DOMANDA

Può un comune inserito nella fascia degli enti cd non virtuosi utilizzare le facoltà assunzionali residue degli ultimi 5 anni (c.d. resti assunzionali) al fine di incrementare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato delle P.O., come previsto dall’art. 11 bis, comma 2, del d.l. n. 135/2018, ovvero superando il limite previsto dall’art.23, comma 2, del d.l. 25 maggio 2017, n. 75 (soglia del trattamento del salario accessorio 2016), riducendo contestualmente le capacità assunzionali ?

 

RISPOSTA

Le risorse derivanti dalle capacità assunzionali dell’anno 2021 possono a mio avviso essere destinate all’incremento delle somme per il salario accessorio delle posizioni organizzative. Ho indicato a mio avviso perché vi sono pareri tra loro differenti nelle sezioni regionali della Corte dei Conti sulla vigenza o meno della disposizione. Non si possono utilizzare i risparmi delle capacità assunzionali degli anni precedenti, in quanto gli stessi non si applicano più, salvo che per gli enti virtuosi. Per cui, nell’ambito delle capacità assunzionali del 2021 (la cui utilizzazione è subordinata alla dimostrazione che nel 2025 il comune rientrerà nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti previsto per gli enti cd intermedi).