DOMANDA

“Alla luce delle recenti deliberazioni della Corte dei Conti  in materia di limiti assunzionali,  si  vuol  conoscere se è  legittimo attingere da graduatoria di altro Ente un idoneo per ricoprire posto vacante in organico utilizzando i resti assunzionali 2011/2013.

Si  precisa che è  già stata acquisita la disponibilità dell’Ente cedente e la comunicazione della Regione – Settore Politiche Sociali – di assenza, nelle apposite liste, di personale da assegnare”

Premetto che nel triennio 2011/2013 è cessato un dipendente di cat. B a dicembre 2013 e a luglio 2014  è cessato un dipendente di cat. C.

La graduatoria di cui si fa riferimento è una graduatoria per tempo determinato che scadrà nel 2016, pertanto l’assunzione di cui trattasi è di un tempo determinato.

RISPOSTA

Gli oneri per le assunzioni flessibili devono essere compresi nel tetto della spesa per le assunzioni flessibili del 2009 e che sussistono le condizioni che legittimano il ricorso a questo istituto. Occorre inoltre ricordare che gli oneri per le assunzioni flessibili non sono compresi nei tetti alle assunzioni di personale, tetti che sono dettati esclusivamente per quelle a tempo indeterminato. Le graduatorie a tempo determinato dello stesso o di altro ente non possono essere utilizzate per scorrimento; solamente quelle a tempo indeterminato possono essere utilizzate per scorrimento per assumere a tempo determinato gli idonei.