DOMANDA

Il costo delle progressioni verticali è pari alla differenza tra le posizioni iniziali di inquadramento nella categoria di provenienza ed in quella di destinazione o all’intero costo del personale da assumere?

 

RISPOSTA

A mio avviso, sulla base delle regole dettate dal d.l. n. 34/2019, che fissa le capacità assunzionali dell’ente nella cd sostenibilità finanziaria, cioè nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, il costo delle progressioni verticali è pari alla differenza tra le posizioni iniziali di inquadramento nella categoria di provenienza ed in quella di destinazione. Si deve pervenire a questa conclusione in relazione al superamento del tetto basato sui risparmi delle cessazioni. Ovviamente le progressioni verticali possono essere effettuate nel tetto del 50% dei posti che l’ente programma di assumere.