Le amministrazioni locali devono calcolare la spesa del personale da utilizzare per definire
il rapporto con le entrate correnti considerando in termini sostanziali quelle che sono
effettivamente tali, anche superando l’elencazione contenuta nella circolare illustrativa del
Decreto del 17 marzo. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella
deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n.
125/2020.
In premessa ci viene detto che l’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 “ha apportato significative
modificazioni alle facoltà assunzionali dei Comuni .. si tratta di una diversa regola
assunzionale con la quale viene indirettamente sollecitata la cura dell’ente nella riscossione
delle entrate e la definizione con modalità accurate, del FCDE [e si] stabilisce una diversa
modalità di calcolo dello spazio assunzionale dell’ente, facendo riferimento ad un
parametro finanziario, di flusso, a carattere flessibile”. Sulla base della nuova disposizione,
“il comune non è tenuto a nessun obbligo di doppia contabilità della capacità assunzionale
ma è richiamato, all’applicazione del nuovo metodo che, se da un lato conferisce maggiore
elasticità nella politica del personale, dall’altro richiede maggiore responsabilizzazione nella
gestione equilibrata delle politiche assunzionali”.
Quanto alle voci da includere nella spesa del personale “dovrà essere considerata spesa
di personale, dal comune capofila come anche dagli altri comuni, tutto ciò che attiene,
nella sostanza, all’assunzione del personale stesso. Spetta all’ente motivare
adeguatamente l’inclusione (o l’esclusione) di voci che, per loro natura, presentino
eventuali ambiguità, da sciogliere sulla base del richiamato principio contabile”. Per cui, si
deve considerare che la spesa per il rimborso del costo del segretario che i comuni
convenzionati versano all’ente capofila deve essere considerato compreso nella spesa del
personale, anche se la circolare illustrativa del decreto assume come punto di riferimento
l’intervento 01 in cui questi oneri non sono compresi.
Quanto alle voci da escludere, ci viene detto che “le norme del sistema previgente che, per
motivi diversi, stabiliscono puntualmente un insieme di voci da stralciare dalla spesa
effettiva del personale, non travolte dal nuovo sistema di calcolo dello spazio
assunzionale, vanno con esso armonizzate. Sarà quindi responsabilità dell’Ente stabilire e
motivare eventuali correttivi rispetto alla prassi precedente la riforma.