LE ASSUNZIONI FLESSIBILI

 

Il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Abruzzo n. 92 del 28 aprile ritiene che gli oneri per le convenzioni ex articolo 14 del CCNL 22.1.2004 non siano compresi nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili, mentre sono compresi gli oneri ex comma 557 legge n. 311/2004. Inoltre il tetto complessivo è derogabile solamente per la polizia locale, i servizi sociali e la pubblica istruzione.

Le convenzioni ex articolo 14 CCNL 22.1.2004 sono quelle stipulate per mettere insieme i responsabili. Esse non vanno comprese in tali oneri perché “il lavoratore si limita a prestare, presso ciascuno degli enti a cui è assegnato, una prestazione a tempo parziale, sino al raggiungimento del limite orario di lavoro contrattualmente previsto. La disposizione contrattuale si limita ad attenuare il vincolo di esclusività della prestazione lavorativa e non configura quindi un’assunzione a tempo determinato..  in sede di convenzione dovrà essere definita la modalità di ripartizione del relativo carico finanziario, ma in considerazione della neutralità e irrilevanza finanziaria dell’immissione in organico è effettivamente condivisibile che per l’ente ricevente non sia configurabile un’assunzione a tempo determinato”. In questo senso vanno anche le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 448/2013.

Nel tetto entrano gli oneri per il ricorso al comma 557 della legge n. 311/2004: “l’amministrazione utilizza il dipendente al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l’amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l’amministrazione di destinazione e si è in presenza di un’assunzione a tempo determinato ai fini dei vincoli finanziari”.

Il tetto di spesa per le assunzioni flessibili “non può essere derogato dall’ente interessato con una generica motivazione relativa alla necessità di assicurare il regolare espletamento delle proprie funzioni o dei propri servizi”. Tale deroga può essere ammessa solamente per: “garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, nonchè per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio”.