Le amministrazioni locali devono individuare le attività indifferibili da continuare a svolgere
in presenza, quelle che possono essere svolte a distanza, quelle non essenziali che
possono essere svolte a distanza e quelle non essenziali che non possono essere svolte a
distanza, sospendendo solamente queste ultime. E’ questa una delle principali indicazioni
contenute nel quaderno operativo Anci del 22 marzo “L’organizzazione degli uffici in
emergenza Covid-19: servizi indifferibili, lavoro agile semplificato, nuovi permessi e
congedi”.
Viene assunto in primo luogo che il lavoro agile sia la modalità ordinaria di svolgimento
della prestazione lavorativa nella attuale fase di emergenza, il che impone alle PA un
“ripensamento delle logiche organizzative interne ed esterne degli Enti”. Il lavoro agile o
smart working viene così definito: “la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro
subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e da una organizzazione
per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una
modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire
la crescita della sua produttività”. Anche i dipendenti utilizzati con questa forma di lavoro
possono usufruire dei permessi previsti da specifiche disposizioni di legge, ivi compresi
quelli introdotti dalla legislazione per la emergenza sanitaria.
Il legislatore vuole ridurre “al massimo la presenza in servizio del personale, limitandola
esclusivamente ai servizi indifferibili che non possono essere resi in modalità smart
working”. A tal fine sono utilizzabili gli strumenti indicati dall’articolo 87 del d.l. n. 18/2020.
Relativamente al congedo che può essere utilizzato dai genitori di figli di età non superiore
a 12 anni o disabili, per la chiusura delle scuole, viene ricordato che “l’erogazione
dell’indennità, nonché la indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura
dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Eventuali
congedi parentali fruiti durante detto periodo sulla base della disciplina ordinaria sulla
tutela della maternità e della paternità sono automaticamente convertiti in congedi per
emergenza Covid-19, con riconoscimento dell’indennità e scomputo di congedi parentali”.
La esenzione dal servizio costituisce una “norma di chiusura” da utilizzare una volta che
siano state “esperite le opzioni” indicate dal legislatore.
Occorre individuare i “servizi differibili che non possono essere erogati a distanza e che di
conseguenza, nel perdurare della prioritaria esigenza di distanziamento sociale, sono
sospesi”; per queste, come per le altre attività che devono comunque essere garantite, sia
a distanza che con la presenza presso la sede, “l’ente procede all’individuazione del
personale assegnato ed alla definizione di eventuali modalità di rotazione dei lavoratori”.
Altre indicazioni, sempre in materia di nuove possibilità di assenza, riguardano le seguenti
disposizioni:
1) l’assenza fino al 30 aprile “di uno dei genitori conviventi con persone con disabilità
non può costituire giusta causa di recesso, a condizione che sia preventivamente
comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito
della sospensione delle attività dei Centri diurni semiresidenziali”;
2) è equiparato “al ricovero ospedaliero il periodo di assenza dal servizio, prescritto
dalle competenti autorità sanitarie e fino al 30 aprile, per i lavoratori dipendenti
(pubblici e privati) in condizione di disabilità con connotazione di gravità .. oppure in
possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante
una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie
oncologiche, dallo svolgimento di relative terapie salvavita”.
Non opera il tetto al salario accessorio per le prestazioni di lavoro straordinario rese dal
personale della polizia locale e necessarie per lo svolgimento delle attività connesse alla
emergenza da Covid-19. Per il finanziamento di queste attività e per l’acquisto di
protezioni individuali per il personale della polizia locale è previsto lo stanziamento di 10mln di euro presso il Ministero dell’Interno sulla base della popolazione residente e del
numero di casi di contagio accertati.
Ai lavoratori dipendenti che svolgono la loro prestazione “nella propria sede di lavoro” e
che hanno un reddito non superiore a 40.000 euro annui spetta per il mese di marzo un
bonus di 100 euro.