IL DECRETO 174/2012

(di Arturo Bianco)

 

IL CONTENUTO

 

Articolo 1, c. 1 Le finalità Finalità della disposizione di rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica ed attuazione artt. 28, 81, 97, 100 e 119 Costituzione
Articolo 1, c. 2 La verifica della copertura delle leggi regionali Trasmissione con cadenza semestrale da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ai consigli regionali di una relazione sulla copertura delle leggi approvate dalle regioni
Articolo 1, c. 3 Il controllo della Corte dei Conti sulle regioni Esame da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti dei documenti finanziari delle regioni e degli enti del servizio sanitario per verificare la regolarità, il rispetto del patto, i tetti all’indebitamento
Articolo 1, c. 4 Il controllo della Corte dei Conti sugli enti regionali La verifica della regolarità dei documenti contabili delle regioni si estende anche alle società partecipate ed ai risultati degli enti del servizio sanitario
Articolo 1, c. 5 La parifica dei bilanci regionali Parifica dei bilanci regionali da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti
Articolo 1,

c. 6

Il controllo interno nelle regioni Trasmissione annuale da parte del Presidente della regione alla Corte dei Conti ed al presidente del consiglio regionale di un rapporto sulla regolarità della gestione e sui controlli interni sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione autonomie della Corte dei Conti
Articolo 1, c. 7 Gli esiti del controllo della Corte dei Conti sulle regioni Le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti segnalano alle regioni le anomalie riscontrate nei documenti contabili. In caso di mancato adeguamento entro 60 gg da parte delle regioni scatta la sanzione del divieto di attuazione dei programmi di cui non sono state accertate la copertura e/o la regolarità
Articolo 1, c. 8 L’informazione al Governo Trasmissione delle relazioni della Corte dei Conti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell’economia
Articolo 1, c. 9 Il rendiconto sulle spese dei gruppi regionali Approvazione da parte di ogni gruppo regionale di un rapporto/rendiconto sulla gestione delle risorse sulla base di un modello adottato dalla Conferenza Unificata ed adottato con DPCM
Articolo 1, c. 10 Il controllo della Corte dei Conti sulle spese dei gruppi regionali Trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari ai presidenti dei consigli regionali ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti che lo esamina nei 30 giorni successivi, con applicazione del principio del silenzio assenso. Pubblicazione in allegato al conto consuntivo della regione e sul sito internet della stessa
Articolo 1, c. 11 Le verifiche e le sanzioni per i gruppi regionali In caso di mancato accertamento della regolarità, viene avanzata la richiesta di integrazione. Ove non vi sia una risposta positiva, decadenza dai contributi per l’anno in corso ed obbligo di restituzione delle somme non rendicontate
Articolo 1, c. 12 Le sanzioni per la mancata trasmissione dei rendiconti dei gruppi regionali Decadenza dai contributi anche in caso di mancata trasmissione del rendiconto nei termini e/o di delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
Articolo 1, c. 13, 14 e 15 Anticipazioni per la regione Campania Per la regione Campania possibilità di chiedere una anticipazione di cassa per pagamenti relativi a spese obbligatorie, con obbligo di restituzione ed oneri posti a carico del Fondo di rotazione introdotto dallo stesso DL
Articolo 1, c. 16 Assenza di oneri aggiuntivi Non vi sono oneri finanziari aggiuntivi determinati dall’articolo
Articolo 1 bis, c. 1 La relazione di fine mandato dei presidenti delle regioni La relazione di fine mandato dei presidenti delle regioni è redatta dal servizio bilancio; essa è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti che si esprime entro 30 giorni; tali considerazioni sono pubblicate subito sul sito internet della regione. La relazione deve essere compilata anche se non viene adottato lo schema tipo. Irrogazione della sanzione del taglio del 50% dei compensi di 3 mesi per il presidente della regione, che comunque è tenuto a darne motivatamente conto nel sito, e per il responsabile del servizio bilancio
Articolo 1 bis, c. 2 La relazione di fine mandato dei sindaci e presidenti di provincia La relazione di fine mandato dei sindaci e dei presidenti delle province è redatta dal servizio bilancio; essa è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. La relazione deve essere compilata anche se non viene adottato lo schema tipo. Irrogazione della sanzione del taglio del 50% dei compensi di 3 mesi per il sindaco o il presidente della provincia, che comunque è tenuto a darne motivatamente conto nel sito, e per il responsabile del servizio bilancio
Articolo 1 bis, c. 3 La relazione di inizio mandato negli enti locali Obbligo di adozione nei comuni e nelle province della relazione di inizio mandato, sottoscritta dal sindaco o presidente e preparata dal segretario o dal responsabile finanziario. Possibilità per il sindaco o il presidente di ricorso, su questa base, alle procedure di riequilibrio finanziario
Articolo 1 bis, c. 4 I controlli della Ragioneria dello Stato Possibilità per la RGS di attivare controlli sulle regioni in caso di indici di anomalia, che possono risultare anche dal sistema Siope
Articolo 2, c. 1 Il contenimento dei costi della politica nelle regioni Un quota pari allo 80% dei trasferimenti alle regioni è subordinata alla effettiva adozione delle misure per la diminuzione del numero dei consiglieri, degli assessori, al collegamento tra indennità e presenze per i consiglieri, al contenimento dei cd costi della politica entro i tetti della regione più virtuosa, alla introduzione del divieto di cumulo dei compensi per gli amministratori ed i consiglieri regionali, alla gratuità delle presenze dei consiglieri nelle commissioni, alla applicazione del vincolo delle dichiarazioni da parte di consiglieri ed amministratori del proprio reddito e del proprio patrimonio, alla limitazione dei trasferimenti ai gruppi consiliari, alla fissazione di un tetto alle spese per il personale dei gruppi regionali, alla applicazione delle misure di contenimento della spesa –ivi compresa quella per il personale- stabilite dalle manovre finanziarie degli ultimi anni, alla istituzione di un sistema informativo sui contributi ai gruppi regionali, alla applicazione di regole più restrittive per il sistema pensionistico dei consiglieri ed amministratori regionali, alla esclusione dai vitalizi per i condannati per reati contro le PA
Articolo 2, c. 2 Le sanzioni per le regioni che non riducono i costi della politica Ulteriore decurtazione dei trasferimenti per le regioni inadempienti fissata nel 50% delle somme che nel 2013 sono destinate al trattamento economico di consiglieri ed amministratori regionali
Articolo 2, c. 3 I termini per l’adozione delle misure di contenimento del costo della politica Fissazione di termini assai ristretti per l’adozione di tali misure da parte delle regioni e per la trasmissione delle comunicazioni alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero dell’economia e delle finanze
Articolo 2, c. 4 Estensione alle regioni a statuto speciale Applicazione anche alle regioni a statuto speciale, compatibilmente con i propri statuti
Articolo 2, c. 5 La diffida alle regioni In caso di mancato rispetto dei termini, assegnazione alle regioni di un termine di 90 giorni; il mancato rispetto è considerato grave violazione di legge
Articolo 2, c. 6 I piani di rientro nelle regioni sciolte Sostituzione dei presidenti delle regioni dimissionari ai fini della adozione ed applicazione dei piani di rientro per le spese sanitarie
Articolo 6, c. 7 La interruzione dei rimborsi elettorali nelle regioni sciolte Estensione alle regioni in caso di scioglimento anticipato della interruzione dei rimborsi elettorali
Articolo 3, c. 1, lettera a) Le dichiarazioni patrimoniali degli amministratori degli enti locali Gli amministratori dei comuni, delle province e delle unioni dei comuni che hanno più di 15.000 abitanti dovranno redigere all’inizio del mandato e poi per ogni anno ed alla fine del mandato una dichiarazione sulla propria situazione di reddito e patrimoniale. I soggetti compresi sono sia i sindaci, sia i presidenti, che i consiglieri, che gli assessori. Tale dichiarazione è assai completa, includendo non solo il reddito dichiarato, ma anche il patrimonio, ivi compresi i beni mobili registrati e tutti gli investimenti. Questa dichiarazione deve essere pubblicata sul sito internet dell’ente. Le modalità applicative saranno dettate da ogni singola amministrazione con un proprio regolamento, che appartiene alla competenza del consiglio. Il legislatore prevede direttamente anche la sanzione che deve essere irrogata in caso di mancata dichiarazione e/o di dichiarazione incompleta o non veritiera: si va un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 20.000. L’organo che deve individuare il soggetto competente alla irrogazione dalla sanzione è il sindaco o il presidente dell’ente
Articolo 3, c. 1, lettera b) I pareri dei dirigenti Viene rafforzato il rilievo dei pareri che devono accompagnare le deliberazioni adottate dagli organi collegiali di governo. Sono sottratti al vincolo dei pareri solamente le deliberazioni che siano un mero atto di indirizzo. Il parere deve essere reso dal dirigente o, nei comuni che ne sono sprovvisti, dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica. Se la deliberazione, anche in modo indiretto, produce delle conseguenze di ordine economico o patrimoniale occorre anche il parere del dirigente o responsabile finanziario. Tali pareri devono essere contenuti nel testo della delibera. In caso di assenza dei responsabili la competenza alla formulazione dei pareri è del segretario dell’ente. Viene ribadito che matura responsabilità amministrativa in capo al dirigente o responsabile per il contenuto del parere. Il testo prevede che gli organi di governo possano discostarsi dai pareri negativi, ma occorre una adeguata motivazione.
Articolo 3, c. 1, lettera c) La revoca del dirigente finanziario (norma non convertita) Non sono state convertite le disposizioni sulla revoca dei dirigenti/responsabili del servizio finanziario
Articolo 3, c. 1, lettera d) I controlli interni negli enti locali Vengono introdotte 6 forme di controllo interno, che ogni ente locale deve disciplinare con regolamento.

L’adozione di tali forme di controllo interno è obbligatoria ed è sanzionata.

La prima forma è il controllo di regolarità amministrativa e contabile. Esso viene distinto in controllo preventivo, che si assicura tramite i pareri sulle proposte di deliberazione, ed in controllo successivo. Quest’ultimo ha natura esclusivamente di verifica della regolarità amministrativa e si applica alle determinazioni di impegno di spesa, ai contratti ed agli altri atti amministrativi. La scelta degli atti appartiene alla autonomia degli enti e si possono applicare anche regole di campionamento. Il rapporto deve essere inviato agli organi di governo, ai responsabili, ai revisori dei conti, agli organismi di valutazione ed al consiglio comunale. In tale rapporto sono contenute anche le direttive per i dirigenti. Il soggetto responsabile è individuato nel segretario.

Altra forma di controllo interno è quello di gestione, che si occupa di misurare la efficienza, efficacia ed economicità dell’attività amministrativa.

Viene riproposto il controllo strategico, ma solamente per gli enti locali con più di 100.000 abitanti da subito, con più di 50.000 dal 2014 e con più di 15.000 dal 2015. Esso ha un carattere riassuntivo di tutte le verifiche: realizzazione dei programmi, qualità della azione amministrativa, legalità dei procedimenti. Il soggetto responsabile è il direttore generale o, se assente, il segretario.

Completamente nuovi sono i controlli sulle società partecipare non quotate e sulla qualità delle attività amministrative. Essi si applicano solamente per gli enti locali con più di 100.000 abitanti da subito, per quelli con più di 50.000 dal 2014 e con più di 15.000 dal 2015. Il controllo sulle società si occupa sia delle conseguenze finanziarie, sia del rispetto degli standard fissati dai contratti di servizio, sia del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Completamente nuovo è anche il controllo sugli equilibri finanziari. Il soggetto responsabile è individuato nel dirigente del settore economico e le regole devono essere dettate nel regolamento di contabilità. Esso verifica l’andamento della gestione, nonché della cassa, la condizione economica complessiva ed il rispetto del patto di stabilità. E’ evidente l’importanza di questa forma di controllo, anche alla luce delle misure di intervento che la disposizione prevede per sanare le condizioni patologiche della gestione di molti enti locali.

Articolo 3, c. 1, lettera e) I controlli della Corte dei Conti sugli enti locali Le sezioni regionali di controllo della magistratura contabile devono verificare semestralmente la gestione degli enti locali. Tale verifica, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, si basa sulla relazione predisposta dall’ente. Questo documento ha ad oggetto la regolarità della gestione ed il funzionamento dei controlli interni; esso è preparato dal direttore generale o, ove non presente, dal segretario generale ed è adottato dal sindaco o dal presidente della provincia. Esso è inviato anche al presidente del consiglio provinciale o comunale. Il modello di questo rapporto sarà messo a punto dalla sezione autonomie della Corte dei Conti, che ha a disposizione appena 30 giorni, peraltro dalla data di entrata in vigore del decreto.

Altra forma di controllo è quella che può essere attivata dalla Ragioneria Generale dello Stato nei casi in cui le risultanze della gestione che emergono dal sistema Siope mettano in evidenza che vi è una condizione patologica nella gestione finanziaria dell’ente. Gli indicatori sono a questo proposito il frequente ricorso alle anticipazioni, lo squilibrio della gestione di parte corrente, le anomalie nella gestione per conto terzi e gli aumenti della spesa degli organi di governo. Questo controllo può essere attivato anche dalle sezioni regionali della Corte dei Conti.

Si prevede che la mancata attivazione dei controlli interni sia sanzionata con una sanzione pecuniaria compresa tra 5 e 20 mensilità di trattamento economico mensile lordo per gli amministratori responsabili.

Sono rafforzati i compiti di controllo delle sezioni regionali della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria. Esse esaminano i bilanci preventivi ed i rendiconti degli enti locali, verificando in particolare il rispetto del patto e dei tetti all’indebitamento, nonché tutte le scelte suscettibili di determinare uno squilibrio della gestione. Nell’ambito di tale controllo esse verificano anche la gestione delle società partecipate. Nel caso in cui il rapporto evidenzia la presenza di condizioni di squilibrio finanziario, gli enti hanno 2 mesi di tempo per adottare i provvedimenti idonei a risolvere queste anomalie, trasmettendoli in copia alla stessa sezione della magistratura contabile. Il mancato o l’insufficiente rispetto di questa prescrizione determina il divieto di attuare i programmi per i quali manca la copertura della spesa.

Articolo 3, c. 1, lettera f) I compiti dei dirigenti finanziari Sono rafforzati i compiti dei dirigenti e responsabili dei servizi finanziari. Nella loro attività essi dovranno verificare in piena autonomia che ogni atto amministrativo non alteri la condizione finanziaria dell’atto e rispetti i principi dell’ordinamento contabile. Tutte le segnalazioni di condizioni di anomalia devono essere indirizzate al vertice politico, al presidente del consiglio comunale o provinciale, ai revisori dei conti ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
Articolo 3, c. 1, lettera g) I vincoli alla utilizzazione del fondo di riserva La metà della quota minima del fondo di riserva, che viene innalzato nel caso di ente che utilizza per altri scopi entrate a specifiche destinazioni o che è in anticipazione di tesoreria, deve essere destinata alla copertura di spese che possano determinare un danno.
Articolo 3, c. 1, lettera g bis) Il piano delle performance, il Peg e la Relazione Previsionale e Programmatica Si stabilisce il legame tra il Piano Esecutivo di Gestione e la Relazione Previsionale e Programmatica. A scopi di semplificazione e per evitare il sovrapporsi di documenti, si stabilisce che il PEG sia unificato con il piano delle performance.
Articolo 1, c. 1, lettera h) I vincoli alla utilizzazione dell’avanzo di amministrazione Viene vietata la utilizzazione dell’avanzo di amministrazione non vincolato negli enti che utilizzano per altri scopi entrate a specifiche destinazioni o che sono in anticipazione di tesoreria. In questi casi tali risorse possono essere utilizzate per i provvedimenti di riequilibrio.
Articolo 1, c. 1, lettera i) Il riconoscimento delle spese aggiuntive per i lavori pubblici di somma urgenza Nel caso di lavori pubblici di somma urgenza, il consiglio comunale può deliberare il riconoscimento delle spese eventualmente eccedenti le disponibilità di bilancio ed assicurare la copertura di tali oneri nell’ambito unicamente delle somme strettamente necessarie ad affrontare le condizioni di emergenza. Tali provvedimenti vanno adottati in tempi assai brevi: 30 giorni dalla proposta della giunta e comunque entro l’anno. Di tali provvedimenti va data comunicazione anche ai soggetti terzi interessati, cioè alle imprese che eseguono questi lavori.
Articolo 1, c. 1, lettera i bis) Il limite delle anticipazioni di cassa Viene elevato a 5/12 per la durata massima di 6 mesi il limite delle anticipazioni di cassa nei comuni che hanno deliberato la condizione di dissesto e che si trovano in gravi condizioni di difficoltà di cassa. Tali somme possono però essere destinate solamente al pagamento di spese che hanno un carattere essenziale ed obbligatorio per l’ente.
Articolo 1, c. 1, lettera l) Lo scioglimento dei consigli per la mancata approvazione del consuntivo Previsto lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, oltre che per la mancata approvazione del bilancio preventivo, anche per la mancata approvazione del conto consuntivo.
Articolo 1, c. 1, lettera m) I revisori dei conti delle unioni ed i comuni associati I revisori dei conti delle unioni dei comuni che esercitano in modo associato le funzioni fondamentali dei comuni aderenti svolgono tale attività anche per questi comuni. I revisori dei conti sono in questo caso 3.
Articolo 1, c. 1, lettera n) I requisiti dei revisori dei conti Viene abrogato il divieto per i componenti degli organi regionali di controllo di essere nominati come revisori dei conti
Articolo 1, c. 1, lettera o) I compiti dei revisori dei conti Sono ampliati i compiti di consulenza assegnati ai revisori dei conti: essi riguardano, tra l’altro, i documenti finanziari, le modalità di gestione dei servizi, il ricorso ai mutui ed alle altre forme di indebitamento, il ricorso a strumenti di finanza innovativa, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, le proposte di regolamenti finanziari. In essi è contenuto un esame di merito delle proposte sul versante economico finanziario e devono tenere conto dei suggerimenti avanzati dal dirigente finanziario, nonché di tutti i vincoli dettati dal legislatore per garantire la condizione di equilibrio della gestione dell’ente. Devono contenere la indicazione di eventuali proposte. Il consiglio deve dare applicazione a tali indicazioni e se ne può discostare solo in modo motivato. Vanno trasmesse ai revisori dei conti le segnalazioni avanzate dalla sezione della Corte dei Conti
Articolo 1, c. 1, lettera p) I parametri per la condizione di ente strutturalmente deficitario Diventano più rigidi i parametri in base ai quali un ente locale deve essere considerato strutturalmente deficitario. Si perviene a tale esito quando almeno la metà dei fattori previsti dalla tabella predisposta dal Ministero dell’Interno presentano tale condizione sulla base del rendiconto della gestione del penultimo esercizio
Articolo 1, c. 1, lettera q) Gli enti deficitari e la spesa del personale delle società In caso di condizioni di deficitarietà strutturale degli enti, i contratti di servizio con le società non quotate devono prevedere la automatica riduzione della spesa per il personale delle società.
Articolo 1, c. 1, lettera q bis) I controlli per gli enti che non presentano i certificati del rendiconto Sono sottoposti ai controlli del Ministero dell’Interno gli enti locali che non hanno presentato il certificato del rendiconto della gestione, anche se essi non sono deficitari o dissestati
Articolo 1, c. 1, lettera r) Le procedure di riequilibrio finanziario Gli enti locali che hanno gravi condizioni di squilibrio strutturale possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario, tranne gli enti a cui la Corte dei Conti ha già diretto segnalazioni assegnando un termine per provvedere. Questa deliberazione è adottata dal consiglio ed è trasmessa entro 5 giorni al Ministero dell’Interno ed alla Corte dei Conti. Questa dichiarazione inibisce alla magistratura contabile di provvedere ad assegnare dei termini per le iniziative di riequilibrio. L’adozione del piano sospende l’efficacia di tutte le procedure esecutive. Il consiglio dell’ente locale ha 60 giorni di tempo per deliberare il piano di riequilibrio finanziario. Esso deve dare conto delle misure correttive adottate dall’ente, della individuazione in modo analitico di tutti i fattori di squilibrio, ivi compresi i debiti fuori bilancio, per i quali si può adottare un piano di rateizzazione, dell’anno entro cui si realizzerà l’equilibrio della gestione e della percentuale di rientro da garantire annualmente.

Per raggiungere questo obiettivo viene prevista la possibilità di aumento delle tariffe e dei tributi al massimo, nonché delle percentuali di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, garantendo la copertura integrale del servizio rifiuti e dell’acquedotto. Ed ancora si dispone l’applicazione dei vincoli dettati per la gestione del personale per gli enti in difficoltà, la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi, la revisione della spesa per arrivare alla sua riduzione, la copertura dei debiti fuori bilancio con mutui, anche al di là dei limiti che si applicano agli enti locali; l’accesso allo specifico Fondo di rotazione introdotto dallo stesso DL 174. In caso di accesso a questi finanziamenti le amministrazioni devono ridurre i fondi per la contrattazione decentrata parte variabile, la spesa corrente, l’indebitamento per investimenti e devono bloccare il nuovo indebitamento.

Viene istituto un Fondo di rotazione con decreto del Ministero dell’Interno, sentiti gli enti locali; esso può finanziare queste amministrazioni con risorse che dovranno essere restituite entro 10 anni. Il tetto massimo concedibile è di 300 euro per abitante per i comuni e 20 per le province e le città metropolitane.

Il piano di riequilibrio è trasmesso al Ministero dell’interno ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Il primo lo esamina, sulla base delle linee guida della Corte dei Conti, attraverso la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, in cui siedono anche i rappresentanti delle associazioni degli enti locali. Per la partecipazione ai lavori di tale Commissione non sono previsti gettoni o compensi. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti delibera l’accoglimento o meno del piano, con provvedimento che può essere impugnato dinanzi alle sezioni riunite della magistratura contabile.

Il controllo della esecuzione del piano è effettuato dai revisori che trasmettono ogni 6 mesi una specifica relazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed ai ministeri dell’economia e dell’interno.

Viene disposta la irrogazione di sanzioni in caso di mancata presentazione del piano, del diniego alla approvazione e/o di gravi mancanze nella sua applicazione.

I comuni sciolti per sospetto di infiltrazioni mafiose e che hanno gravi condizioni di squilibrio finanziario possono chiedere al Ministero dell’interno e della economia una anticipazione di cassa, fino a 200 euro per abitante, da destinare solamente allo svolgimento dei compiti essenziali ed pagamento degli stipendi.

Articolo 3, c.1, lettera s) Le sanzioni per gli amministratori ed i revisori degli enti dissestati Sono disposte sanzioni per gli amministratori che la Corte dei Conti ha giudicato responsabili del dissesto finanziario. Per 10 anni essi non possono essere amministratori, revisori e rappresentanti di un ente locale. Tale divieto è rafforzato per i sindaci e per i presidenti di provincia, estendendosi ad ogni tipo di elezione. In capo ad essi inoltre la Corte dei Conti irroga la sanzione della multa da 5 a 20 mensilità lorde.

Ai revisori dei conti di tali amministrazioni viene irrogata la sanzione di non potere più essere nominati per un periodo massimo di 10, sanzione irrogata dalla Corte dei Conti e trasmessa agli ordini professionali, per la eventuale irrogazione di altre sanzioni.

Articolo 3, c. 1 bis I compiti di monitoraggio della Corte dei Conti Abrogazione delle misure dettate dalla legge finanziaria 2006 sull’intervento delle sezioni regionali di controllo con compiti di monitoraggio sugli enti locali
Articolo 3, c. 1 ter Gli interventi correttivi per gli enti locali Il Governo può proporre nella legge di stabilità interventi correttivi nel caso di manifestarsi di condizioni di difficoltà degli enti locali
Articolo 3, c. 2 I termini e le sanzioni per la mancata adozione del regolamento sui controlli interni I regolamenti di controllo interno devono essere deliberati dagli enti locali entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl, cioè entro il 10 gennaio, e vanno trasmessi alla sezione della Corte dei Conti ed al Prefetto Questi può diffidare gli enti inadempienti assegnando fino a 2 mesi per adottare il regolamento; in caso di inadempienza le amministrazioni sono sciolte.
Articolo 3, c. 3 La decadenza dei revisori dei comuni aderenti ad unioni Decadono i revisori dei comuni all’atto dell’insediamento dei revisori nelle unioni che gestiscono in forma associata le funzioni fondamentali. Tali revisori sono scelti con le modalità previste per i comuni e le province.
Articolo 3, c. 4 Le condizione di deficit strutturale nel 2013 Per il 2013 le condizioni di deficitarietà strutturali sono le stesse fin qui applicate
Articolo 3. C. 4 bis e ter Le anticipazioni per gli enti dissestati I comuni che hanno dichiarato il dissesto nel 2012 possono chiedere al Ministero dell’Interno anticipazioni per i pagamenti in sofferenza per l’anno in corso. Il recupero di tali assegnazioni sarà fatto in 3 tranches; sono previste sanzioni nel caso di inadempienza
Articolo 3, c. 4 quater, 5, 6 e 6 bis Il Fondo di rotazione per i piani di riequilibrio finanziario Sono dettate regole di finanziamento del Fondo di rotazione.

E’ limitata la durata dello scioglimento nel caso di ente dissestato.

La Commissione per la finanza locale del Ministero dell’Interno diventa Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali

Per la determinazione dei fabbisogni standard le nuove funzioni fondamentali dei comuni saranno prese in considerazione dal primo anno dopo l’adeguamento dei certificati di conto consuntivo

Articolo 3 bis La massa attiva dei comuni dissestati Per il triennio 2012/2014 le somme del Fondo per il finanziamento degli enti locali accantonate sono destinate all’incremento della massa attiva della gestione di liquidazione dei comuni dissestati. Sono dettati i criteri per la ripartizione di tali finanziamenti.
Articolo 4 Le cifre del Fondo di rotazione Il fondo di rotazione è finanziato con 90 mln nel 2013, 190 nel 2014 e 200 dal 2015 al 2020 e dai rimborsi degli enti locali; è previsto un ulteriore finanziamento di 498 mln nel 2012, con vincolo di destinazione. Abrogato il fondo per il finanziamento degli interessi per i ritardati pagamenti.
Articolo 5 Anticipazioni agli enti con piani riequlibrio Possibilità di concedere per eccezionali esigenze un’anticipazione agli enti che chiedono di accedere alle procedure di riequilibrio finanziario
Articolo 6 Le analisi della finanza locale ed il ruolo predominante della sezione autonomie della Corte dei Conti Il commissario per la spending review si può avvalere per lo svolgimento di analisi sulla spesa pubblica della RGS, utilizzando modelli predisposti dalla sezione autonomie della Corte dei Conti. Le metodologie di verifica sono deliberate dalla stessa sezione autonomie della Corte dei Conti. Essa può risolvere i contrasti interpretativi tra le varie sezioni regionali di controllo
Articolo 7 Disposizioni sulla Corte dei Conti Non convertito
Articolo 8 Le sanzioni per il mancato rispetto del patto Sono dettate misure interpretative per la irrogazione di sanzioni agli enti locali che non hanno rispettato i vincoli del patto di stabilità. Vengono fatti slittare i termini per l’adozione dei decreti per il finanziamento dei comuni della Sardegna e della Sicilia. Confermate le regole per alcune esenzioni dal patto di stabilità
Articolo 9 Differimento di termini Il termine per la verifica degli equilibri di bilancio nel 2012 è differito al 30 novembre. Modifiche alla destinazione della Imposta Provinciale sulle Trascrizioni delle automobili. Spostamenti al 31 ottobre del termine per l’adozione del regolamento IMU ed a 90 giorni dopo la pubblicazione dello specifico decreto del termine per la presentazione della dichiarazione IMU. Spostamento dal 31/12/2012 al 30/6/2013 del termine per l’entrata in vigore del nuovo sistema per la riscossione dei tributi. Semplificazioni per l’assegnazione del contributo del 5 per mille alle organizzazioni prive di scopi di lucro. Modifica dei criteri per il pagamento dell’IMU da parte degli enti non commerciali. Entro il mese di febbraio 2013 si provvede alla regolazione dei rapporti tra comuni e Stato a seguito del gettito effettivo dell’IMU nell’ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio. Incorporazione dell’Agenzia dei Monopoli nella Agenzia delle Dogane e della Agenzia del Territorio nella Agenzia delle Entrate. Assoggettamento delle fondazioni bancarie all’IMU.
Articolo 10 Il versamento dei diritti di segretaria, l’abolizione della SSPAL ed il Consiglio direttivo dell’albo dei segretari Non previsto lo spostamento del termine di differimento della prosecuzione del versamento dei diritti di segreteria dai comuni al Ministero dell’Interno. Soppressione della SSPAL e sua incorporazione nel Ministero dell’Interno. Con DPCM sarà adottato il regolamento per il suo funzionamento. Istituzione presso il Ministero dell’interno del Consiglio direttivo per l’Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, con rappresentanti del Ministero e delle associazioni degli enti locali.
Articolo 10 bis I proventi del casinò di Campione Modifiche alla destinazione dei proventi derivanti dal casinò di Campione d’Italia
Articolo 11 I comuni terremotati del 2012 Previsioni per i comuni interessati dal sisma del maggio 2012
Articolo 11 bis L’applicazione delle regioni a statuto speciale Applicazione delle disposizioni del DL nelle regioni a statuto speciale in modo compatibile con le previsioni statutarie
Articolo 1, c. 2 legge conversione Differimento del termini per la riforma del bilancio dello Stato Spostamento allo 1 gennaio del 2014 del termine per l’esercizio della delega al completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato

L’APPLICAZIONE DELLE NUOVE REGOLE SUI CONTROLLI INTERNI

Entro il 10 gennaio 2012 tutti gli enti locali si devono dare il regolamento con cui devono essere disciplinati i controlli interni. La mancata adozione di questo regolamento determinerà come conseguenza che gli organi di governo potranno essere sciolti se non si doteranno di tale strumento entro i 60 giorni successivi alla diffida che il Prefetto è autorizzato ad emanare a partire da tale momento. La competenza alla adozione del regolamento appartiene al consiglio comunale ed a quello provinciale ovvero al consiglio della unione dei comuni o della comunità montana. Sono queste alcune delle disposizioni più rilevanti per gli enti locali contenute nel DL n. 17472012.

Le forme di controllo interno previste dal legislatore sono le seguenti: regolarità amministrativa e contabile; di gestione; sugli equilibri di bilancio; strategico; sulle società partecipate e sulla qualità dei servizi. Le prime 3 si applicano in tutti gli enti locali, le altre 3 si applicano negli enti locali con popolazione superiore e a 100.000 abitanti da subito, in quelli con popolazione superiore a 50.000 abitanti dal 2014 ed a 15.000 abitanti dal 2015.

La disciplina deve essere dettata nello specifico regolamento che le amministrazioni devono adottare, tranne che per il controllo sugli equilibri finanziari che deve essere disciplinato, sempre sulla base di una espressa disposizione legislativa, nel regolamento di contabilità.

Le nuove forme di verifica, tranne il controllo di regolarità amministrativa e contabile per la parte preventiva all’adozione delle deliberazioni, hanno le seguenti caratteristiche unitarie: ognuno produce, come risultato finale, una relazione e non determina conseguenze sulla legittimità né costituisce condizione di validità dei singoli atti.

Il regolamento deve, in primo luogo, individuare per ogni forma di controllo interno le modalità di effettuazione, le interrelazioni con le altre verifiche ed il soggetto responsabile. Il regolamento deve disciplinate le modalità di coinvolgimento dei segretari, dei direttori generali, dell’insieme dei dirigenti o responsabili, del collegio dei revisori e dell’Organismo Indipendente di Valutazione. Deve inoltre disciplinare le modalità di utilizzazione di queste relazioni da parte degli organi di governo. Appare quanto mai necessario che le regole siano dettate in modo tra loro coerente, così da dare vita ad un sistema unitario di controlli interni.

Appare inoltre opportuno che l’attuazione di queste disposizioni sia raccordata con le previsioni di cui alla legge n. 190/2012, cd anticorruzione. In tale ambito si suggerisce di prestare particolare attenzione alle modalità con cui al segretario comunale, che è individuato da tale legge come responsabile anticorruzione e dal DL n. 17472012 come responsabile del controllo di regolarità amministrativa e contabile, siano trasmesse tutte le informazioni utili, con specifico riferimento alle attività in cui vi è un rischio più elevato di corruzione.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il DL 174 assegna direttamente la responsabilità al segretario per i controlli di regolarità amministrativa e contabile. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile va disciplinato in modo differenziato per ambedue le fasi in cui è distinto da parte del legislatore. La fase preventiva si concretizza nel rilascio dei pareri tecnico e di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione; appare necessario che anche le singole determinazioni contengano la attestazione della sussistenza dei presupposti di regolarità tecnica, in particolare della legittimità. La fase successiva prevede la verifica delle determinazioni, dei contratti ed in generale degli atti di gestione, anche a campione, con modalità che dovranno essere disciplinate dal regolamento. Ad esempio si possono sottoporre a controllo solo i provvedimenti che dispongono spese di elevato valore. I suoi esiti vanno comunicati ai dirigenti e/o responsabili unitamente alle direttive cui si devono conformare in caso di irregolarità. In tale sede, ad esempio, si possono dettare le indicazioni da applicare per la mancanza e/o la carenza di motivazione nei provvedimenti, per la mancata applicazione dei principii di carattere generale per la scelta con procedure selettive ed evidenza pubblica dei contraenti, per la mancata utilizzazione delle convenzioni Consip e/o del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni etc.

Il controllo strategico

La disposizione stabilisce che il responsabile del controllo strategico sia segretario negli enti in cui non è presente il direttore generale. Questa forma di controllo serve a verificare il grado di attuazione dei programmi, nonché la qualità delle attività, i tempi di realizzazione, le procedure utilizzate etc. Per cui esso ha sostanzialmente una natura riassuntiva di tutte le forme di verifica previste dal legislatore. Il regolamento può unificare questo controllo con la relazione sulle performance prevista dalla legge cd Brunetta.

Il controllo sugli equilibri di bilancio

La disposizione prevede che il dirigente o responsabile finanziario sia individuato come il soggetto a cui assegnare la responsabilità della verifica degli equilibri di bilancio. Esso ha come oggetto sia l’andamento della competenza, che dei residui, che il rispetto del patto. Questa forma di controllo deve estendersi anche agli effetti determinati dalle scelte compiute dai soggetti che per conto dell’ente provvedono alla gestione dei servizi, quindi anche alle società partecipate e non quotate.

Il controllo di gestione

Sul controllo di gestione non vi sono novità di rilievo rispetto alle previsioni del DLgs N. 267/2000: esso deve verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità delle attività. Il regolamento deve individuare la struttura preposta, le modalità operative e la utilizzazione dei suoi esiti, in particolare ai fini della misurazione delle performance.

Con questa forma di controllo si devono avere delle informazioni sull’andamento della gestione con riferimento agli aspetti relativi allo svolgimento effettivo e concreto delle attività ed ai suoi esiti.

Il controllo sulle società partecipate

Il controllo sulle società partecipate non quotate si deve incentrare sulla verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’ente, sul rispetto degli standard di qualità e delle condizioni dettate nei contratti di servizio. Esso è finalizzato inoltre alla redazione del bilancio consolidato, quindi assumendo il rilievo delle indicazioni di carattere finanziario. In tale ambito è necessario prevedere forme di raccordo con il controllo sugli equilibri finanziari, così da prevenire il fenomeno della maturazione di deficit.

Il controllo sulla qualità dei servizi

Il controllo sulla qualità dei servizi erogati e del giudizio da parte degli utenti va unificata con la previsione di cui al DLgs n. 150/2009 che impone a tutte le PA di realizzare forme di customer satisfaction, tenendone conto ai fini della valutazione delle performance.

Anche in questo caso il controllo si deve estendere alle attività svolte dalle società partecipate. Esso inoltre deve avere come base di riferimento anche le attività che sono svolte dai soggetti privati che, per conto degli enti locali, gestiscono servizi. Appare particolarmente utile che questa forma di controllo possa produrre dei suggerimenti e delle proposte per il miglioramento della qualità dei servizi e della soddisfazione da parte degli utenti.

I PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Aumenta il peso dei pareri resi dai responsabili dei servizi sulle proposte di deliberazione. In particolare, si deve segnalate come elemento di novità che gli organi politici possono non tenerne conto solamente sulla base di una adeguata motivazione. In questa scelta vi è un significativo rafforzamento della loro importanza, in quanto si obbliga l’organo di governo a formulare una scelta che in modo motivato deve non tenere conto delle indicazioni suggerite da parte dei responsabili.

Tali pareri sono 2: quello di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile, reso dal dirigente del settore finanziario, per le proposte che hanno effetti, anche indiretti, sulla “situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente”.

Si deve sottolineare il rinnovato ed accresciuto rilievo che assumono i pareri di regolarità tecnica che i dirigenti devono esprimere su tutte le proposte di deliberazione. Si deve subito evidenziare che il testo sembra stimolare i dirigenti ad esprimere un eguale parere, nella forma probabilmente della constatazione, sulle determinazioni che essi stessi adottano, visto che il decreto richiede tale espressione su ogni atto amministrativo. Siamo convinti del carattere essenzialmente formale di questa scelta, ma non possiamo fare a meno di sottolinearla.
In primo luogo si deve rimarcare che i pareri non vanno resi unicamente sulle proposte di deliberazione che siano di mero indirizzo, il che costituisce una conferma della disciplina dettata dal DLgs n. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. Questa esclusione non può essere interpretata in modo estensivo e, soprattutto, non è un escamotage per evitare il coinvolgimento dei dirigenti nello svolgimento di attività di verifica della legittimità e regolarità delle proposte di deliberazione. La giurisprudenza della Corte dei Conti ha più volte chiarito che i dirigenti non devono infatti dare applicazione alle direttive illegittime e che in questo caso può maturare in capo ad essi responsabilità amministrativa e/o contabile.

Il legislatore stabilisce che i pareri resi debbano essere contenuti nel testo delle deliberazioni; nella gran parte degli enti questo non è un elemento di novità, ma comunque è una forma di rafforzamento della trasparenza degli atti.

I dirigenti rispondono in via amministrativa dei pareri resi, mentre gli amministratori vanno considerati immuni da responsabilità nel caso in cui adottino delle deliberazioni sulla base di conformi pareri resi dai dirigenti.

Si stabilisce che la eventuale deroga da parte degli organi di governo dei pareri è possibile, ma si richiede che la deliberazione contenga una adeguata motivazione di tale scelta. E’ evidente che in questo caso diventa assai importante il ruolo del segretario, che come sappiamo assiste alle riunioni della giunta e del consiglio e che è chiamato in questa sede ad evidenziare la eventuale presenza di ragioni di illegittimità degli atti. La disposizione responsabilizza maggiormente gli amministratori, ma dall’altro lato carica anche di attribuzioni ulteriori i dirigenti e, negli enti che ne sono sprovvisti, i responsabili titolari di posizione organizzativa.

IL RUOLO DEL SEGRETARIO

I segretari comunali e provinciali si vedono attribuiti una quantità assai crescente di compiti sul versante dei controlli interni. Basta ricordare che essi diventano i responsabili del controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva e, quasi dappertutto, visto che i direttori generali sono presenti in un numero ridotto di amministrazioni, del controllo strategico. Devono inoltre essere coinvolti, si dice direttamente la stessa disposizione, in tutte le forme di controllo interno. Non si deve inoltre dimenticare che, sulla base della recente legge n. 190/2012, entrata in vigore lo scorso 28 novembre, essi sono individuati di norma dalla stessa legge come responsabili anticorruzione e che gli enti possono modificare tale scelta solo in presenza di significative motivazioni. Il legislatore stabilisce inoltre che i segretari debbano essere coinvolti in tutte le forme di controllo interno, nonché chiarisce che essi sono chiamati a svolgere un ruolo assai importante nei rapporti con il controllo della Corte dei Conti. Infatti il Dl 174/2012 stabilisce che negli enti locali con più di 15.000 abitanti i segretari debbano redigere la comunicazione semestrale sull’andamento della gestione e dei controlli interni che il sindaco/presidente deve sottoscrivere ed inviare alla magistratura contabile. Inoltre essi possono, in alternativa al dirigente finanziario, essere individuati come soggetti che redigono la proposta di dichiarazione di inizio e di fine mandato che il sindaco/presidente deve fare propria ed adottare.

E’ evidente, concludendo su questo aspetto, che l’accentuazione dei compiti di controllo in capo ai segretari pone problemi di non poco conto rispetto all’eventuale svolgimento di attribuzioni gestionali, problemi che nei regolamenti attuativi occorre affrontare e risolvere. Il che vuol dire in concreto che le competenze dei segretari come dirigenti/responsabili di articolazioni organizzative devono essere previste solamente in casi eccezionali ed assai limitati, come ad esempio la sostituzione di assenti, senza avere in alcun modo un carattere strutturale e permanente.

In termini operativi è inoltre assai importante che le nuove attribuzioni sul versante dei controlli interni siano accompagnate dalla precisazione, anche sul terreno procedurale, dei compiti che spettano ai segretari comunali e provinciali sul versante della lotta alla corruzione. Si pensi in particolare alle attività che verranno individuate come quelle a più elevato rischio ed alle scelte che devono essere compiute sul terreno della verifica dei tempi medi di conclusione dei procedimenti amministrativi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vi sono una serie di significative modificazioni al ruolo del responsabile del servizio finanziario, sia sul versante dei controlli da esercitare in particolare in materia di regolarità finanziaria, sia sul terreno della tutela della sua autonomia, sia sul terreno dei rapporti con la Ragioneria Generale dello Stato.

In primo luogo, il dirigente o responsabile si vede assegnati compiti significativamente accresciuti sul terreno dei controlli interni: la attribuzione della guida delle verifiche sugli equilibri di gestione, nonché l’inserimento nel regolamento di contabilità delle disposizioni sul controllo strategico e la previsione del suo coinvolgimento nel complesso dei sistema dei controlli ne sono la concreta dimostrazione.

Le attribuzioni dei dirigenti o, nei comuni che sono sprovvisti di dirigenza, dei responsabili finanziari sono accresciute da parte del legislatore in misura assai rilevante. Il riferimento non va solamente alla attribuzione ad essi, in alternativa ai segretari, del compito di redazione della proposta di dichiarazione di inizio e di fine mandato che il sindaco/presidente deve fare propria ed adottare, nonché pubblicare sul sito internet dell’ente. Il riferimento va in primo luogo alla attribuzione ad essi del compito di guidare il controllo sugli equilibri della gestione finanziaria: ricordiamo che essa si deve estendere anche agli effetti che saranno determinati sul bilancio dell’ente dalla gestione delle società e dei privati che hanno avuto affidata da parte dell’ente la gestione di servizi. Esso ha un oggetto assai ampio: la verifica degli “equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno”. E’ del tutto evidente che nella economia complessiva del testo questa è una forma di controllo assai rilevante. Ed ancora, la estensione dei compiti dei dirigenti/responsabili finanziari va ai nuovi contenuti delle attività che il legislatore pone in modo espresso in capo ad essi: “la salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica”. Siamo in presenza di un’attribuzione quanto mai ampia, che estende in modo assai marcato il contenuto delle loro prerogative, ma anche le forme di responsabilità di cui possono essere chiamati a rispondere.

LE DICHIARAZIONI DI INIZIO E FINE MANDATO

Tutti gli enti locali dovranno prevedere dichiarazioni di inizio e fine mandato da parte del vertice politico. Tali dichiarazioni dovranno essere presentate dal sindaco o presidente della provincia e dovranno essere predisposte dal segretario o dal dirigente del settore finanziario. E questa una scelta rimessa all’autonomia delle singole amministrazioni. La relazione di fine mandato deve essere sottoscritta entro il novantesimo giorno precedente la consultazione elettorale e deve essere, entro i 10 giorni successivi, certificata dal collegio dei revisori dei conti. Essa va trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale costituito presso la Conferenza Unificata e deve inoltre essere pubblicata sul sito internet dell’ente. Il mancato rispetto di queste prescrizioni è sanzionato attraverso la irrogazione di specifiche sanzioni pecuniarie in capo al vertice politico e/o al soggetto incaricato della sua predisposizione. E’ stata introdotta anche la relazione di inizio mandato. Anch’essa deve essere adottata entro i 90 giorni successivi all’insediamento del vertice politico, che la deve sottoscrivere. Va preparata dal segretario o dal dirigente del settore finanziario, scelte che deve essere effettuata da parte dei singoli enti. Tale relazione può anche spingere l’ente ad avanzare la richiesta di accesso alle procedure di riequilibrio finanziario previste dalla normativa, ivi comprese quelle introdotte dallo stesso DL n. 174/2012.

LA DICHIARAZIONE PATRIMONIALE E DEI REDDITI

In tutti gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti viene introdotto, con effetto immediato, il vincolo alla redazione di una specifica dichiarazione patrimoniale e dei redditi da parte degli amministratori, intendendo con ciò sia i consiglieri che gli assessori che i sindaci ed i presidenti di provincia. Il suo contenuto è assai ampio: “i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie”. Questa dichiarazione deve essere pubblicata sul sito internet dell’ente. Essa deve essere redatta all’inizio ed alla fine del mandato e deve inoltre essere aggiornata con cadenza annuale. Si deve sottolineare che il legislatore prevede la irrogazione di specifiche sanzioni in capo agli amministratori che non hanno dato applicazione alla prescrizione: una multa da 2.000 a 20.000 euro.

I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI

L’articolo 3, comma 1, lettera e) della legge n. 213/2012, di conversione del DL n. 174, stabilisce che le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti debbano verificare ogni 6 mesi “la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale”. Tale verifica, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e per le province si baserà su una relazione trasmessa ogni 6 mesi dal sindaco, che si avvale a tale scopo del segretario o, se presente, del direttore generale. Quindi, la verifica della magistratura contabile riguarda tutte le amministrazioni locali, mentre il vincolo della trasmissione delle relazione riguarda solamente un gruppo di amministrazioni locali, quelle di maggiore dimensione.
Da sottolineare che il legislatore prevede espressamente la irrogazione di una specifica sanzione nel caso di mancata trasmissione della relazione: una multa a carico degli amministratori compresa tra 5 e 20 volte la retribuzione mensile loro dovuta.