il gettone di presenza in indennità di carica. Si stabilisce inoltre che la corresponsione del gettone debba necessariamente essere legata alla effettiva presenza del consigliere alla riunione. L’amministratore che in un ente percepisce una indennità di carica non può percepire in un’altra amministrazione un gettone di presenza. Si stabilisce inoltre che gli amministratori delle unioni dei comuni, dei consorzi e delle comunità montane possano percepire una indennità che non deve superare la metà di quella erogata agli analoghi amministratori di un comune la cui popolazione è eguale a quella risultante dalla somma degli abitanti di tutti i municipi aderenti a tale forma associativa. Cioè si realizza la decurtazione del 50% della misura del compenso di questi amministratori. Ovviamente tali norme sono tutte immediatamente operative già dal prossimo 1 gennaio e non hanno bisogno di essere recepite con provvedimenti degli organi politici. La possibilità di disporre aumenti delle indennità di carica e dei gettoni di presenza è preclusa non più solo agli enti locali dissestati, ma anche a quelli che non hanno rispettato il patto di stabilità. Viene infine abrogata anche per gli amministratori, dopo che la legge finanziaria 2006 ha provveduto in questo senso per il personale dipendente dalle PA, la possibilità di ricevere la indennità di missione.

COMUNITA’ MONTANE

Le regioni hanno sei mesi di tempo, termine che scade con la fine del mese di giugno 2008, per adottare misure di contenimento dei costi delle comunità montane tali da ridurne i costi entro il tetto minimo di 1/3 di quanto tali soggetti hanno speso nel corso del 2007 come fondo ordinario. Il legislatore ha quindi scelto la strada, che appare molto più coerente con il dettato costituzionale, di porre un vincolo di spesa per ragioni di coordinamento della finanza pubblica e si lasciare ampi margini di autonomia decisionale alle singole regioni. Una ampia autonomia per raggiungere questo obiettivo viene lasciata ai consigli regionali, la preferenza deve infatti essere espressa tramite una legge, per la scelta delle metodologie attraverso cui raggiungere questo obiettivo. Essi possono agire su uno dei seguenti tre tasti ovvero su più di uno o contemporaneamente su tutti e tre: la riduzione del numero di comunità, la riduzione del numero di amministratori, la riduzione del compenso degli amministratori. Se le regioni non daranno applicazione a questa previsione, scatteranno le misure sostitutive: verranno automaticamente collocati fuori dalle comunità montane i comuni costieri e quelli con più di 20.000 abitanti. Ed ancora saranno tolti dalla comunità montana i comuni in cui il territorio montano non sia caratterizzante in termini di altimetria e/o di percentuale montana del territorio comunale. Saranno soppresse le comunità montane che avranno, dopo queste misure, meno di 5 comuni. Per tutte le restanti comunità il numero dei componenti non potrà superare quello di 1 rappresentante per ogni comune e gli organi esecutivi non potranno superare di 1/3 dei componenti il numero dei membri del consiglio.