DOMANDA

Nella determinazione delle capacità assunzionali si deve fare riferimento ai risparmi derivanti dalle cessazioni intervenute nell’anno e, per intero, di quelle intervenute nel corso dell’anno precedente.

 

RISPOSTA

Nella determinazione delle capacità assunzionali ci si basa sui dati dell’ultimo consuntivo approvato. Le cessazioni intervenute nel corso di tale anno e quelle intervenute nell’anno successivo non producono effetti sullo stesso o, per la prima voce, producono effetti solo parziali. Ciò nonostante, ed in questa direzione vanno anche le indicazioni della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia, di questi risparmi si deve tenere conto nella determinazione delle capacità assunzionali dell’anno.