DOMANDA

E’ possibile effettuare assunzioni di personale con scorrimento della graduatoria utilizzando capacità assunzionali non utilizzate del triennio precedente?

 

RISPOSTA

La risposta è positiva relativamente alle capacità assunzionali del biennio 2013/2014 (pari rispettivamente al 40% dei risparmi derivanti dalle cessazioni del 2012 ed al 60% (percentuale che sale allo 80% nei comuni che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%) che non sono già state utilizzate per finanziare nuove assunzioni. Le capacità assunzionali dell’anno 2012 non sono più utilizzabili in quanto siamo al di là del triennio precedente.

Le capacità assunzionali del 2015 e quelle del 2016 sono al momento destinate esclusivamente alle assunzioni di personale in sovrannumero degli enti di area vasta. Si ricorda che è controversa la possibilità di usare le capacità assunzionali del triennio precedente in assenza della programmazione del fabbisogno del personale nell’anno in cui le stesse si sono formate.

La procedura dello scorrimento della graduatoria richiede il rispetto dei vincoli di cui all’articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e non è richiesta la preventiva indizione di procedure di mobilità volontaria.