DOMANDA

L’art. 6, comma 3 del D.M. 17.03.2020 dispone che i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra i due valori soglia individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 possono effettuare assunzioni, purché non incrementano il valore percentuale rispetto a quello registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato.

La Corte dei Conti, Sezione di controllo Emilia Romagna, con la delibera n. 55/2020, ha precisato che i comuni che presentano un rapporto tra media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti e spesa per il personale compreso fra le due soglie di cui al d.m. del 17.03.2020, potrà coprire anche il turn over al 100% a condizione che lo stesso Comune non incrementi il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato.

Per quanto precede, la mia domanda è: nel caso in cui l’Ente si trova nelle condizioni sopra indicate e registra nell’anno corrente un rapporto spesa personale /entrate correnti inferiore a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato, può procedere ad eventuali assunzioni, senza superare quello registrato nell’ultimo rendiconto, solo se dispone di eventuali facoltà assunzionali di personale cessato, compreso quelle residue dei cinque anni antecedenti al 2020, oppure può procedere alle assunzioni consentite indipendentemente dalle cessazioni che si sono verificate, non avendo capacità assunzionali disponibili per cessazione di personale ex art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014.

RISPOSTA

A mio avviso un comune che si trova nella fascia cd intermedia può procedere ad assunzioni di personale purchè il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non peggiori rispetto a quello che risulta a seguito dell’ultimo consuntivo. Questo sulla base del ragionamento che le nuove disposizioni hanno superato quelle precedenti, il che è sostenuto dai recenti pareri della Corte dei Conti della Lombardia; se invece si assume che non vi è stata una abrogazione delle vecchie disposizioni, si applica il parere della sezione di controllo della Corte dei Conti della Emilia-Romagna, tesi che appare più prudente.