FERIE E MALATTIA DEI DIPENDENTI IN PART TIME VERTICALE

La durata massima delle assenze per ferie e malattia previsto dai contratti nazionali deve essere riproporzionato per il personale in part time verticale e le giornate non lavorative comprese tra periodi di assenza vanno conteggiate come tali. E’ quanto ci dice l’Aran.

Durante il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di assenze per malattia, cd comporto, l’applicazione del vincolo del riproporzionamento produce conseguenze su tutti e tre gli aspetti costitutivi: la durata, il triennio di riferimento ed i periodi di retribuzione intera e ridotta.

La durata massima del comporto è fissata in 18 mesi, che possono su richiesta del lavoratore ed in casi particolarmente gravi essere prolungati da parte dell’amministrazione per un periodo massimo di ulteriori 18 mesi.

La retribuzione fissa mensile (ad esclusione del salario accessorio) spetta interamente per i primi 9 mesi; essa viene ridotta al 90% per i successivi 3 mesi; è ridotta al 50% per gli altri 6 mesi; non viene corrisposta per i periodi di eventuale prolungamento oltre i 18 mesi. Ai dipendenti in part time verticali sono inoltre ridotti il triennio entro cui calcolare le giornate di assenza per malattia ed i periodi in cui spetta la retribuzione intera, ovviamente anche quelli in cui la stessa viene ridotta.

Ed ancora, ai fini del “superamento del periodo di comporto, vengono presi in considerazione esclusivamente i giorni di malattia coincidenti con quelli in cui il dipendente avrebbe dovuto rendere la prestazione lavorativa”.
Infine leggiamo che ai giorni non lavorativi ed a quelli festivi compresi tra giornate di assenza per malattia “si ritiene applicabile la medesima presunzione di continuità, alla quale si ricorre per calcolare il periodo di comporto del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno”. Si perviene a questa conclusione sulla base dei principi dettati dalla giurisprudenza.