Coloro che sono in possesso della laurea breve possono partecipare alle selezioni per il
conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato. Sono questi i principi affermati
dalla sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 19617/2020.
Ci viene detto che “quanto ai meccanismi di reclutamento e di selezione dei dirigenti
nell’ambito dell’impiego pubblico privatizzato e quanto alla attribuzione dei correlati
incarichi dirigenziali emerge con chiarezza che il legislatore, quanto ai titoli di studio, ha
fatto riferimento, anche nel corpo della medesima disposizione alla laurea ovvero al
diploma di laurea o al diploma di specializzazione o alla laurea specialistica ovvero al
dottorato di ricerca o anche ad altro titolo universitario senza alcuna ulteriore
specificazione; la ricostruzione del significato dei termini laurea e diploma di laurea, che il
legislatore ha utilizzato, come innanzi evidenziato, in modo generico ed indistinto e senza
riferimento e senza confronto alcuno alle norme che nel corso del tempo hanno
disciplinato l’ordinamento didattico universitario ed i titoli rilasciabili dalle Università ovvero da altre istituzioni, non può prescindere dall’analisi della disciplina di riforma
dell’ordinamento didattico universitario, disciplina che va coordinata con quella che regola
i sistemi e i meccanismi di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni,
alle quali accedono, tra gli altri, anche coloro che si sono formati nell’ambito delle
Università.. la direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 ha previsto che si
intende per "diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di
diplomi, certificati o altri titoli che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-
secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in
un’università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di
formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale
richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari e dal quale risulti che il titolare possiede le
qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto
Stato membro o esercitarla”.

Ed inoltre, leggiamo che “il legislatore con le disposizioni di
legge che disciplinano l’accesso alla dirigenza, i criteri di selezione dei dirigenti, i
meccanismi degli incarichi dirigenziali, ma più in generale i criteri ed i meccanismi di
reclutamento, di selezione, di progressione e riqualificazione professionale dei dipendenti
pubblici, laddove non ha inteso richiedere in modo espresso un titolo di studi ulteriore e
specializzante, ma ha fatto riferimento alla laurea o al diploma di laurea ha inteso
richiedere il possesso dell’unica "laurea" oggi riconosciuta in quanto tale che è quella cd. triennale, ossia quella conseguita all’esito di un corso di studi universitari di durata triennale (TAR Lazio 16 gennaio 2012 n. 430; TAR Lazio 3 novembre 2009 n. 10729)”.

Ed infine, “nel nuovo ordinamento I’espressione diploma di laurea non può che riferirsi alla laurea triennale, il che non esclude che possono essere comprese anche le lauree del vecchio ordinamento”.