DOMANDA
Si chiede un parere circa la questione delle capacità assunzionali derivanti dal DPCM 17 Marzo 2020 in applicazione del DL 34/2019.
A seguito del calcolo effettuato il rapporto di spesa di personale su entrate correnti è pari al 21,66% che si pone ampiamente al di sotto della soglia prevista per gli enti di dimensioni analoghe, e cioè il 29,50%., essendo il nostro un comune al di sotto di 1000 abitanti.

Nel calcolo della spesa del personale il nuovo assunto ricade nel limite di spesa certificato al 2008 o possiamo sforare nel limite stabilito dal Decreto?
La nuova assunzione che ci consente di sforare il tetto di spesa può riguardare la copertura di un turnover?
RISPOSTA

Potete superare la spesa del personale del 2008 per la quota di incremento aggiuntiva che vi è consentita dal citato Decreto. Quindi, essendo il vostro un comune al di sotto di 1.000 abitanti potete nel 2020 aumentare la spesa del personale del 2008 di una cifra massima pari al 23% della spesa del personale del 2018; nel 2021 fino al 29% (comprensivo dell’aumento del 2020) della spesa del personale del 2018, nel 2022 fino al 33% (comprensivo degli aumenti del 2020 e del 2021) sempre della spesa del personale del 2018 e poi nel 2023 e nel 2024 rispettivamente fino al 34% ed al 35% sempre della spesa del personale del 2018.

Con le capacità assunzionali determinate dall’aumento di spesa del personale che vi è consentito, nonchè con i risparmi nella spesa del personale che conseguite per la diminuzione del personale potete dare corso alle assunzioni che volete, ovviamente purchè inserite nella programmazione del fabbisogno.