DOMANDA

Dall’applicazione dell’articolo 2052 del d.lgs. n. 66/2010 discendono effetti di aumento del trattamento economico per un dipendente pubblico che ha prestato servizio militare?

RISPOSTA

L’articolo 2052 del d.lgs. n. 66/2010 prevede espressamente che: “1. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.
2. Il servizio militare valutabile ai sensi del comma 1 è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonchè quello prestato successivamente. Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dall’articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con onere a carico dell’INPDAP, indipendentemente dall’epoca nella quale siano stati prestati. Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal presente comma, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza”.
Di conseguenza, un dipendente che abbia prestato servizio militare, ai fini del calcolo del trattamento economico e della anzianità conteggia anche tale periodo. Dal che non si producono effetti di aumento del trattamento economico, visto che negli enti locali dalla anzianità non dipendono indennità. In questa direzione la RGS.