Alle dipendenti in congedo di maternità spettano le indennità per il trattamento economico
accessorio di incentivo della performance, ma non i buoni pasto. E’ questo il principio
fissato dalla sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 16929/2022.
Sulle indennità ci viene detto che “in tema di pubblico impiego privatizzato, le misure di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.lgs. n. 165/2001 , hanno la
funzione di proteggere la salute della donna ma anche quella di soddisfare le esigenze
puramente fisiologiche del minore, nonchè di appagare i bisogni affettivi e relazionali del
bambino per realizzare il pieno sviluppo della sua personalità, sicchè devono essere
riconosciuti anche ai genitori adottanti, adottivi e agli affidatari, con modalità adeguate alla
peculiarità della loro rispettiva situazione, e, in linea generale, non possono avere
incidenza negativa sul trattamento retributivo complessivo degli interessati”. Il riferimento è ai compensi fissati dal CCNL per la produttività e per la cd indennità di agenzia, negli enti
locali possiamo riferirci a quella di comparto.
Sui buoni pasto ci viene detto che “va invece confermato il principio secondo cui in tema di
pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto è condizionata
all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale,
che il lavoratore osservi un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore (oppure altro
orario superiore minimo indicato dalla contrattazione collettiva); ne consegue che i buoni
pasto non possono essere attribuiti ai lavoratori che, beneficiando delle disposizioni in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.., osservano, in concreto, un
orario giornaliero effettivo inferiore alle suddette sei ore, nè può valere l’equiparazione dei periodi di riposo alle ore lavorative di cui allo stesso D.Lgs., articolo 39, comma 1, che vale agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro, in quanto l’attribuzione dei buoni
pasto non riguarda nè la durata nè la retribuzione del lavoro ma è finalizzata a
compensare l’estensione dell’orario lavorativo disposta dalla P.A., con una agevolazione di
carattere assistenziale diretta a consentire il recupero delle energie psico-fisiche degli
interessati&quot.