Assumere il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento delle prestazioni
lavorative nelle PA: a tal fine esso può essere autorizzato con modalità semplificate. Sono
queste le indicazioni di maggiore rilievo sul lavoro agile contenute nella circolare della
Funzione Pubblica n. 2 dello 1 aprile “Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n.
18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da Covid 19” – Circolare esplicativa”.
Il lavoro agile “costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa
nelle pubbliche amministrazioni”. A tal fine “le PA prevedono modalità semplificate e
temporanee di accesso alla misura, escludendo appesantimenti amministrativi e
favorendo la celerità dell’autorizzazione”.

Questa disposizione ha come “primario obiettivo .. ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento”. Ci viene detto che, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 87 del citato d.l. si deve garantire “la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza”.

Ed ancora,nella utilizzazione del lavoro cd agile “le PA prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti” in via ordinaria e nella fase attuale il lavoro agile può essere svolto anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione”.

Nella ottica della semplificazione del ricorso a questo istituto “è ammessa la deroga all’accordo individuale, all’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e alle comunicazioni relative all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali”.
Le amministrazioni possono “nell’esercizio dei propri poteri datoriali, prevedere una
reportistica giornaliera sugli obiettivi raggiunti dal lavoratore agile. E’ comunque rimessa
all’autonomia di ciascuna amministrazione la scelta di ricorrere a schede o documenti di
sintesi degli obiettivi raggiunti dal lavoratore agile con riferimento a periodi temporali più
estesi”.
La circolare ritiene utile precisare che – nell’ipotesi di assunzione di nuovo personale – il
periodo di prova non è incompatibile con la modalità del lavoro agile”. Inoltre, “il
personale in smart working non ha un automatico diritto al buono pasto e ciascuna PA
assume le determinazioni di competenza in materia, previo confronto con
le organizzazioni sindacali”.

Viene inoltre chiarito che, “fermo restando il divieto di discriminazione – istituti quali prestazioni eccedenti l’orario settimanale che diano luogo a riposi compensativi, prestazioni di lavoro straordinario, prestazioni di lavoro in turno notturno, festivo o feriale non lavorativo che determinino maggiorazioni retributive, brevi permessi o altri istituti che comportino la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro appaiono difficilmente compatibili con la strutturazione del lavoro agile quale ordinaria modalità delle prestazione lavorativa”.