DOMANDA
Per l’annualità 2016 il fondo è stato costituito solo con gli istituti obbligatori di parte stabile e variabile non sono stati inseriti art. 15 comma 1 lett. k nella parte variabile ne art. 5 comma 5 ne art. 16 l.r n. 41/96 fondo regionale siciliano per ammodernamento e miglioramento dei servizi voci sempre presenti nelle annualità precedenti.Tale scelta si è resa obbligatoria in quanto istituti che sono a carico del bilancio dell’Ente  e che a causa dei ridotti trasferimenti statali e regionali non possono trovare copertura. Il quesito nello specifico è il seguente nella parte stabile del fondo mi trovo una voce art. 15 comma 5 che è stata inserita nel 2011 a seguito della stabilizzazione di n. 38 lsu e che è stata giustificata per l’incremento della pianta organica a seguito della stabilizzazione.Questa voce può restare all’interno del fondo in quanto  parte stabile  e voce  consolidata non avendo  subito negli anni aumenti e/o variazioni, deve essere considerata un istituto fisso o soggetta alle regole ed ai controlli degli istituti di parte variabile? Posso lasciarla all’interno del fondo?

 

RISPOSTA
L’inserimento dell’articolo 15, comma 1, lettera k) è obbligatorio: peraltro se le somme sono la incentivazione dei tecnici vanno al di fuori del tetto del fondo; le risorse regionali non possono essere inserite per la Corte dei Conti della Sicilia nel fondo; gli incrementi dell’articolo 15, comma 5, se motivati dall’aumento del personale per la copertura di posti di nuova istituzione in dotazione organica vanno nella parte stabile del fondo e quindi sono automaticamente e permanentemente inseriti nello stesso; se connessi all’attivazione di nuovi servizi vanno nella parte variabile del fondo e possono (ma non devono) essere confermati annualmente.