LE FERIE DEL PERSONALE IN COMANDO

Il personale in comando deve fruire delle ferie presso l’amministrazione in cui svolge la propria attività. Per l’Aran, nel caso in cui ciò non avvenga, le stesse possono essere fruite anche dopo il rientro presso la propria amministrazione.

Si deve arrivare a questa conclusione perché il comando “non determina l’estinzione del precedente rapporto di lavoro”; esso incide semplicemente sulle modalità di suo svolgimento: “si ha solo il cambiamento della sede della prestazione lavorativa (presso un nuovo datore di lavoro utilizzatore)”.

Di conseguenza, al momento del “rientro presso l’ente di appartenenza, stante la continuità del rapporto, il dipendente conserva comunque il diritto a fruire presso quest’ultimo le ferie comunque maturate e non fruite presso l’ente utilizzatore”.

Occorre aggiungere che le ferie sono un diritto irrinunciabile, sulla base dei principi costituzionali e del codice civile).
Aggiunge l’Aran che “l’ente di appartenenza potrebbe trovarsi a fronteggiare costi ulteriori e aggiuntivi”, sia di tipo diretto (la monetizzazione entro i ristretti limiti in cui essa è consentita da parte del legislatore), sia indiretti, (i cd “costi organizzativi, nel caso in cui si consenta la fruizione delle precedenti ferie, dopo il ritorno del lavoratore nella propria organizzazione”). Gli enti possono chiedere il rimborso all’amministrazione presso cui si è concretizzato il comando senza fruizione delle ferie sulla base delle previsioni dettate “dall’art. 70, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001 secondo il quale l’ente che utilizza il lavoratore deve rimborsare all’amministrazione di appartenenza del lavoratore gli oneri relativi al trattamento fondamentale”.