1. RISPETTO DEL VINCOLO DEL PAREGGIO DI BILANCIO nel corso dell’anno e allo stato attuale delle notizie (in questa direzione vanno i pareri di numerose sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti);

 

  1. RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’ DELL’ANNO PRECEDENTE

(art.76, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge n.133 del 6 agosto 2008 e art.4-ter L.44/2012);

 

  1. SPESA DEL PERSONALE INFERIORE ALLA MEDIA DELLE SPESE SOSTENUTE NEGLI ANNI 2011, 2012 E 2013

(articolo 3, comma 5-bis legge n.114/2014); Per gli enti non soggetti al patto la spesa del personale deve essere inferiore a quella del 2008;

 

  1. APPROVAZIONE DEL FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE (art.6 del D.L.gs n.165/2001 e art.91 del TUEL) o di provvedimento di programmazione di questo tipo di assunzioni;

 

  1. ADOZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE (Art.10, comma 5, D.Lgs. 150/2009) o equivalente complesso di provvedimenti (PEG, PdO, Rendiconto, Bilancio, ecc.). Questo vincolo non si applica agli enti locali;

 

  1. RISPETTO TEMPI DI PAGAMENTO. Gli enti che nel 2015 effettuano pagamenti con tempi superiori a 60 giorni non possono assumere personale a qualsiasi titolo ( art.41 del D.L. 66 del 2014); (Condizione annullata con sentenza n.272/2015 della Consulta)

 

  1. ASSUNZIONI PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI IN DOTAZIONE ORGANICA NEL LIMITE del 30% della dotazione organica dei dirigenti e comunque per almeno una unità ( art.110, comma 1, del TUEL e art.11 della L. 114/2014);

 

  1. ASSUNZIONI FUORI DOTAZIONE ORGANICA NEL LIMITE del 5% della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva negli enti con la dirigenza e comunque per almeno una unità (art.110, comma 2, del TUEL);

 

  1. PREVISIONE STATUTARIA PER LE ASSUNZIONI PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI IN DOTAZIONE ORGANICA E REGOLAMENTARE PER TUTTI I POSTI (art.110 del TUEL);

 

  1. ADEGUATA PUBBLICITA’ DELLA VOLONTA’ DELL’ENTE DI CONFERIRE INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO;

 

  1. VERIFICA REQUISITI ACCESSO ALLA DIRIGENZA;

 

  1. INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI solo se non esistono professionalità interne;

 

  1. ACCERTAMENTO dell’esperienza e della specifica professionalità;

 

  1. DURATA MINIMA DELL’INCARICO di tre anni (secondo la Corte di Cassazione sentenza n. 478/2014 questo vincolo di durata minima prevale sull’insediamento del nuovo sindaco, anche se il limite riguarda gli incarichi a tempo indeterminato);

 

  1. DURATA MASSIMA DELL’INCARICO di 5 anni (non superiore alla durata del mandato del sindaco);

 

  1. ASSENZA DELLO STATO DI DEFICITARIETÀ strutturale o dissesto dell’ente (art. 110, comma 4, del TUEL);

 

  1. PROCEDURE PARA CONCORSUALI E SCELTA SULLA BASE DI CRITERI COMPARATIVI SENZA DISCREZIONALITA’ SE NON IN UN AMBITO PREDEFINITO (TAR Puglia n.3661/2015 e TAR Umbria n.494/2016);

 

  1. UTILIZZO PRIORITARIO DELLE GRADUATORIE A TEMPO INDETERMINATO DELLO STESSO ENTE PER PROFILI CORRISPONDENTI (TAR Umbria n. 494/2016);

 

  1. RISPETTO DEL VINCOLO ALL’ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI (DL 66/2014)

 

  1. RISPETTO DEI VINCOLI DI INDISPONIBILITA’ DEI POSTI DIRIGENZIALI NON COPERTI ALLA DATA DEL 15.102015 (comma 219 della legge di stabilità 2015, alla luce delle interpretazioni date dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti della Puglia e del Lazio e del documento della Conferenza Unificata).

 

  1. ADOZIONE ENTRO I TERMINI DEI DOCUMENTI DI BILANCIO (Dl 113/2016)

 

  1. NON INCLUSIONE NEL TETTO DI SPESA PER LE ASSUNZIONI FLESSIBILI (Dl 113/2016)

 

Nota redatta in collaborazione con l’ing. Augusto Ruggia