DOMANDA

 

Questo Comune, con popolazione fino a 5.000 abitanti, privo di dirigenti, ha istituito n. 4 Aree delle Posizioni organizzative, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 31.3.1999, come da regolamento dell’ordinamento degli uffici e servizi.
Il Sindaco con proprio provvedimento, ai sensi dell’art. 11 del citato CCNL ha attribuito le funzioni dirigenziali al personale apicale nell’ambito di ciascuna Area di appartenenza.
Nello specifico la Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica-manutentiva è stata attribuita a un dipendente inquadrato nella categoria D3.
Si chiede di conoscere se, all’interno della suddetta Area, previa modifica del regolamento sull’ordinamento uffici e servizi, sia possibile istituire due posizioni organizzative.
Si precisa che ad una di dette posizioni organizzative si vorrebbe conferire, con provvedimento sindacale, incarico ai sensi dell’art. 11 del CCNL 31.3.1999, ad un dipendente di categoria C, in servizio nella predetta Area, fermo restando l’invarianza del numero delle Aree e la titolarità della posizione apicale (D3) dell’Area Tecnica- manutentiva.
Qualora tale modifica regolamentare fosse possibile si chiede di conoscere dove imputare i correlati trattamenti economici.

RISPOSTA
Nei comuni privi di dirigenti le posizioni organizzative possono essere concesse solamente ai responsabili apicali intendendo come tali le strutture di massima dimensione dell’ente, quindi nel vostro caso le aree.
Per cui l’ente dovrebbe scindere in due l’area tecnica, sulla base di una adeguata motivazione.
Si ricorda che il conferimento di incarichi di posizione organizzativa nei comuni con dipendenti di categoria D può avere come destinatari solamente dipendenti di questa categoria e non avere come destinatari dipendenti di categoria C; in questa direzione le letture consolidate dell’Aran.
Si ricorda che nel 2016 nei comuni senza dirigenti le risorse destinate al trattamento economico delle posizioni organizzative non possono essere superiori a quelle del 2015.
Per valorizzare il dipendente di categoria C cui siano affidati compiti di particolare responsabilità si può dare corso al conferimento di un incarico di specifiche responsabilità di cui all’articolo 17 comma 2 lettera f, CCNL 1.4.1999 fino a 2.500 euro annui lordi.