L’articolo 33 del DL n. 34/2019, cd crescita, detta le nuove regole per la fissazione del
tetto alle risorse per il salario accessorio del personale nel caso di diminuzione e/o di
aumento del numero dei dipendenti in servizio.
Il tetto delle risorse per il salario accessorio fissato dall’articolo 23 del D.Lgs, n. 75/2017
potrà essere modificato da parte dei comuni e delle regioni a statuto ordinario in aumento
o in diminuzione a condizione che sia comunque garantita “la invarianza del valore medio
pro capite riferito all’anno 2018”. Il riferimento è al “personale in servizio al 31 dicembre
2018” ed al “fondo per la contrattazione integrativa nonché alle risorse per remunerare gli
incarichi di posizione organizzativa”. Queste norme sono in vigore da subito.
La disposizione consente l’aumento del fondo per il salario accessorio negli enti in cui si
incrementa il numero dei dipendenti e impone, sia pure con modalità diverse rispetto al DL
n. 78/2010, la sua riduzione nel caso di diminuzione del personale in servizio.
Le amministrazioni regionali e comunali che hanno la necessità di costituire rapidamente il
fondo per la contrattazione decentrata 2019 per potere dare corso alla contrattazione
collettiva decentrata integrativa, procedano in questa direzione sottolineando il carattere
provvisorio della scelta e non dando corso alla ripartizione di tutte le risorse, cioè
lasciando una quota di riserva da utilizzare nel caso di riduzione per la diminuzione del
personale in servizio.
L’aumento e la diminuzione del fondo non devono tenere conto delle voci (a partire dalla
incentivazione delle funzioni tecniche) che vanno in deroga al tetto del fondo.
L’aumento e la diminuzione del fondo vanno applicati, in assenza di specifiche disposizioni
contrattuali, utilizzando una voce nuova, che potrebbe essere definita come “applicazione
dell’articolo 33 del D.L. n. 34/2019”.
Vanno escluse da questo tetto le risorse che i comuni senza dirigenti hanno incrementato
il fondo per le posizioni organizzative a fronte di tagli operati alle capacità assunzionali,
Le nuove regole sollevano numerosi dubbi applicativi. Soprattutto i seguenti: il modo con
cui si deve calcolare il personale in servizio nell’anno, la inclusione o meno dei dipendenti
a tempo determinato e le modalità con cui calcolare i tagli da effettuare in caso di
diminuzione del personale e gli aumenti in caso di accrescimento del numero dei
dipendenti in servizio.
Occorre chiarire, stante la poca chiarezza della disposizione, in che modo le variazioni
legate alla modifica del numero dei dipendenti in servizio debbano produrre effetti sul
fondo per la contrattazione decentrata e su quello per le posizioni organizzative, per
quest’ultimo così da non penalizzarlo e se l’allocazione dei tagli debba, ed in quale misura,
interessare tanto il fondo per la contrattazione decentrata quanto quello per le posizioni
organizzative, nonché il soggetto cui tale scelta compete.
Si deve altresì chiarire in che modo operare nel caso in cui la diminuzione e/o l’aumento
del personale in servizio si registri solamente nelle ultime settimane o negli ultimi giorni
dell’anno o addirittura il 31 dicembre, tenendo conto in questo caso che il salario
accessorio dell’anno è già stato erogato più o meno interamente e che certamente non si
può attendere tale data per la costituzione definitiva del fondo.